Il Giudice
di Pace di Roma – che com’è noto è organo
davanti al quale si possono impugnare (in alternativa al Prefetto)
le sanzioni amministrative per violazione al Codice della Strada -
con la sentenza sez. VIII del 1.7.2004 ha accolto il ricorso di uno
scooterista al quale era stata elevata contravvenzione per non aver
rispettato il rosso.
Fermato da una volante della Polstrada, gli era stata rilasciata la
copia del verbale, mancante però della sua firma nella parte
del modulo prestampato riservata alle eventuali dichiarazioni del
trasgressore, poiché evidentemente non era stato avvertito
dagli agenti della facoltà di effettuarle. Il Codice della
Strada invece prevede che le dichiarazioni debbano essere inserite
nel verbale, qualora l’interessato ne faccia richiesta.
Il Giudice, conseguentemente, ha accolto le ragioni del cittadino,
emettendo sentenza di annullamento del verbale così motivata:”l’accertamento
è avvenuto con osservazione dei veicoli in movimento, sia soggettivamente
che oggettivamente, con la conseguenza che è mancata la valutazione
dell’eventuale errore di percezione, né altrimenti rettificata,
non essendoci stata la immediata difesa del conducente del veicolo”.
L’argomentazione difensiva infatti si basava sulla circostanza
che al contravventore non era stata offerta la possibilità
di difendersi in una fattispecie in cui l’accertamento su un
veicolo in movimento rende possibile l’errore umano da parte
di chi accerta la violazione.
Vanna
Pastacaldi e Maria Pia Perrino