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Notizie brevi 31/05/2018

Autotrasporto turco potrebbe liberamente viaggiare in Europa?
da TrasportoEuropa.it

Un ricorso alla Corte di Giustizia Europea per una multa di 1453 euro erogata in Austria a un autotrasportatore turco apre una questione che potrebbe cambiare il quadro trasporto internazionale su strada, compreso quello del cabotaggio.

Potrebbe essere un sasso che provoca una valanga, aumentando ulteriormente le tensioni infra-comunitarie sull'autotrasporto internazionale e il cabotaggio stradale. Il sassolino è una sanzione di 1453 euro comminata il 17 giugno 2015 dalla Bezirkshauptmannschaft Schärding – ossia l'Autorità amministrativa del distretto di Schärding in Austria – a una società di autotrasporto turca perché un suo camion stava viaggiando in territorio austriaco senza la prevista autorizzazione bilaterale al trasporto internazionale. Invece di pagare, l'autotrasportatore presentò un ricorso al Landesverwaltungsgericht Oberösterreich, il Tribunale Amministrativo regionale dell'Alta Austria, che lo respinse il 28 dicembre 2015, sostenendo che la società turca aveva violato il combinato disposto dell'articolo 23, paragrafo 1, punto 3, e dell'articolo 7, paragrafo 1, punto 4, del GütbefG, nonché dell'articolo 4, punto 1, e degli articoli 6 e 7 dell'accordo Austria-Turchia sul trasporto su strada, poiché il conducente dell'autoarticolato non aveva esibito al controllo su strada l'autorizzazione per il trasporto internazionale di merci su strada tra l'Austria e la Turchia.

La società turca non si arrese neppure a questo punto e presentò un secondo ricorso al Verwaltungsgerichtshof, la Corte suprema amministrativa austriaca. Il 7 dicembre 2016, i giudici di quest'ultima decisero di sospendere il procedimento e inviare il fascicolo alla Corte di Giustizia Europea, chiedendo se l'accordo di associazione tra UE e Turchia potesse contrastare con la richiesta austriaca di un'autorizzazione bilaterale all'autotrasporto. La prima udienza si è svolta il 31 gennaio 2018 e il secondo passo è stato il parere dell'avvocato generale del Tribunale Europeo, Henrik Saugmandsgaaed Øe. La tesi dell'azienda turca è che la richiesta di un'autorizzazione bilaterale per l'autotrasporto contrasta la libera circolazione delle merci stabilita nell'accordo di associazione tra UE e Turchia, perché il contingente stabilito dall'Austria non basta per soddisfare la domanda di trasporto turca. L'alternativa dell'autostrada viaggiante comporta un aumento dei costi e dei tempi di viaggio, influendo quindi sulla competitività delle merci turche. Inoltre, il contingente delle autorizzazioni discrimina gli autotrasportatori turchi rispetto a quelli comunitari, perché questi ultimi hanno un'autorizzazione illimitata.

I giudici austriaci sostengono invece la legittimità dell'autorizzazione bilaterale, perché la circolazione delle merci, la prestazione dei servizi e il settore dei trasporti sono ambiti tra loro distinti, che l'associazione tra UE e Turchia deve realizzare con un'intensità e una velocità diverse. Vi sarebbero quindi seri motivi per ritenere che il settore dei trasporti debba essere volutamente escluso e non ricevere attuazione attraverso la libera circolazione delle merci. Nella sua relazione anche l'avvocato generale Henrik Saugmandsgaaed Øe ritiene legittima l'applicazione delle autorizzazioni bilaterali: "L'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963, (...) e la decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 22 dicembre 1995, relativa all'attuazione della fase finale dell'unione doganale, non ostano a una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale, ai sensi della quale le imprese attive nel settore del trasporto merci con sede in Turchia possono effettuare un trasporto internazionale di merci per conto terzi con veicoli a motore verso o attraverso il territorio dell'Austria solo se dispongono, per tali veicoli a motore, di documenti di identificazione rilasciati nell'ambito di un contingente fissato tra la Repubblica d'Austria e la Repubblica di Turchia sulla base di un accordo bilaterale o se hanno ottenuto un permesso per il singolo trasporto merci - posto che quest'ultimo presenti un rilevante interesse pubblico e che il richiedente abbia dimostrato in diritto che il viaggio non può essere evitato né logisticamente né scegliendo un altro mezzo di trasporto -, a condizione che il giudice del rinvio abbia verificato che tale normativa non implichi una nuova restrizione alla libera prestazione dei servizi ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, del protocollo addizionale".

Ma l'ultima parola spetta comunque ai giudici, che devono ancora decidere sulla questione. Se stabiliranno che la normativa austriaca è legittima, non cambierà nulla, ma se viceversa riterranno che gli autotrasportatori turchi possono svolgere autotrasporti internazionali nell'Unione Europea senza avere autorizzazioni bilaterali contingentate potrebbe aprirsi un varco dalle dimensioni imprevedibili, che potrebbe portare, nell'interpretazione più estrema, alla libertà dei turchi di svolgere trasporti internazionali infra-europei o perfino di svolgere cabotaggio stradale. Ma non è tutto perché anche l'Ucraina ha firmato un accordo di associazione con l'Unione Europea e potrebbe rivendicare quindi un trattamento analogo, mentre la Gran Bretagna ha chiesto di farlo dopo l'uscita dall'Unione.

da TrasportoEuropa.it

Giovedì, 31 Maggio 2018
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