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Lesioni personali stradali (art. 590-bis c.p.) e sanzione accessoria della revoca della patente: sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 222 codice della strada

Tribunale di Forlì, Sezione Penale, Ordinanza, 26 febbraio 2018
Giudice Serafini


In tema di sanzioni amministrative accessorie all’accertamento del reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590-bis c.p.), si segnala l’ordinanza con cui il Tribunale di Forlì ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 222 decreto legislativo n. 285/92 (codice della strada) nella parte in cui prevede l’applicazione della medesima sanzione accessoria della revoca quinquennale della patente di guida a fronte di condanne per diversi reati.

Il giudice a quo ricorda come, ai sensi dell’art. 222 c. 2 codice della strada, nelle ipotesi di condanna dell’imputato per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis c.p. consegua la revoca della patente di guida, la quale, ai sensi dell’art. 222 c. 3-ter, non può essere di nuovo conseguita prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca.

Il Legislatore – si legge nel provvedimento – «giungendo ad applicare la medesima sanzione accessoria a condotte di offensività e grado di colpa di livello diverso, ha disatteso i criteri di ragionevolezza e di proporzione: infatti, ad una condanna per lesioni stradali gravi – ossia per un reato punito con la pena della reclusione fino a sei mesi nell’ipotesi in cui l’evento sia determinato da un comportamento concorrente della persona offesa (ipotesi di cui al comma 7 dell’art. 590-bis c.p.) – consegue la revoca della patente di guida per cinque anni, ossia la stessa applicata nelle ipotesi aggravate del medesimo articolo e nel caso di omicidio stradale, per il quale può essere comminata la reclusione fino a diciotto anni».

E’ stata, pertanto, sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 222 del codice della strada nella parte in cui prevede l’applicazione della medesima sanzione accessoria della revoca quinquennale della patente di guida a fronte di condanne per reati a condotte diverse sotto il profilo della colpa, della offensività e della pericolosità per contrasto con gli articoli 3 e 27, comma 3 della Costituzione.


>Scarica l’ordinanza


da giurisprudenzapenale.com

 


Una questione di legittimità costituzionale dell’art.222 Codice della strada, così come modificato dalla legge 41/2016, che oggettivamente  ci attendevamo e sulla quale, anche se fra i promotori della legge sull’Omicidio stradale, avevamo, come ASAPS,  espresso le nostre perplessità a parlamentari e relatori nella fase conclusiva dell’iter di approvazione della legge. Inutilmente. Ora sarà la Consulta ad esprimersi.
“Il giudice a quo ricorda come, ai sensi dell’art. 222 c. 2 codice della strada, nelle ipotesi di condanna dell’imputato per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis c.p. consegua la revoca della patente di guida, la quale, ai sensi dell’art. 222 c. 3-ter, non può essere di nuovo conseguita prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca.
Il Legislatore – si legge nel provvedimento – «giungendo ad applicare la medesima sanzione accessoria a condotte di offensività e grado di colpa di livello diverso, ha disatteso i criteri di ragionevolezza e di proporzione: infatti, ad una condanna per lesioni stradali gravi – ossia per un reato punito con la pena della reclusione fino a sei mesi nell’ipotesi in cui l’evento sia determinato da un comportamento concorrente della persona offesa (ipotesi di cui al comma 7 dell’art. 590-bis c.p.) – consegue la revoca della patente di guida per cinque anni, ossia la stessa applicata nelle ipotesi aggravate del medesimo articolo e nel caso di omicidio stradale, per il quale può essere comminata la reclusione fino a diciotto anni».

Venerdì, 08 Giugno 2018
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