VEICOLI IN LOCAZIONE BREVE: chi è l'obbligato in solido?
La Cassazione adottata una coraggiosa, e rivoluzionaria, soluzione.
Definendo "locazione breve" quella effettuata per pochi giorni, o comunque per un periodo non idoneo ad effettuare l'aggiornamento della carta di circolazione, la Suprema Corte arriva a questa conclusione.
Se la locazione è annotata (o da annotare) sui pubblici registri, allora, a fronte della notifica del verbale, il locatore se la cava comunicando i dati dell'utilizzatore del veicolo (locatario). Poca importa se poi il locatario è difficile o impossibile rintraccio.
Se invece si tratta della classica locazione per un periodo limitato (si pensi al turista oppure al viaggio di lavoro), e la Suprema Corte la definisce "locazione breve", il locatario è certamente tenuto a comunicare all'organo di polizia precedente i dati del locatario, ma questo adempimento non fa venire meno la sua obbligatorietà in solido (in concorso pertanto tra locatore e locatario).
In sostanza si avranno in tale ipotesi due obbligati in solido, con tutto quanto ne consegue nelle ipotesi di difficile o impossibile notifica nei confronti del locatario residente all'estero (nei confronti del quale, nelle ipotesi di domicilio e/o residenza non conosciuti, non è obbligatoria la notifica ai sensi del'art. 14 comma 5 legge 689/81).