Multe: legittimo l'aumento del 10% se paghi in ritardo?
da studiocataldi.it
In materia di sanzioni per violazioni al C.d.S., in caso di mancata proposizione del ricorso al prefetto (o al giudice di pace) avverso il verbale di accertamento o di mancato pagamento della sanzione in misura ridotta, gli enti impositori applicano nei confronti del trasgressore la doppia e più grave sanzione pecuniaria, costituita da quella irrogabile in via principale ex art. 203 C.d.S. (metà del massimo edittale previsto per l'infrazione contestata) e quella, aggiuntiva, della maggiorazione semestrale del 10%, prevista dall'art. 27 l. n. 689/1981 per l'ipotesi di ritardo nel pagamento delle sanzioni amministrative (maggiorazione calcolata sulla sanzione principale a far tempo dalla scadenza del temine indicato nel verbale di accertamento per il pagamento di quella ivi comminata in misura ridotta)...
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Avv. Giovanni Minauro
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