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Articoli 13/06/2018

Fermo amministrativo per auto aziendali

Il fermo amministrativo, è un atto con il quale le amministrazioni o gli enti competenti, tramite l'ente di riscossione fermano un bene mobile del debitore iscritto nei pubblici registri, o dei coobbligati, al fine di riscuotere i crediti non pagati.
 
Fermo amministrativo

Rientra tra le procedure previste dall'art. 86, comma 1, del DPR. n. 602/1973 il quale stabilisce che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, possa disporre il blocco dei veicoli intestati al debitore, tramite iscrizione del fermo amministrativo nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
Prima di procedere, tuttavia, l'ente invia una notifica di preavviso di fermo per consentire di regolarizzare la propria posizione, per poi procedere con il fermo effettivo se il contribuente, entro i successivi 30 giorni, non paga o non intervengano provvedimenti di cancellazione
e/o sospensione del debito.
 
In caso di mancato pagamento di tasse, tributi o multe, o di una loro rateizzazione ovvero, non interviene un provvedimento di sospensione o annullamento del debito, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla notifica della cartella, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione è tenuta,  per legge, a compiere ulteriori azioni per riscuotere gli importi richiesti dagli enti creditori.
 
Cancellazione e sospensione del fermo

Il fermo amministrativo, resterà iscritto al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), fino al momento in cui verrà saldato il debito.
Di seguito, l'Agenzia di Riscossione, rilascierà  un provvedimento di revoca del fermo amministrativo, da presentare in uno degli uffici del PRA, per permetterne la cancellazione.
 
In caso di concessa rateizzazione, dopo la prima rata è possibile chiedere all'Agenzia di Riscossione, la sospensione del fermo, da presentare a un qualsiasi ufficio PRA.
La sospensione, potrà essere revocata in caso di mancato pagamento delle rate successive.
 
Annullamento del fermo

E' possibile chiedere l'annullamento del fermo auto, se il veicolo è utilizzato per lavoro (art. 86, comma 2, DPR n. 602/73).
 
In tal caso è necessario:
- potere dimostrare, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del preavviso di iscrizione, che il veicolo è strumentale all'attività d'impresa o ;
  della professione esercitata;
 
- che il veicolo oggetto della procedura di fermo, sia di proprietà;
 
- presentare la documentazione che attesti la strumentalità del veicolo.
 
Nel caso in cui il fermo dovesse risultare già iscritto,, l'ente di riscossione provvederà alla sua cancellazione.
 
Stessa procedura nel caso il veicolo sia destinato o adibito a uso di persone diversamente abili.
 

 
R.G.
 

Mercoledì, 13 Giugno 2018
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