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Corte di Cassazione 20/06/2018

DECURTAZIONE PUNTI
E’ legittima anche senza che il cittadino abbia ricevuto la lettera dalla motorizzazione, a condizione però che ne sia stata fatta menzione sul verbale.
Non risulta violato alcun diritto per il cittadino in quanto l'iscrizione ai corsi di recupero è consentita, oltre che agli automobilisti che esibiscono la comunicazione, anche a quelli che esibiscono il duplicato della comunicazione, ottenuto tramite il numero verde, ovvero, la stampa del report de "il portale dell'automobilista", ovvero, l'attestazione a stampa della posizione del conducente rilasciata dall'Ufficio della Motorizzazione.

(Cass. Civ., sez. II 16/4/2018 n. 9270)

Svolgimento del processo

C.G. con ricorso del 16 maggio 2011 conveniva in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonchè la Direzione Generale e la Direzione Territoriale di Lecce della Motorizzazione Civile al fine di ottenere: a) in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento del 23 agosto 2011, con il quale la Motorizzazione di Lecce disponeva nei confronti del ricorrente la revisione della patente di guida e b) nel merito chiedeva l'annullamento del predetto provvedimento di revisione della patente di guida, il reintegro dei venti punti sulla patente del C.G.. Eccepiva, il ricorrente, l'illegittimità del provvedimento di revisione della patente di guida per violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 126 bis, nella parte in cui prevede l'obbligo per l'Amministrazione di comunicare agli interessati ogni singola variazione di punteggio onde consentire la tempestiva partecipazione agli appositi corsi di recupero; 2) l'illegittimità del provvedimento di cui si dice per violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 in considerazione della carenza di motivazione di detto provvedimento amministrativo.

All'udienza del 30 settembre 2001 si costituiva l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce che contestava gli assunti del ricorrente e ne chiedeva il rigetto.

Il Giudice di Pace di Lecce con sentenza n. 5067 del 2011 dichiarava inammissibile il ricorso per essere la comunicazione di decurtazione del punteggio un provvedimento non impugnabile. Avverso tale sentenza C. interponeva appello per le stesse ragioni già esposte con il ricorso introduttivo.

Si costituiva il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che in via preliminare eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice amministrativo e, nel merito richiamava le argomentazioni difensive già svolte nel giudizio di primo grado.

Il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 5374 del 2011, dichiarava ammissibile l'opposizione, ma la rigettava nel merito. Secondo il Tribunale di Lecce l'appello doveva essere rigettato perchè il provvedimento della Motorizzazione Civile era doveroso e vincolato una volta esaurito il punteggio e dovendosi rilevare che l'eventuale omessa comunicazione non escludeva la validità del provvedimento di revisione, sia perchè dalla decurtazione dei punti l'automobilista era già a conoscenza, essendogli noto l'esito della contestazione dell'infrazione, sia perchè poteva acquisire conoscenza tramite la consultazione dell'Anagrafe.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da C.G. con ricorso affidato ad un motivo. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1.= Con l'unico motivo di ricorso C.G. lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 126 bis ed D.M. 29 luglio 2003, art. 6 recante programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida (GU. 6 agosto 2003 n. 181) come modificato dal DM; 30 marzo 2006 (GU 3 maggio 2006 n. 101). Il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale abbia ritenuto irrilevante, ai fini della legittimità del procedimento di revisione della patente di guida, la mancanza di comunicazioni, da parte dell'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida, delle riduzioni del relativo punteggio causate da precedenti infrazioni, o, in altri termini, che il Tribunale abbia ritenuto che la comunicazione della decurtazione di punteggio al trasgressore non sarebbe condizione di validità del provvedimento stesso di revisione della patente di guida. Piuttosto, ritiene il ricorrente, l'art. 126 bis C.d.S. imporrebbe all'amministrazione un obbligo di comunicare la decurtazione, la cui ratio risiederebbe nel porre il trasgressore in condizioni di riparare. E, la violazione di tale obbligo impedendo al trasgressore di iscriversi ai corsi per il recupero del punteggio, ai sensi dell'art. 6 del DM 29 luglio 2003 dovrebbe spiegare i propri effetti invalidanti anche sul provvedimento di revisione della patente.

Il Tribunale, non avrebbe tenuto conto, secondo il ricorrente, che in assenza della comunicazione di cui all'art. 126 bis C.d.S. l'automobilista sarebbe posto nella totale impossibilità di verificare se la decurtazione dei punti sia stata operata legittimamente oppure illegittimamente in relazione a contestazioni per le quali sia stato proposto ricorso la cui decisione sia ancora sub iudice o per le quali il ricorso sia stato addirittura accolto dall'Autorità Giudiziaria.

1.1.= Il motivo è infondato.

Va qui osservato che nel sistema delineato dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 126-bis, l'applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida è conseguenza dell'accertamento costituito dal verbale di contestazione della violazione del Codice della Strada, che deve recare l'indicazione della decurtazione (comma 2). A sua volta, il comma 3 del medesimo art. 126-bis prescrive che ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida, ma prevede anche che ciascun conducente possa controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento ministeriale per i trasporti terrestri; che la comunicazione della variazione di punteggio a cura dell'Anagrafe nazionale è atto, privo di contenuto provvedimentale, meramente informativo, la cui fonte è costituita dal verbale di contestazione (ovvero dall'ordinanza-ingiunzione che, rigettando il ricorso ammnistrativo, confermi il verbale anche per la parte concernente la sanzione accessoria), ed è espressione del principio di trasparenza dell'attività amministrativa. A sua volta, il provvedimento di revisione della patente, che è atto vincolato all'azzeramento del punteggio, ed è, anch'esso, fondato sulla definitività dell'accertamento delle violazioni stradali in esito alle quali sia stato decurtato l'intero punteggio dalla patente di guida, non presuppone l'avvenuta comunicazione delle variazioni di punteggio, tenuto conto che l'interessato conosce subito, attraverso il verbale di accertamento, se e in quale misura gli sarà applicata la sanzione accessoria della decurtazione punti, e può conoscere in ogni momento il suo saldo-punti (Cass. n. 18174 del 2016).

Il sistema così delineato garantisce la possibilità del recupero dei punti decurtati prima dell'azzeramento, per evitare la revisione; ed è, altresì, evidente che, ai fini dell'iscrizione ai corsi di recupero del punteggio non possa essere richiesta la previa comunicazione della avvenuta decurtazione dei punti, così come da tempo afferma la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sez. 4, sentenza n. 6189 del 2012), che ha già chiarito che l'iscrizione ai corsi di recupero è consentita, oltre che agli automobilisti che esibiscono la comunicazione, anche a quelli che esibiscono il duplicato della comunicazione, ottenuto tramite il numero verde, ovvero, la stampa del report de "il portale dell'automobilista", ovvero, l'attestazione a stampa della posizione del conducente rilasciata dall'Ufficio della Motorizzazione (adesso cfr. Circolare Ministero dei trasporti, n. 11490 in data 8 maggio 2013).

In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza. Deve, altresì, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, D.Lgs. n. 546 del 1992.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale. Condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 800,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, D.Lgs. n. 546 del 1992 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2018

Mercoledì, 20 Giugno 2018
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