EBBREZZA E GARANZIE DIFENSIVE
L’accertamento del tasso alcolemico può essere effettuato direttamente dalla polizia giudiziaria, mediante esame spirometrico, avvalendosi cioè di apposito apparecchio di misurazione in dotazione (c.d. etilometro), oppure mediante le procedure cliniche e analitiche in uso alla struttura sanitaria o l’esame dei liquidi biologici.
Proprio con riferimento a tale seconda ipotesi, si è - anche di recente stabilito che sussiste l’obbligo di previo avviso all’indagato coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., in relazione al prelievo ematico, presso una struttura sanitaria, finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico, qualora l’esecuzione di tale prelievo non avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia autonomamente richiesta dalla polizia giudiziaria
Il diritto di difesa costituisce la ratio dell’obbligo disciplinato dall’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., la cui violazione determina una nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 178 lett. c) e 356, cod. proc. pen., in ordine al quale si rinvia all’orientamento, ormai consolidato, della Suprema Corte (cfr. Sez. U. n. 5396 del 29/01/2015, P.G. in proc. Bianchi).
Ove, come nel caso di specie, l’esecuzione del prelievo da parte del personale medico non avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia espressamente richiesta dalla polizia giudiziaria al fine di acquisire la prova del reato nei confronti di soggetto già indiziato, il personale richiesto finisce per agire come vera e propria longa manus della polizia giudiziaria e, anche rispetto a tale accertamento, scatteranno le garanzie difensive sottese all’avviso di cui all’114 disp. att. cod. proc. pen. (cfr., in termini, sez. 4 n. 3340 del 22/12/2016 Ud. (dep. 23/01/2017), Tolazzi).