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di Girolamo Simonato *
CONTACHILOMETRI FALSIFICATI E/O MANOMESSI
 

Foto di repertorio dalla rete

La manomissione dei contachilometri, è un dato di fatto abbastanza conosciuto anche nel nostro paese e non solo, infatti anche nel resto dell’Europa questa “pratica” è ben nota e diffusa.
La giurisprudenza italiana, nel caso di specie la Corte di Cassazione nella sentenza n. 24017/2018 ha precisato chiaramente: “questa Corte di legittimità ha stabilito la differenza tra la truffa  contrattuale ed il reato di frode in commercio, precisando che la truffa si concretizza quando l’inganno perpetrato nei confronti della parte offesa è stato determinante per la conclusione del contratto, mentre la frode in commercio si perfeziona nel caso di consegna di una cosa diversa da quella dichiarata o pattuita, ma sul presupposto di un vincolo contrattuale costituito liberamente senza il concorso di raggiri o artifici (Sez. 3, n. 40271 del 16/07/2015)“.

È la citazione della sentenza del 2015 che ci offre lo spunto per una maggior riflessione “penalistica”, infatti, nella medesima si legge che il Tribunale di Potenza ha dichiarato la penale responsabilità, in ordine al reato di cui all’art. 640 c.p. perché, quale responsabile della (omissis) , con artifici o raggiri, consistiti nella consapevolezza che l’indicazione numerica riportata sul tachimetro dell’autovettura usata….
La Corte di appello di Potenza, con sentenza emessa in data 18 novembre 2016, ha confermato, per quanto riguarda la responsabilità penale dell’imputato, la sentenza di primo grado, riqualificando, però, il fatto quale reato di frode in commercio ex art. 515 c.p. .

Va rilevato pertanto l’errore nella qualificazione giuridica del fatto, essendo corretta la qualificazione nell’ipotesi della truffa, tipizzata dall’art. 640 c.p. A tale proposito, questo Collegio deve ribadire il principio che dovendosi attribuire una definizione giuridica più grave, la stessa non può essere disposta d’ufficio, “stanti i limiti derivanti dalle pronunce della Corte di Strasburgo in relazione all’art. 6 CEDU”, né potrebbe essere disposto un annullamento con rinvio della sentenza impugnata ai fini della contestazione all’imputato del reato più grave, poiché l’eventuale condanna comporterebbe la violazione del principio della “reformatio in peius”, per l’assenza d’impugnazione da parte del pubblico ministero (così Sez. 2, n. 50659 del 18/11/2014, Fumarola e altro, la sentenza deve peraltro essere annullata senza rinvio, in quanto Rv. 261696).

La lettura di questa sentenza, che in modo puntuale ha giudicato le manomissioni dei contachilometri , ha evidenziato che la suddetta pratica si indentifica nel delitto della truffa, il quale ai sensi dell’art. 640 c.p. “Truffa”, prevede che chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032, e il delitto di cui all’art. 515 c.p. “Frode nell'esercizio del commercio”, che stabilisce: “Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.”

* Consigliere nazionale ASAPS
 

Mercoledì, 20 Giugno 2018
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