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di Girolamo Simonato*
“Autovelox”, alcuni chiarimenti in merito dai box contenitori

I cosiddetti “finti autovelox” sono dei dispositivi costituiti da contenitori, in materiale prevalentemente plastico di varia foggia e colorazione, che sono posizionati a margine della strada per finalità di prevenzione e di utilizzo con strumentazione omologata al fine della rilevazione delle infrazioni dell’eccesso di velocità.
Per questi “manufatti”, già in passato il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti si era espresso con le Circolari n. 1638 dell’8 aprile 2014 e la n. 1870 del 18 aprile 2014 del Ministero dei Trasporti, in sostanza riconoscono la legittimità dei dissuasori, a condizione che gli stessi ogni tanto vengano usati con all’interno un vero dispositivo.
Il principio di specialità contenuto nel Codice della Strada all’art. 142 ai commi 6 e 6bis prevede:
6. Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.
6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno.

Pertanto, questi dissuasori sono di difficile catalogazione per il Codice della strada, infatti non rientrano nella normativa dei rilevatori e neppure della segnaletica stradale, questi dubbi hanno generato che il Ministero competete ha fornito un parere n. 2318 del 23/04/2013 dal quale si evince:
1. I manufatti in questione non sono inquadrabili in alcuna delle fattispecie previste dal Regolamento (D.P.R. n. 495/1992), pertanto non possono essere approvati né omologati. Ciò ne comporta il divieto d’uso ai sensi dell’art. 45, comma 1, del Codice (D.lgs. n. 285/1992), salvo il caso che possano essere utilizzati come contenitore di dispositivi misuratori della velocità, debitamente approvati senza che ne derivino influenze negative sul funzionamento di questi ultimi. Alle condizioni sopra previste, ne è possibile l’installazione in pianta stabile, purché sia assicurata una effettiva funzione di rilievo della velocità, ancorché saltuaria.
2. Trattandosi di postazione fissa su strada extraurbana, la presegnalazione può essere effettuata mediante segnaletica permanente, posta a non più di 4 km dalla postazione e senza intersezioni intermedie, e comunque installata con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante; se il rilevamento è effettuato in automatico, senza la presenza degli organi di polizia stradale, tra la postazione e il segnale di limite di velocità deve intercorrere una distanza non inferiore ad 1 km.
3. Se il dispositivo misuratore è approvato per funzionare senza la presenza degli organi di polizia stradale, ed è installato su strada extraurbana, individuata con decreto prefettizio, non è necessario che la postazione sia presidiata; la contestazione della violazione non è comunque necessaria ai sensi dell’art. 201, comma 1-bis, lett. f), del Codice della Strada.
Con Prot. 1031 del 15.02.2018, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, facendo seguito ad un chiarimento nella medesima materia, ha ritenuto di ribadire che : “questo ufficio approvai dispositivi rilevatori di velocità nella architettura di sistema con la quale sono proposti dal richiedente e non i singoli box.”

Interessante è la seguente parte che il Direttore Vitelli ha scritto: “se il dispositivo che codesta amministrazione intende utilizzare non ha un proprio specifico box è consentito l’utilizzo dei cosiddetti velo box, velo ok ecc.., purché al loro interno siano installati di misuratori di velocità di tipo approvato e dovrà essere dimostrato che il rilevatore, una volta inserito nel contenitore, mantiene invariati gli standard meccanici e funzionali che hanno dato luogo all’approvazione.” 
Interessante è la parte conclusiva, nella quale si legge:” nel caso di installazione a bordo strada, deve essere valutata la possibilità che tali manufatti possano costituire ostacoli, ancorché posti al di fuori della carreggiata, e la conseguente opportunità di proteggerli adeguatamente ai sensi della vigente normativa in materia di dispositivi di ritenuta”.
Da queste circolari emerge che i “dispositivi” che contengono la strumentazione non hanno l’obbligo dell’omologazione, diverso è la strumentazione utilizzata, la quale ha l’obbligo dell’omologazione ministeriale e della taratura periodica.
Si rammenta che è obbligatoria la presenza della segnaletica di preavviso della postazione, come più volte ribadito da normative, circolari e soprattutto sentenze giurisprudenziali.

 * Consigliere Nazionale ASAPS

 


 

Giovedì, 28 Giugno 2018
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