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Notizie brevi 05/07/2018

Rider in regola con Codice Strada e Albo Autotrasporto?
da TrasportoEuropa.it

Il 2 luglio si è aperto al ministero del Lavoro il Tavolo per definire regole e diritti dei ciclo-corrieri, intanto la Fiap pone dubbi sulla regolarità di questo tipo di attività per quanto riguarda le autorizzazioni in conto terzi e il trasporto di merci su veicoli a due ruote.

 Dopo una prima riunione a giugno tra il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, e le aziende della cosiddetta gig economy, si svolge oggi un incontro per discutere dello stato dei rider, ossia i fattorini che consegnano all'ultimo miglio i prodotti del commercio elettronico con biciclette o motorini. La questione ha assunto rilievo dopo una sentenza emessa dal Tribunale del Lavoro di Torino, che ha respinto la richiesta di un gruppo di rider di essere assunti come lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. I giudici hanno stabilito che i rider restano collaboratori coordinati e continuativi. Uno stato che pone alcuni quesiti, alcuni dei quali saranno affrontati al Tavolo ministeriale, ma altri che ne restano per ora esclusi.
La prima questione riguarda l'inquadramento: i sindacati confederali sostengono la formalizzazione del rider nel contratto nazionale Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni. Il rinnovo firmato a dicembre 2017 ha inserito anche questa figura nella classificazione dei lavoratori, lasciando però la definizione e le normativa su diritti, doveri e retribuzione a una contrattazione a parte che avrebbe dovuto svolgersi entro tre mesi. Finora non è successo nulla e quindi i sindacati chiedono che tale trattativa avvenga nell'ambito del Tavolo ministeriale.

Questa soluzione presupporrebbe un rapporto di tipo subordinato. Invece, sul fronte imprenditoriale, alcune società della gig economy hanno dichiarato che potrebbero inquadrare i rider con contratti co.co.co usando l'articolo 2 del Jobs Act che permette in determinate situazioni di derogare al rapporto di lavoro subordinato. Questi saranno probabilmente i principali tempi al Tavolo ministeriale, ma l'associazione degli autotrasportatori Fiap pone altre due questioni tramite un intervento del suo segretario generale, Silvio Faggi. La prima riguarda l'iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori: i rider trasportano merci appartenenti ad altri in cambio di una retribuzione a viaggio e non sono dipendenti, quindi possono essere considerati di fatto trasportatori conto terzi, dovendo perciò iscriversi all'Albo, con tutti gli oneri relativi? Sembra un'interpretazione estrema, ma in realtà ha senso perché oggi nessuna norma esonera che trasporta merci di altri per lavoro dai requisiti degli autotrasportatori. Se i rider non sono dipendenti e non sono trasportatori autonomi, a quali regole del trasporto merci fanno riferimento?
Si può obiettare che l'Albo degli Autotrasportatori presuppone l'uso di veicoli motorizzati, mentre molti rider lavorano con la bicicletta che, anche nel caso di pedalata assistita da un piccolo motore elettrico, non rientra nella categoria dei veicoli a motore. Ma anche in questo caso la Fiap pone una questione, ossia se i velocipedi possono essere adibiti, secondo il Codice della Strada, al trasporto di merci. Il testo attuale è stato redatto e modificato quando nessuno pensava che la bicicletta potesse diventare un veicolo per la distribuzione delle merci, quindi quando parla di destinazione e uso dei veicoli, rispetto al trasporto di persone e di merci, si riferisce ai veicoli che hanno una carta di circolazione. Ma le biciclette non hanno carta di circolazione, così come non hanno una targa e un'assicurazione obbligatoria e non devono svolgere una revisione. Si possono quindi sanzionare se trasportano merci di terzi? E in caso positivo, lo zaino sulle spalle del rider è considerato un vano di carico del veicolo?

Nel caso di trasporto su bicicletta e su ciclomotore si aprono anche le questioni della documentazione del trasporto e della corresponsabilità del committente previste dalla normativa sull'autotrasporto in conto terzi. I pacchi dell'e-commerce hanno un proprio documento di viaggio, anche perché sono stati trasportatori anche da veicoli pesanti, ma la pizza consegnata a domicilio può avere al massimo uno scontrino o una fattura di acquisto, mentre manca di documento di trasporto. Ciò può essere sanzionabile, essendo anch'essa, una merce trasportata per conto di terzi (la pizzeria o il suo acquirente). E se il ciclo-corriere violando il Codice della Strada provoca un grave incidente, emerge anche la corresponsabilità del committente? Per ora appaiono domande accademiche, che però potrebbero diventare concrete al primo verbale staccato per questi motivi.

da TrasportoEuropa.it


Una questione delicata e bollente. (ASAPS)

Giovedì, 05 Luglio 2018
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