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Varie , Leggi-Circolari 10/07/2018

LESIONI PERSONALI STRADALI: PROPOSTA LA PROCEDIBILITA' A QUERELA PER L'IPOTESI NON AGGRAVATA

Foto Blaco - archivio Asaps

E' stato assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente il 4 luglio 2018. il disegno di legge nr. C 471 "Modifica all'articolo 590-bis del codice penale, concernente il delitto di lesioni personali stradali gravi o gravissime, in materia di punibilità a querela della persona offesa", con cui si vuole reintrodurre la procedibilità a querela per le ipotesi di reato delle lesioni stradali non aggravate. Quattro deputati hanno depositato nello scorso mese di aprile il disegno di legge e nella relazione si legge che "la procedibilità d’ufficio del reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime, anche per l’ipotesi non aggravata di cui al primo comma dell’articolo 590-bis del codice penale, comporta l’inizio di procedimenti penali per fatti per i quali non vi è alcuna volontà della vittima di reato di procedere, in quanto nella maggioranza dei casi è stata risarcita dall’assicurazione e il conducente del veicolo controparte ha compilato una constatazione amichevole di incidente con la persona che ha subìto lesioni.

Nei casi di cui al primo comma manca un reale interesse dello Stato alla procedibilità penale in assenza di una querela della vittima, a differenza dei casi aggravati di cui ai commi successivi, quali il cagionare le lesioni essendo alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica da stupefacenti, previsti dai commi dal secondo al quarto, ovvero per situazioni di particolare gravità della colpa previste dal quinto comma, per velocità molto elevata, per attraversamento di intersezioni con il semforo rosso, per circolazione contromano, ovvero per manovre di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi ovvero a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, ovvero per i casi di cui al sesto comma quando il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Oggi anche la colpa lieve del conducente del veicolo controparte porta all’attivazione d’ufficio del giudice penale senza una precisa volontà della vittima delle lesioni stradali gravi o gravissime. Altri casi di lesioni gravi o gravissime, invece, sono perseguibili a querela nei casi previsti dall’articolo 590 del codice penale, anche in situazione di grave colpa. Si pensi a un medico che sbaglia grossolanamente una terapia cagionando lesioni al paziente, oppure a una persona che espone un vaso di fiori non assicurato al balcone dell’abitazione, che precipitando al suolo in una giornata di vento cagiona lesioni a un passante. Di conseguenza, la procedibilità d’ufficio dei reati di lesioni personali stradali gravi o gravissime di cui al primo comma dell’articolo 590-bis del codice penale comporta una disparità di trattamento di comportamenti colposi dei cittadini che non trova un’effettiva giustificazione. Inoltre, dopo l’entrata in vigore della legge n. 41 del 2016 sono iniziate a pervenire agli uffici giudiziari denunce di infortuni sul lavoro inviate dall’INAIL relative a lavoratori che godono dei trattamenti assicurativi per infortuni stradali « in itenere ». Ciò in assenza di denuncia della vittima delle lesioni e in assenza di comunicazione di reato da parte delle Forze di polizia che non sono intervenute per il sinistro.

Spesso le vittime di un incidente stradale, dopo il primo referto del pronto soccorso che formula una prognosi di malattia non superiore ai 40 giorni, soglia al di sotto della quale le lesioni sono lievi e non rientranti nella previsione dell’articolo 590-bis, primo comma, del codice penale, inviano all’INAIL certificati del medico di famiglia che prevedono la prosecuzione della malattia oltre la predetta soglia. Di conseguenza, scatta l’obbligo per l’INAIL di inoltrare la denuncia all’autorità giudiziaria.

Il fenomeno determina l’avvio di procedimenti penali presso le procure della Repubblica, che a loro volta attivano la polizia giudiziaria per il compimento di indagini spesso infruttuose. Infatti, non essendo intervenute le Forze di polizia per i rilievi tecnici del sinistro, difficilmente si riesce a ricostruire la dinamica dell’incidente stradale e pertanto non è possibile esercitare utilmente l’azione penale verso il conducente del veicolo controparte della vittima di lesioni.
Ciò determina - conclude la relazione che illustra il disegno di legge - uno spreco di risorse investigative che si aggiunge alla disparità di trattamento dei comportamenti colposi
dei cittadini in relazione ad altri casi di lesioni gravi o gravissime, come si è detto.
Vedremo adesso quando sarà calendarizzato per l'esame il DDL presso la Commissione Giustizia.

>In allegato il testo


Un'altra proposta per tornare alla procedibilità a querela per le lesioni personali nell'ipotesi non aggravata. Stavolta la proposta è stata assegnata alla 2^ Commissione Giustizia in sede referente il 4 luglio scorso. Vedremo. Qui tutti i passaggi della proposta. (ASAPS)

 

 

Martedì, 10 Luglio 2018
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