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Notizie brevi 10/07/2018

Fatturazione elettronica acquisto carburanti: rinvio per i distributori stradali, conferma per gli acquisti extrarete
da assotir.it

Come già anticipato in una nostra precedente news, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.148 del 28 giugno 2018, il Decreto Legge n.79/18 che ha posticipato l’obbligo di fatturazione elettronica per gli acquisti di carburanti per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione al 1° gennaio 2019.

Grazie a questo provvedimento, l’entrata in vigore della fatturazione elettronica per l’acquisto di carburante andrà a coincidere con l’avvio del nuovo regime di fatturazione elettronica previsto per tutti i soggetti privati (salvo alcune eccezioni) previsto già dalla Legge di Bilancio 2018.

Ci sembra opportuno segnalare che il provvedimento sopracitato non ha riguardato le cessioni di carburanti per autotrazione effettuate tramite gli acquisti di gasolio extrarete, per i quali l’obbligo di fatturazione elettronica è entrato in vigore dal 1° luglio scorso.

Oltre a questa specifica, ricordiamo che il decreto in esame non ha posticipato né la tracciabilità dei pagamenti degli acquisti di carburante, ai fini della deducibilità dei relativi costi e delle detrazioni Iva (circostanza questa che impedisce l’utilizzo di denaro contante), né tantomeno l’obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni rese da soggetti appaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nell’ambito di un contratto di appalto pubblico.

In virtù del decreto emanato in tema di fatturazione elettronica, l’Agenzia delle Entrate con la circolare n.13E del 2 luglio 2018 ha fornito, inoltre, una serie di chiarimenti in materia, i cui contenuti sono riportati di seguito:

• Cessione di carburante per i soggetti identificati in Italia: la circolare delle Entrate ha specificato che il vincolo della fatturazione elettronica riguarda solo i soggetti stabiliti o residenti in Italia, con esclusione dei soggetti semplicemente identificati nel territorio dello Stato.

I soggetti identificati nel nostro Paese possono, in ogni caso, essere destinatari di fattura elettronica purché, qualora ne facessero richiesta, venga inviata loro anche copia cartacea della stessa.

• Termini di trasmissione della fattura elettronica: Salvo particolari eccezioni previste nel D.P.R. n633/1972, la fattura elettronica deve essere emessa contestualmente alla cessione del carburante, ovvero entro le 24 ore dello stesso giorno di cessione facendo attenzione a riportare correttamente la data di formazione del documento con contestuale invio al Sistema di Interscambio. Inoltre, la circolare ha chiarito che, considerati i tempi tecnici per la piena “messa a regime” dell’intero sistema, non verranno applicate sanzioni qualora la fattura venga inviata con un ritardo tale da non pregiudicare la liquidazione corretta dell’Iva.

• Ipotesi di fattura scartata: Le Entrate hanno chiarito, inoltre, che qualora una fattura venga scartata dal Sistema di Interscambio, entro i 5 giorni successivi sarà possibile o trasmetterla nuovamente, facendo riferimento al collegamento con la fattura precedentemente scartata, oppure inserire una specifica numerazione tale da permettere di potere liquidare l’imposta riferita al documento originariamente emanato.

• Fatturazione elettronica nell’ambito di appalti: la circolare in esame stabilisce che l’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° luglio 2018 non si applica solo per la cessione di carburante, effettuata esclusivamente presso gli impianti stradali, ma anche per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nell’ambito di un contratto di appalto con una pubblica amministrazione. L’agenzia delle entrata ha stabilito che ciò non riguarderà le prestazioni rese nei confronti di soggetti partecipati da una pubblica amministrazione così come, in caso di prestazioni rese da imprese consorziate, al consorzio aggiudicatario di un appalto di una pubblica amministrazione oppure di un consorzio che si inserisce nella filiera dei contratti di subappalto, l’obbligo di fatturazione elettronica non si estenderà al rapporto consorzio-consorziato.

• Conservazione delle fatture elettroniche: l’agenzia delle Entrate ha chiarito che le fatture potranno essere conservate oltre al formato XML anche in PDF, JPG e TXT. Infine, per le fatture da integrare o per inserire il numero di registrazione, sarà possibile creare un ulteriore documento da allegare alla fattura elettronica generata.

da assotir.it

Martedì, 10 Luglio 2018
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