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di Girolamo Simonato*
Incidente stradale, revisione della patente in caso di distrazione

Foto Blaco - archivio Asaps

L’ordinanza n. 61 dell’8 marzo 2018 il TAR Liguria, con la quale ha respinto la richiesta, presentata dal conducente del veicolo occorso in un incidente stradale con feriti, contro il provvedimento della Motorizzazione Civile di Genova, con il quale è stata disposta la revisione della patente di guida del conducente per il comportamento della ricorrente, adeguatamente descritto nella comunicazione della Polizia stradale 22 giugno 2017, nei confronti di una donna (conducente), in relazione al fatto rilevato a seguito dell’incidente stradale.

Nella sentenza del TAR genovese così si legge: ”...ed ammesso confessoriamente, appare gravemente imprudente, sostanziandosi nella distrazione dalla imprescindibile attenzione alla guida per prendere un oggetto dalla borsa posta sul sedile anteriore destro; comportamento che ha determinato un sinistro con lesioni a danno di altro conducente, giustifica i dubbi dell’amministrazione in ordine al persistere dell’idoneità tecnica all’abilitazione alla guida”.


Nel P.Q.M. cosi si è espresso l’organo giudicante: “Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), respinge l’istanza incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.”
La decisone dei giudici con questa sentenza può aprire la strada a decisioni simili, purtroppo come è noto, la distrazione è un fattore aggravante nella causa di sinistri stradali, spesso questa “brutta” abitudine di far uso dello smartphone senza vivavoce durante la guida, in “barba” al disposto di cui all’art. 173, che al secondo comma ribadisce con forza che è vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, aggiungendo nell’ultimo paragrafo che è consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie (che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani).

Questa sentenza tramette in modo inconfutabile la legittimità del provvedimento adottato dall’Ufficio della Motorizzazione Civile, ai sensi dell’art. 128 C.d.S. “Revisione della patente di guida” con il quale è stata disposta la revisione della patente di guida, come ascritto al comma 1-ter.” È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida”.

* Comandante P. L. Unione dei Comuni Padova Nordovest – Piazzola sul Brenta


Giovedì, 12 Luglio 2018
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