Mercoledì 18 Dicembre 2024
area riservata
ASAPS.it su
Articoli 22/11/2005

Strani casi di omissione di soccorso

da Il Centauro n.99 - Ottobre 2005

Strani casi di omissione di soccorso

di Michele Leoni*.

 


Foto Blaco

Vi sono casi in cui, prima di incriminare qualcuno per omissione di soccorso a seguito di incidente stradale, occorrerebbe porre dei distinguo.
Anzitutto, vi sono problematiche che caratterizzano l’applicazione e l’estensione della norma di cui all’art. 189 del codice della strada in via generale.
Ad esempio, è sempre auspicabile che chi ha causato l’incidente, e non è medico o soggetto comunque competente, comunque si adoperi per trasportare la persona offesa al pronto soccorso, col rischio di muovere indebitamente le sue articolazioni e causarle lesioni ancora più gravi?
E’ quindi preferibile, anche quando sembra che il tempo “stringa” inesorabilmente, chiamare il 118 e attendere, ossia presidiare? Chi non ha il cellulare e non può chiamare il 118, può allontanarsi per andare a cercare un telefono nelle vicinanze, abbandonando così il danneggiato?
E’ sufficiente, qualora si pensi che il danno non è grave, recarsi in una farmacia vicina e affidare il danneggiato alla competenza del farmacista?
Ma, più in generale, è giusto fidarsi della propria impressione da profano e pensare che un danno non sia grave, e non invece attendere comunque l’intervento sanitario?
Questi sono alcuni degli interrogativi che riguardano una normativa che, forse, non verrà mai definitivamente messa a fuoco in via preventiva, perché le varianti ipotizzabili sono molte e ogni precedente giudiziario può essere un caso a sé e fare scuola.
Vi sono però casi in cui vale la pena riflettere ancora di più.
Casi nei quali, a pretendere comunque un intervento assistenziale da parte dell’investitore, si rischia quasi il paradosso.
Prendiamo l’eventualità in cui colui che ha provocato l’incidente sia in stato di alterazione da alcool o da stupefacenti (ipotesi tutt’altro che remota).
Qui, non è proprio il caso che costui carichi il danneggiato nella propria auto e, guidando, lo trasporti al pronto soccorso. Tassativamente, egli dovrà limitarsi a cercare di comporre il numero del 118 sul suo cellulare, ammesso che le sue facoltà visive glielo consentano e quindi vi riesca, e che poi attenda.
E si può pretendere che chiami la polizia, altro interlocutore di sicurezza, assumendosi il rischio di essere colto in flagranza di reato? La risposta sembrerebbe affermativa, essendo il bene della salute (di chi è stato investito ed ha sofferto lesioni) prevalente, nel bilanciamento degli interessi.
Altro caso. Ammettiamo che colui che ha causato l’incidente susciti una reazione “forte” nei presenti (parenti, amici o comu-nque soggetti solidali col ferito). Che fare?
Qui la Cassazione è intervenuta (sentenza 14358/1990), affermando che “gli stati emotivi conseguenti a un investimento stradale, peraltro ineliminabili in un soggetto normalmente reattivo, non valgono ad escludere la responsabilità” per omis-sione di soccorso, ma, al massimo, possono essere considerati ai fini della graduazione della pena.
L’obbligo di fermarsi, infatti, secondo la Corte, sussiste anche quando il conducente “sia stato preso dal timore di essere esposto a un pericolo personale (per le eventuali minacce o reazioni di persone presenti al fatto o di familiari dell’investito), a meno che non ricorrano gli estremi dello stato di necessità, per cui l’investitore sia costretto a sottrarsi con la fuga al peri-colo attuale di un danno grave alla sua persona, altrimenti non evitabile”.
Quindi, fatti (assolutamente personali) come non sopportare la vista del sangue, o l’orrore che può derivare da un immediato e incipiente senso di colpa, o comunque la reazione ansiosa di paura e il trauma per quanto è successo e/o si ha causato, non scriminano.
Sul rischio del linciaggio, o di qualcosa che vi si avvicina, invece, occorre discutere. Vengono coinvolti, qui, tutti i temi che riguardano lo stato di necessità, l’ammissibilità della sua ricorrenza putativa, il giudizio di verosimiglianza che occorre formulare per valutare la sua ricorrenza, e quant’altro (su cui non è possibile qui trattenersi, per la vastità e la latitudine delle problematiche che ne sorgono).Qualche domanda di buon senso, però, si può porre. Anche di fronte a una reazione violenta e sconsiderata (ancorché umanissima) dei presenti, l’investitore che sia eccezionalmente energumeno, o armato, e che può quindi difendersi, può fuggire? O è meglio che si allontani comunque, per evitare il rischio di reazioni da parte sua che farebbero degenerare la situazione e potrebbero causare altre vittime?
Anche qui, forse, è materia del caso concreto. In caso di omissione di soccorso, come detto, è bene limitarsi ad avere ben chiara una rosa di possibili interrogativi.

* Gip presso il Tribunale di Forlì.



di Michele Leoni

da Il Centauro n.99 - Ottobre 2005
Martedì, 22 Novembre 2005
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK