di Girolamo Simonato*
SINISTRI STRADALI, VI È UNA RESPONSABILITÀ PER LA “MACCHIA OLEOSA” SULLA STRADA
La sentenza della Corte Cassazione sez. III civile n. 18075 del 10/07/2018, emessa a seguito di un sinistro stradale causato da una macchia d’olio presente sul manto stradale, a cui il conducente dell’autovettura ha chiesto risarcimento del danno all’ente proprietario della strada, secondo gli Ermellini, non deve essere risarcito dall'ente custode della strada ove il dipendente incaricato alla sorveglianza non poteva rilevarla perché prodotta da terzi una volta terminato il turno di lavoro.
Infatti, nella sentenza così si legge al punto 2 delle “Considerazione dei fatti” lett. b) : “.. nella fattispecie, la macchia oleosa determinativa del sinistro “ non era stata riscontrata nel corso del turno di servizio (tra le 07.30 e le 13.30) effettuato dal dipendente…” incaricato, ciò implicando, in rapporto al sinistro verificatori verso le ore 19.00, “(a distanza di poche ore)”, la ravvisabilità del caso fortuito, non potendo “ascriversi l’incidente ad inefficace organizzazione dell’attività di sorveglianza e manutenzione”, avendo l’ente preposto eseguito la manutenzione della strada “durante la mattinata” e non essendo comportamento esigibile quello della presenza di incaricato dell’….”sul posto in pianta stabile”, là dove “neppure era stato dimostrato quanto tempo prima … rispetto al sinistro.. si era registrata l’anomalia, che poteva risalire a qualche minuto prima”
Il passaggio della sentenza nelle considerazioni è molto interessante per il caso di specie, in particolare al punto 1.1 “Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile”, al punto successivo 1.1.1., si legge che la “Corte (Cass. n. 2480/18; Cass. n. 2482/18), all’esito di una ricognizione degli orientamenti nel tempo consolidatisi nella giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., (anche in rapporto a quella di cui all’art. 2043 c.c.), ha enunciato, tra gli altri, i seguenti principi di diritto:
a) l'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
c) il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere".
L’analisi conclusiva che si può trarre da questa sentenza, è che non si può condannare l’ente proprietario della strada, in quanto, come ben dimostrato e riportato, l’intervento delle manutenzione vi è stato e la macchia d'olio, che ha cagionato il sinistro, si al caso fortuito imprevedibile ed inevitabile.
* Comandante P.L. Unione dei Comuni Padova Nordovest – Piazzola sul Brenta