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di Girolamo Simonato*
MULTA NOTIFICATA IN DIFFERITA POST INCIDENTE STRADALE

L’attuale legislazione stradale, di cui al d.lgs. 285/92, all’art. 201 prevede che la possibilità da parte della forze di polizia stradale della notificazione del verbale al trasgressore o all’obbligato solidale entro 90 giorni dall’infrazione. Come è noto, questo termine è perentorio, infatti, se la notifica si concretizza dopo tale termina, senza debite giustificazioni, l’obbligazione di oblare si estingue e di conseguenza la sanzione amministrativa pecuniaria non è dovuta. Per questa fattispecie, è importante il noverato di cui all’art. 14, della Legge 689/81, “Contestazione e notificazione”, il quale prevede che la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nel cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

Orbene, prima di approfondire i principi di diritto resi noti nell'ordinanza n. 18023 della Corte di Cassazione, depositata in data 9 luglio 2018, è fondamentale la lettura dell’art. 384 Regolamento di Attuazione (D.P.R. 495/92), “Casi di impossibilità della contestazione immediata”, il quale puramente a titolo chiarificatore riporta i casi di materiale impossibilità della contestazione immediata prevista dall'articolo 201, comma 1, del Codice, sono, a titolo esemplificativo, i seguenti:
a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
c) sorpasso in curva;
d) accertamento di una violazione da parte di un funzionario o di un agente a bordo di un mezzo di pubblico trasporto;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo.

Infatti, bene hanno sentenziato i Giudici, affermando che la contestazione immediata deve, dunque, essere effettuata se e quando sia possibile in relazione alle modalità di organizzazione del servizio predisposto dall'Amministrazione secondo il suo insindacabile giudizio, servizio il cui fine istituzionale è pur sempre quello di reprimere comportamenti pericolosi per la regolarità della circolazione e la vita degli utenti delle strade, mentre può legittimamente non essere effettuata in ogni altro caso in cui sia stato comunque impossibile procedervi.

L'indicazione, poi, nel verbale di contestazione notificato, d'una ragione che rendesse ammissibile la contestazione differita dell'infrazione, rende ipso facto legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine d'apprezzamento, in sede giudiziaria, circa la possibilità concreta di contestazione immediata della violazione, dovendo escludersi che il sindacato del giudice dell'opposizione possa riguardare le scelte organizzative dell'amministrazione.

Tra dette modalità, possibili ma la cui scelta rientra nelle scelte discrezionali del pubblico ufficiale preposto all'espletamento del servizio di rilevamento delle infrazioni, va annoverata anche quella d'interrompere o meno il servizio al momento svolto per provvedere alla contestazione immediata dell'infrazione ad un solo contravventore.
Nel caso di specie, né il ricorrente dimostra il concreto pregiudizio subito posto che le doglianze riguardavano la mancata indicazione del modello del veicolo e dell'anno di immatricolazione mentre la sentenza ha ritenuto sufficiente l'indicazione dei dati del trasgressore, della targa e del fatto che si trattasse di una Peugeot.
Donde il rigetto del ricorso, dando atto dell'esistenza dei presupposti ex D.P.R. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Lo studio analitico della sentenza, ci trasmette che secondo le linee del principio di specialità, di cui all’art. 201 del d.lgs. 285/92, dell’art. 384 del D.P.R. 495/92 e in particolare dell’art. 14 della Legge 689/81, nel caso di accertamento ad una violazione alle norme sulla circolazione stradale, la contestazione deve essere immediata, come ben dettato dall’art. 200 C.d.S., salvo quando risulta impossibile procedervi. In quel caso, devono essere espressamente puntualizzate nel verbale di contestazione, le motivazioni che hanno indotto all’operatore la notificazione ex art. 201 C.d.S..

* Consigliere Nazionale ASAPS


Venerdì, 20 Luglio 2018
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