Violazioni del codice della strada, l'opposizione, proposta prima del 6 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011), con cui si deduca l'illegittimità della cartella esattoriale per sanzione amministrativa, per omessa notifica del verbale di contestazione della violazione, è soggetta al termine di sessanta giorni stabilito dall'abrogato art. 204 bis C.d.S., comma 1
"In materia di violazioni del codice della strada, l'opposizione, proposta prima del 6 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011), con cui si deduca l'illegittimità della cartella esattoriale per sanzione amministrativa, per omessa notifica del verbale di contestazione della violazione, è soggetta al termine di sessanta giorni stabilito dall'abrogato art. 204 bis C.d.S., comma 1, perchè l'impugnazione della cartella, in caso di omessa contestazione della violazione, ha funzione recuperatoria, venendo restituita al ricorrente la medesima posizione giuridica che avrebbe avuto se il verbale gli fosse stato notificato, sicchè, se non impugnato nel predetto termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l'accertamento contenuto nel verbale di contestazione della violazione, anche se non notificato, diviene definitivo."
Corte di Cassazione Civile sez. II 14/6/2018 n. 15622
Svolgimento del processo
M.A. proponeva opposizione avverso l'atto di fermo amministrativo notificato in data 15.10.2010 disposto su due veicoli di sua proprietà da parte dell'agente di riscossione Equitalia Polis s.p.a, deducendo la nullità della notifica della cartella esattoriale e del presupposto verbale di accertamento per violazione del codice della strada.
Il Comune di Sarno ed Equitalia Polis s.p.a. resistevano all'opposizione, chiedendone il rigetto.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza del 23.5.2014, dichiarava inammissibile, siccome non proposta tempestivamente, l'opposizione.
Per la cassazione della sentenza di appello ricorre M.A. sulla base di un unico motivo, cui resistono, con separati controricorsi il Comune di Sarno e la Equitalia Sud s.p.a..
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c., per avere il Tribunale ritenuto che l'opposizione da proporre per far valere vizi degli atti del procedimento di esecuzione - nella fattispecie la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione - fosse quella disciplinata dalla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 anzichè quella alla esecuzione ex art. 615 c.p.c..
Il motivo è infondato.
Questa Corte, con sentenza a Sezioni Unite del 22.09.2017, n. 22080, risolvendo un contrasto interpretativo, ha stabilito che l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7 (prima dell'entrata in vigore della normativa ai sensi della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23) e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisca il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada.
La Corte ha ritenuto che l'opposizione di cui alla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 e art. 204 bis C.d.S. (ed oggi di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 6 e 7) sia un rimedio omnicomprensivo e idoneo alla delibazione da parte del giudice ordinario di qualsivoglia vizio dell'atto sanzionatorio, compresi i vizi che attengono al procedimento seguito per la sua formazione.
In particolare, in materia di violazioni del codice della strada, l'opposizione, proposta prima del 6 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011), con cui si deduca l'illegittimità della cartella esattoriale per sanzione amministrativa, per omessa notifica del verbale di contestazione della violazione, è soggetta al termine di sessanta giorni stabilito dall'abrogato art. 204 bis C.d.S., comma 1, perchè l'impugnazione della cartella, in caso di omessa contestazione della violazione, ha funzione recuperatoria, venendo restituita al ricorrente la medesima posizione giuridica che avrebbe avuto se il verbale gli fosse stato notificato, sicchè, se non impugnato nel predetto termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l'accertamento contenuto nel verbale di contestazione della violazione, anche se non notificato, diviene definitivo.
Nella fattispecie, poichè il M. ha dedotto l'omessa notifica del verbale di contestazione della violazione, il rimedio processuale era quello dell'opposizione ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689.
Il giudice di merito ha fatto corretta applicazione di tali principi, rilevando che la cartella esattoriale è stata notificata il 18.1.2010 mentre l'opposizione è stata proposta tardivamente in data 2.12.2010.
Il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
Ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida, per ciascuno dei controricorrenti, in Euro 800,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Dichiara la parte ricorrente tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 19 gennaio 2018.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2018