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Articoli 16/08/2018

 *Girolamo Simonato
Multe stradali, conosciamole più concretamente
 

Foto di repertorio dalla rete

In caso di una violazione alle norme stradali, il trasgressore viene sanzionato ed è tenuto ad oblare la violazione della sanzione amministrativa pecuniaria, già determinata dal Codice della Strada.
Le sanzioni hanno diverse variabili, esse sono collegate al comportamento degli utenti e ad altri fattori. Non vi è una sola sanzione ma bensì, la normativa prevede che in capo ad ogni articolo vi sia una determinata violazione, la quale può essere pecuniaria, generalmente definita in modo volgare “multa”, che accessoria riferita al veicolo, (fermo amministrativo, sequestro e/o confisca) documenti, patente di guida e carta di circolazione (ritiro, sospensione e revoca).
Come è ben descritto all’art. 2 “Capacità di intendere e di volere”, della Legge 689/81, il quale prevede che non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base al criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.
Non a caso, se leggiamo il dispositivo di carattere generale contenuto all’art. 194 del C.d.S., apprendiamo che in tutte le ipotesi in cui il presente codice (d.lgs. 285/92) prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689, salve le modifiche e le deroghe previste dalle norme del presente capo.
All’articolo successivo, “Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie” le c.d. “multe” è fissato in modo chiaro che la sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di danaro tra un limite minimo ed un limite massimo fissato dalla singola norma, sempre entro il limite minimo generale da euro 870 a euro 3.481 ed il limite massimo generale di euro 9.296.
Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dal presente codice, tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità del trasgressore e alle sue condizioni economiche.
È bene ricordare che le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 141 (velocità), 142 (limiti di velocità), 145 (precedenza), 146 (violazione della segnaletica stradale), 149 (distanza di sicurezza tra veicoli), 154 (cambiamento di direzione o di corsia), 174 (durata delle guida degli autoveicoli), 176 (comportamento sulle autostrade), commi 19 e 20, e 178 (documenti di viaggio) sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7; tale incremento della sanzione quando la violazione è accertata.
La “Contestazione e verbalizzazione delle violazioni”, come ben delineato dall’art. 200 del C.d.S, fuori dei casi di cui all'articolo 201, comma 1-bis, la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.
Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono vi siano inserite. Il verbale, che può essere redatto anche con l'ausilio di sistemi informatici, contiene la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione. Nel regolamento sono determinati i contenuti del verbale.
Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido.
Copia del verbale e consegnata immediatamente all'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore.
Quando la violazione non è contestata immediatamente, il dettato di cui all’art. 201 “Notificazione delle violazioni”  prevede che qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento.
Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione.
Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione.
Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro cento giorni dall'accertamento della violazione.
Fermo restando quanto indicato nel paragrafo precedente, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui sopra:
a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;
g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, alle piazzole di carico e scarico merci, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento;
g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012,n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
Da queste poche informazioni si è appurato che per una sanzione amministrativa pecuniaria vi sono molteplici nozioni legislative, le quali spesso si intersecano tra di loro, non solo per fattori temporali, esempio alcune violazioni commesse nell’arco della notte (22 – 07), ma anche per la responsabilità solidale tra proprietario del veicolo e trasgressore.
In definitiva, il Codice della Strada ci enuncia quali sono i soggetti abilitati a fare le sanzioni e le multe, coincidenti a comportamenti di natura penale, in primis quelle collegate all’infortunistica stradale di cui alla Legge 41/16 “omicidio stradale”.
In tutti i procedimenti le norme sulla circolazione stradale impongono cosa devono contenere gli stessi e come questi verbali devono essere “pubblicizzati” per opportuna conoscenza del trasgressore della violazione.
Bisogna sempre essere attenti alla guida, la strada è di tutti, la prudenza deve essere sempre al massimo per se e per gli altri.
Una guida sicura è quella che si può descrivere nel non commettere infrazioni, ma è pur vero, che la normativa sulla circolazione stradale, pone a carico degli automobilisti regole ben precise, la stessa norma, prevede anche gli agenti preposti a vigilare regole certe, essi debbono rispettare e compiere con regolare diligenza i loro doveri.

 

 * Consigliere Nazionale ASAPS

Giovedì, 16 Agosto 2018
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