Venerdì 22 Novembre 2024
area riservata
ASAPS.it su
Corte di Cassazione 03/09/2018

ETILOMETRO E MESSAGGIO VOLUME INSUFFICIENTE

(Cass. Pen. sez. IV, del 28 giugno 2018, n. 29500)

La giurisprudenza di questa Corte ha affermato in plurime pronunce che solo la dicitura dell'errore nello scontrino della rilevazione è indicativa del funzionamento difettoso. In proposito, si veda la recente sentenza di questa sezione (Sez. 4, n. 6636 del 19/01/2017 Rv. 269061) in cui si è affermato che è configurabile il reato di guida in stato di ebbrezza anche quando lo scontrino dell'alcoltest, oltre a riportare l'indicazione del tasso alcolemico in misura superiore alle previste soglie di punibilità, contenga la dicitura "volume insufficiente", qualora l'apparecchio non segnali espressamente l'avvenuto errore. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale principio è evincibile dall'esame della disciplina relativa al funzionamento degli strumenti di misura della concentrazione di alcool nel sangue, inserita nell'allegato al D.M. 22 maggio 1990, n. 196, laddove è precisato che, qualora l'apparato non dia un inequivocabile messaggio di errore, la misurazione deve ritenersi correttamente effettuata, anche nell'ipotesi in cui compaia un "messaggio di servizio" teso ad evidenziare che l'espirazione è stata effettuata con ridotto volume di aria).
 

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza emessa in data 12/10/2017, la Corte di appello di Milano, confermava la sentenza del Tribunale di Milano con cui Ri. Pi. era ritenuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza, con l'aggravante dell'orario notturno e condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed Euro 1400,00 di ammenda, pena sostituita con lavoro di pubblica utilità nella misura di giorni 126, oltre alla sospensione della patente di guida per la durata di anni due.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso l'imputato a mezzo del difensore.
Nell'unico motivo di ricorso, articolato in più paragrafi, deduceva la manifesta illogicità della motivazione ed il travisamento della prova in relazione alla deposizione testimoniale acquisita in dibattimento ed alla consulenza di parte versata in atti.
Nel primo paragrafo, contrassegnato dalla lettera a), il difensore evidenziava che l'imputato, durante il controllo, era stato sottoposto a due misurazioni. Il valore della prima misurazione (pari a 2,02 g/l) era inferiore alla seconda (pari a 2,11 g/l). Tale dato, sulla base della consulenza di parte, doveva ritenersi scientificamente inattendibile, considerato il tempo trascorso dall'ultima possibile assunzione di bevanda alcolica da parte dell'imputato. La Corte territoriale assumeva che tale esito non rappresentava un'anomalia affermando che la "concentrazione di alcool nel sangue aumenta nel periodo iniziale successivo all'assunzione e diminuisce poi lentamente". Pur senza menzionarla espressamente, il giudice faceva riferimento ai principio scientifico noto come "curva di Widmark" secondo cui, dopo un primo picco ascendente, si verifica una curva di assorbimento e concentrazione decrescente.
La Corte territoriale, al fine di giustificare gli esiti delle due rilevazioni, aveva introdotto un elemento nuovo nella ricostruzione della vicenda, affermando che doveva ritenersi che l'imputato avesse bevuto alcol a breve distanza di tempo dal controllo, poiché era stato in una discoteca dove era compresa nel prezzo una consumazione. Tale circostanza, tuttavia, risultava smentita dal teste Gh. che ha confermato le dichiarazioni dell'imputato il quale aveva riferito: di essere andato a cena con amici intorno alle nove di sera; di avere bevuto a cena al massimo tre bicchieri di vino; di aver proseguito la serata in discoteca dove aveva bevuto un gin tonic; di essersi spostato alle due e mezzo circa in un'altra discoteca, ivi trattenendosi fino alle tre e mezzo circa, senza bere alcuna bevanda alcolica.
La deposizione del teste Gh. non è stata presa in considerazione dalla Corte territoriale benché essa sia decisiva al fine di addivenire ad una completa e corretta ricostruzione del fatto. Da tale testimonianza risulterebbe dimostrato che l'imputato dalle ore 2,30 circa, fino alle ore 4,04 (orario della prima misurazione) non assunse alcuna bevanda alcolica. Pertanto, sulla base della "curva di Widmark" il valore della seconda misurazione, doveva essere inferiore essendo in atto già la fase discendente. La mancata considerazione di tale testimonianza, unitamente alla introduzione dell'elemento nuovo di cui si tratta, sostanzierebbe un vizio di travisamento della prova. Da quanto detto, si ricaverebbe la inattendibilità degli esiti delle misurazioni.
Nel secondo paragrafo, contrassegnato dalla lettera b), la difesa lamentava la mancata allegazione agli atti delle numerose prove intermedie che sono intervenute tra la prima e la seconda misurazione. Come aveva rilevato il consulente di parte e, come risulta inequivocabilmente dalla numerazione degli "scontrini" di misurazione prodotti dai verbalizzanti, vi furono ben sei prove intermedie tra la prima e l'ultima, come si evince dai numeri presenti sugli scontrini acquisiti. Tale circostanza sarebbe prova evidente di un funzionamento difettoso dell'etilometro, poiché, anche se si fosse trattato di prove intermedie, con indicazione di "volume insufficiente", esse avrebbero dovuto essere prodotte.
Nel terzo paragrafo, contrassegnato dalla lettera e), la difesa rappresenta che i sintomi rilevati dalla P.G. all'atto del controllo non potevano essere ritenuti apprezzabile indice dello stato di ebbrezza dell'imputato. L'elevatissimo tasso espresso dalle misurazioni sarebbe del tutto incompatibile con i sintomi indicati dalla Polizia (occhi luci e alito vinoso) sicché sarebbe mancato, anche in questo caso, l'apprezzamento di una specifica sintomatologia idonea a sorreggere, la contestazione elevata a carico dell'imputato. Dato l'elevatissimo tasso espresso dalle misurazioni, i sintomi avrebbero dovuto essere ben più gravi.

Considerato in diritto

1. I motivi di ricorso risultano tutti infondati e, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
La motivazione offerta dalla Corte territoriale, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, non risulta meritevole di censure. La sentenza, invero, offre adeguata risposta a tutte le deduzioni difensive e risulta immune dai vizi logici prospettati dal ricorrente.
Quanto alla doglianza di cui al primo paragrafo, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di guida in stato di ebbrezza, è valida la rilevazione del tasso alcolemico effettuata mediante l'alcoltest anche nel caso in cui la prima prova spirometrica abbia dato un risultato inferiore alla seconda, dovendosi escludere che la curva di assorbimento dell'alcol nell'organismo abbia uno sviluppo decrescente (così Sez. 4, n. 20545 del 19/02/2016, Rv. 266842).
Quindi, il fatto che le due prove abbiano avuto l'andamento rilevato, come evidenziato dalla Corte, non rappresenta un'anomalia sintomatica del malfunzionamento del test.
La Corte ha correttamente evidenziato che l'imputato, per sua stessa ammissione aveva bevuto circa tre bicchieri di vino ed un superalcolico (gin tonic). Tanto era sufficiente per ritenere che si fosse determinato uno stato di alterazione. D'altro canto, il personale di polizia aveva rilevato sintomi tipici dello stato di ebbrezza oggettivamente riscontrati sulla persona del ricorrente al momento del controllo (occhi lucidi ed alito vinoso).
2. La circostanza dell'asserito malfunzionamento dell'apparecchiatura è infondata. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato in plurime pronunce che solo la dicitura dell'errore nello scontrino della rilevazione è indicativa del funzionamento difettoso. In proposito, si veda la recente sentenza di questa sezione (Sez. 4, n. 6636 del 19/01/2017 Rv. 269061) in cui si è affermato che è configurabile il reato di guida in stato di ebbrezza anche quando lo scontrino dell'alcoltest, oltre a riportare l'indicazione del tasso alcolemico in misura superiore alle previste soglie di punibilità, contenga la dicitura "volume insufficiente", qualora l'apparecchio non segnali espressamente l'avvenuto errore. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale principio è evincibile dall'esame della disciplina relativa al funzionamento degli strumenti di misura della concentrazione di alcool nel sangue, inserita nell'allegato al D.M. 22 maggio 1990, n. 196, laddove è precisato che, qualora l'apparato non dia un inequivocabile messaggio di errore, la misurazione deve ritenersi correttamente effettuata, anche nell'ipotesi in cui compaia un "messaggio di servizio" teso ad evidenziare che l'espirazione è stata effettuata con ridotto volume di aria).
Nel caso in esame non vi è stato alcun messaggio di errore e non è stata fornita alcuna prova rigorosa del cattivo funzionamento dell'apparecchiatura, a fronte di una sintomatologia inequivocabile e di affermazioni provenienti dall'imputato che avvalorano il quadro probatorio rappresentato dai giudici di merito.
In proposito occorre rilevare come, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza, ed è onere dell'imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento, dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell'esecuzione dell'aspirazione, non essendo sufficiente la mera allegazione della sussistenza di difetti o della mancata omologazione dell'apparecchio (così Sez. 4, n. 17463 del 24/03/2011, Rv. 250324).
3. Non si ravvisa il vizio di travisamento della prova: la Corte territoriale non ha introdotto alcun elemento probatorio nuovo rispetto al primo grado nella parte in cui ha affermato di ritenere non pienamente credibile la versione dell'imputato "di essersi limitato ad assumere quantità di alcoolici indicata, e di non averne bevuti nell'ultimo locale visitato".
Invero, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione -che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (così ex multis Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Rv. 269217).
Non rappresenta un elemento probatorio nuovo la considerazione espressa dalla Corte territoriale in ordine alle dichiarazioni rese dall'imputato. Inoltre, non deve trascurarsi che nella motivazione, la Corte territoriale ha affermato, con deduzione logica non censurabile che: il tempo trascorso tra l'assunzione di alcolici ed il controllo, non era tale da consentire lo "smaltimento" in misura significativa dell'alcool ingerito; l'assunzione di non meno di tre bicchieri di vino e di un superalcolico nel corso della stessa serata, è comportamento indiscutibilmente idoneo a provocare un'alterazione delle condizioni psicofisiche.
Quanto al teste Gh., che ha confermato la versione dei fatti fornita dall'imputato, la sua non decisività nella economia del giudizio, deriva proprio dalle considerazioni della Corte territoriale da ultimo richiamate.
4. A fronte della validità del risultato dell'alcoltest, la sintomatologia apprezzata dal personale di polizia, compatibile con la condizione di ebbrezza, non può essere posta a fondamento di un rovesciamento della interpretazione dei fatti fornita dai giudici di merito. La considerazioni svolte sul punto dalla difesa hanno carattere ipotetico e congetturale.
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Lunedì, 03 Settembre 2018
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK