Sabato 21 Dicembre 2024
area riservata
ASAPS.it su

di Girolamo Simonato*
CINTURE DI SICUREZZA, QUANDO È OBBLIGATORIA

La cintura di sicurezza, amata o odiata da molti utenti della strada, è obbligatoria, per conducenti e passeggeri, non solamente sulle autovetture, ma anche su mezzi di trasporto persone e cose.
I passeggeri a bordo di detti veicoli, invocano come “attenuante” la confusione e disinformazione legislativa, nonché la mancata informazione da parte del conducente del mezzo.
La normativa in questo settore è chiara, le cinture di sicurezza devono essere allacciate su taxi, autobus, minibus, e tutti i veicoli in circolazione.

Normativa:
in Italia la normativa sull’uso delle cinture di scurezza risale a circa 30 anni fà, per fare un po’ di chiarezza è bene evidenziare che il decreto legislativo n. 150 del 13 marzo 2006, ha recepito la direttiva europea 2003/20/Ce.
Il Ministero, a seguito della legislazione citata, ha emesso la Circolare n. 300/A/1/52739/109/123/3/4 del 14 luglio 2006.
Il Codice della Strada, già in vigore dal 01 gennaio 1993, all’art. 172 Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini, prevede sia la normativa sull’utilizzo delle cinture di sicurezza, che le eventuali sanzioni.

Prassi:
dopo questa breve bibliografia sulle norme che regolano l’uso del dispositivo di sicurezza, è importante conoscere che il conducente e i passeggeri dei veicoli di cui alla direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, e dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3, di cui all'articolo 47, comma 2, del presente codice della strada, muniti di cintura di sicurezza, hanno l'obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia.
In questo paragrafo di cui al comma 1 dell’art. 172 è bene pubblicato che “il conducente e i passeggeri dei veicoli hanno l'obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia”.
Quindi, è superfluo “raccomandare” ai passeggeri e conducenti questa importante norma per la loro sicurezza.

Categorie dei veicoli:
per chiarire le categorie dei veicoli, ci viene in aiuto l’art. 47 del C.d.S., “Classificazione dei veicoli”, nel quale troviamo, in particolare al comma 2 la classificazione delle categorie internazionali.
Per l’argomento trattato, ci soffermiamo su:
categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;
• categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
• categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;
• categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;
e sulla categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;
• categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
• categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
• categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t. .

Lettura connessa delle norme:
dall’analisi della normativa, si può definire che sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3 sprovvisti di sistemi di ritenuta:
a) i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare;
b) i bambini di età superiore ai tre anni possono occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 m.
I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3 devono essere informati dell'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo è in movimento, mediante cartelli o pittogrammi, conformi al modello figurante nell'allegato alla direttiva 2003/20/CE, apposti in modo ben visibile su ogni sedile. Inoltre, la suddetta informazione può essere fornita dal conducente, dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o mediante sistemi audiovisivi quale il video.

Sanzioni:
la normativa stradale, prevede in capo a chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 81 a euro 326.
Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso.
Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al paragrafo precedente, per almeno due volte nell’arco temporale del biennio, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi.
Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento degli stessi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40 a euro 163.
Si ricorda che in capo al conducente, come previsto dall’art. 126bis comma 2, per le violazione di cui all’art. 172 Commi 10 e 11 è prevista la decurtazione di 05 (cinque) punti dalla patente di guida o dalla CQC.

 * Consigliere Nazionale ASAPS 

Giovedì, 06 Settembre 2018
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK