Veicoli ATP, cambiano tempi e modalità delle attestazioni
da uominietrasporti.it
Cambiano le regole di lavoro per gli esperti ATP. La Direzione generale per la Motorizzazione ha messo ordine nella materia con la circolare prot.18911 del 2 agosto scorso, eliminando circolari antiche e in parte contraddittorie. Da adesso queste figure professionali, dopo la scadenza dei primi 6 anni, potranno procedere al rinnovo triennale degli attestati ATP fino a tre volte consecutive (6 + 3 + 3 + 3) per i veicoli FNA (frigorifera normale classe A) e fino a due rinnovi triennali consecutivi (6 + 3 + 3) per i veicoli FRC (frigorifera rinforzata classe C). Trascorsi i 15 anni e i 12 anni, tali rinnovi dovranno essere obbligatoriamente effettuato presso i CPA.
Entrando nel dettaglio della normativa, al par. 4.5, si specificano due ipotesi:
a) per i mezzi di trasporto per i quali l’accordo ATP prevede un coefficiente K maggiore di 0,4 e fino a 0,7 (IN, RNA, RND, FNA, FND, ecc. e mezzi caloriferi), alla fine del primo periodo di validità di 6 anni, l’interessato può rinnovare l’attestazione ATP o tramite una stazione di prova (ottenendone così una nuova, valida 6 anni) oppure attraverso un esperto abilitato (con attestazione valida tre anni); in quest’ultimo caso, alla fine del triennio è possibile effettuare due ulteriori rinnovi dell’attestazione tramite un esperto ATP (ciascuno di durata massima di 3 anni);
b) per i mezzi di trasporto con coefficiente K non superiore a 0,4 (IR, RRA, RRB, RRC, RRD, FRA, FRC, FRD, FRE, FRF e tutti quelli rientranti al punto precedente), valgono le regole già viste con l’unica eccezione del numero di rinnovi triennali consentiti tramite gli esperti: non più di due (anziché tre). In entrambi i casi, alla scadenza dei periodi massimi consentiti (15 o 12 anni), il rinnovo dell’attestazione ATP andrà obbligatoriamente fatto presso i CPA.
Sempre relativamente ai veicoli ATP la circolare puntualizza che per quelli multi-scomparto non viene più rilasciato un attestato per ciascun scomparto, bensì un attestato unico conforme al format previsto dalla procedura informatica. Inoltre, tenuto conto che la presenza di mezzi multi-scomparto in ambito internazionale è operativo soltanto dal 2013, l’attestato rilasciato per i mezzi posti in servizio prima di quella data permette di circolare soltanto in Italia.
Infine, se la validità massima degli attestati ATP rilasciati dagli esperti è di tre anni, il veicolo può essere sottoposto a verifica nei 6 mesi precedenti la scadenza dell’attestato e, in tal caso, la validità triennale del nuovo attestato decorrerà dalla scadenza del precedente. Lo stesso vale per i veicoli sottoposti a prova, dopo la scadenza della precedente attestazione ATP. Per le attestazioni scadute da più di tre anni, occorre procedere a due rinnovi con relative prenotazioni.
Il rinnovo può effettuarsi presso qualsiasi Ufficio della motorizzazione civile, previa presentazione della ricevuta rilasciata dall’esperto che ha inserito i verbali nel sistema informatico. In casi eccezionali in cui non è possibile utilizzare la procedura informatica, il rinnovo deve effettuarsi soltanto presso l’U.M.C competente per territorio in base al locale di prova o alla sede dell’utilizzatore del mezzo, su presentazione dei verbali cartacei.