di Ugo Terracciano*
Fuga dopo l’incidente, la successiva presentazione alla polizia non fa decadere il reato di “pirateria stradale”
Il reato di fuga in caso di investimento di una persona ha natura di “reato omissivo di pericolo” e si perfeziona istantaneamente nel momento in cui il conducente viola l'obbligo di fermarsi. In termini più semplici, essendo un reato a consumazione istantanea, il ripensamento non è ammesso. Parola della Cassazione penale (Sez. IV, 22 maggio 2018, n. 22795), secondo cui, in sostanza, si può considerare “pirata” della strada chi semplicemente si allontana dal luogo del sinistro, anche se abbia agito in modo da rendere possibile la sua identificazione presentandosi successivamente al più vicino posto di polizia. Comparire dopo non basta: infatti, la finalità della norma, oltre che consentire l'identificazione delle persone coinvolte, è “anche quella di rendere possibile l'accertamento immediato delle modalità e circostanze dell'incidente”...
da il Centauro n. 213
E le pene aumentano da un terzo a due terzi, con un minimo di 5 anni in caso di omicidio stradale. (ASAPS)