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Articoli 08/11/2005

SICUREZZA E AUTOTRASPORTO (Tempi di guida e di riposo) - Relazione del presidente dell’Asaps Giordano Biserni al Convegno tenutosi a Rimini il 5 novembre 2005, sul tema: "Sicurezza, legalità e formazione sul trasporto merci su strada"

SICUREZZA E AUTOTRASPORTO

(Tempi di guida e di riposo)

Relazione del presidente dell’Asaps Giordano Biserni al Convegno tenutosi a Rimini il 5 novembre 2005,

sul tema: "Sicurezza, legalità e formazione sul trasporto merci su strada"

 

SICUREZZA E AUTOTRASPORTO

 

Il Regolamento CEE n. 3820/85 prevede attualmente un insieme di regole, valide a livello comunitario, che disciplinano la lunghezza massima dei periodi di guida giornalieri e settimanali, nonché dei periodi minimi di riposo giornaliero e settimanale per tutti i conducenti di veicoli adibiti al trasporto merci e passeggeri, oltre ad eventuali eccezioni e deroghe legate a casi specifici.

Il predetto regolamento disciplina operazioni alquanto diverse che riguardano fra l’altro il trasporto di passeggeri e di merci, effettuati sia a livello nazionale che internazionale, sia sulle lunghe che sulle brevi distanze, sia per conto di terzi che per conto proprio, sia da autisti salariati che da padroncini; inoltre tenta di definire in quali circostanze le regole dell’AETR devono essere applicate ai trasporti internazionali su strada da e per la Comunità (si tratta di una questione controversa, anche in considerazione del fatto che il regolamento non ha previsto tutte le possibili situazioni e che talvolta neppure le sentenze della Corte di Giustizia riescono a chiarire eventuali dubbi).

Con questa premessa la Commissione delle Comunità Europee in data 12.10.2001 ha introdotto una serie di proposte atte a modificare il Regolamento CEE 3820/85 con lo scopo di chiarire, semplificare ed aggiornare le stesse regole che lo stesso regolamento ha stabilito, raccogliendole in un testo chiaro e coerente; infatti più volte sono state riscontrate notevoli difficoltà nell’interpretare ed applicare le disposizioni del Regolamento CEE 3820/85, ovvero è sempre chiaramente emersa una mancanza di uniformità nell’interpretazione delle disposizioni del medesimo (tutte le imprese del settore del trasporto su strada hanno avuto difficoltà nel dare applicazione alle disposizioni del regolamento in modo efficace ed uniforme, come è stato costantemente sottolineato in occasione degli incontri delle parti sociali a livello europeo).

L’imminente adozione del tachigrafo digitale e la necessità di dotarsi di regole adatte all’impiego del nuovo strumento, tali da potere essere interpretate ed applicate uniformemente in tutta l’Unione Europea, richiedono obbligatoriamente la modifica dell’attuale sistema che regola i periodi di guida e di riposo.

Il Parlamento Europeo nel merito della questione sta cercando di partorire una apposita Direttiva regolamentare che dovrà essere qualificata come la nuova fonte normativa per quanto riguarda le prescrizioni, le tipologie di controllo, nonché l’apparato sanzionatorio relativo ai tempi di guida e di riposo.

Il Comitato Economico e Sociale Europeo in riferimento alla proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulle norme minime per l’applicazione della Direttiva 2002/15/CE e dei regolamenti CEE n° 3820/85 e n° 3821/85 del Consiglio ha espresso in data 03 giugno 2004 un chiaro parere favorevole, ovvero:

 

- la proposta mira ad accrescere la quantità, a migliorare la qualità e a rafforzare l’armonizzazione dei controlli intesi a verificare e nel contempo a promuovere il rispetto delle disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;

 

- l’osservazione di tali norme va infatti a beneficio sia della sicurezza dei trasporti che della concorrenza leale nel settore, nonché della sicurezza e della salute dei conducenti.

 

La Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti CEE 3820/85 e 3821/85 esprime la volontà prioritaria di aumentare la quantità dei controlli fino al raggiungimento del 3% (attualmente 1%) del numero dei giorni di guida di cui almeno il 30% (attualmente 15%) dovrà essere effettuato sulla rete stradale ed almeno il 50% (attualmente 25%) nei locali delle imprese di trasporto.

A tal fine dovranno essere introdotte norme comunitarie armonizzate per garantire la qualità dei controlli, promuovere una migliore formazione degli addetti ai controlli, organizzare controlli più frequenti concordati a livello internazionale, il coordinamento delle operazioni di controllo in ogni Stato Membro, l’armonizzazione della classificazione dei rischi e della gravità delle infrazioni.

Lo stesso Consiglio Europeo nella relazione tecnica presentata in data 14 dicembre 2004 ha evidenziato che la liberalizzazione del settore dei trasporti su strada, l’avvento del mercato unico, l’aumento dei trasporti terrestri su strada come modo di trasporto terrestre predominante che ad essa ha fatto seguito e l’accanita concorrenza che caratterizza attualmente il settore rendono opportuna una più efficace applicazione delle norme sociali comunitarie.

Pertanto, in linea con queste considerazioni, la Commissione per i trasporti ed il turismo ha presentato una proposta volta ad aumentare la quantità di controlli, migliorarne la qualità e affrontare l’aspetto costituito dall’approccio armonizzato alle infrazioni e alle sanzioni.

La Commissione, oltre a chiedere una percentuale maggiore di controlli in senso generale e al fine di migliorare qualitativamente le attività di applicazione della normativa vigente (regolamenti CEE 3820/85 e 3821/85), ha proposto livelli minimi di formazione e attrezzature per il personale a ciò preposto, lo sviluppo e l’attuazione di una strategia nazionale di controllo da parte degli Stati Membri, la designazione di un organismo di coordinamento che soprintenda a tale strategia e istituisca collegamenti con le autorità di controllo di altri Stati Membri.

In termini di infrastrutture stradali si dovrebbero allestire aree di parcheggio sufficienti a consentire il riposo dei conducenti e a facilitare i controlli su strada, mentre in materia di collaborazione fra le autorità di controllo degli Stati membri si dovrebbe istituire un comitato destinato a facilitare lo scambio di pratiche ottimali, predisporre norme comuni sulla valutazione dei rischi delle imprese al fine di organizzare operazioni di controllo più mirate, concordare una presentazione uniforme per i documenti giustificativi delle assenze per malattia o congedo annuale e mettere a punto criteri comuni per lo scambio elettronico di informazioni e dati.

Per quanto riguarda il sistema comune alle infrazioni e sanzioni, la Commissione per i trasporti ed il turismo ha proposto che gli Stati membri concedano, alle rispettive autorità di controllo, la facoltà di imporre il fermo temporaneo di un veicolo, oltre ad altre sanzioni da loro specificate; inoltre dovrebbero essere comminate sanzioni finanziarie proporzionate per i soggetti della catena di trasporto nei casi in cui l’inosservanza delle norme si è tradotta in un guadagno.

Sulla stessa linea il Consiglio Europeo ha inserito nella proposta apparentata di regolamento in materia di tempi di guida e di riposo, destinato a sostituire l’attuale regolamento CEE n. 3820/85, le disposizioni relative al fermo dei veicoli, alla gamma di sanzioni disponibile alle autorità competenti nonché alla corresponsabilità e all’impostazione di adeguate sanzioni finanziarie alla catena di trasporti per le infrazioni.

Nel progetto di risoluzione legislativa del Parlamento Europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell’adozione della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti CEE n. 3820/85 e n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada del 22 marzo 2005 emergono peculiari emendamenti proposti dallo stesso Parlamento Europeo di cui:

 

Settore di applicazione (Articolo 1 bis)

La presente direttiva si applica, a prescindere dal paese in cui il veicolo è immatricolato, al trasporto su strada effettuato

 

- esclusivamente all’interno del territorio della Comunità;

 

- fra la Comunità, la Svizzera e i paesi che sono parte dell’Accordo sullo Spazio economico europeo;

 

L’accordo europeo relativo alle prestazioni degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) si applica, in luogo della presente direttiva, alle operazioni di trasporto internazionale su strada che si svolgono in parte al di fuori delle zone di cui al paragrafo 1, ai veicoli immatricolati nella Comunità o in Stati che sono parte dell’accordo AETR, per la totalità del tragitto.

Qualora l’operazione di trasporto su strada sia effettuata con veicoli immatricolati in un paese terzo che non ha sottoscritto l’AETR, la presente direttiva si applica per la parte del tragitto effettuata nel territorio della Comunità.

 

Emendamento 11 (Articolo 2, paragrafo 2, comma 1)

 

Ciascuno Stato membro organizza i controlli in modo che, a decorrere da....... sia controllato l’1% dei giorni di lavoro effettivo dei conducenti di veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti CEE n. 3820/85 e n. 3821/85. La percentuale sarà portata al 2% dopo il 1° gennaio 2007 e al 3% dopo il 1° gennaio 2009.

 

Emendamento 28 (Articolo 9, paragrafo 2 bis nuovo)

 

Se uno Stato membro viene a conoscenza di un’infrazione alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3820/85, del regolamento (CEE) n. 3821/85 o della direttiva 2002/15/CE, commessa nel territorio di un altro Stato membro, esso ne informa quest’ultimo Stato membro affinché applichi le sanzioni previste.

 

Emendamento 29 (Articolo 9, paragrafo 2 ter nuovo)

 

Gli Stati membri considerano gravi, in particolare, le seguenti infrazioni al regolamento CEE n. 3820/85, al regolamento CEE 3821/85 o della direttiva 2002/15/CE:

 

 superare del 20% o più i tempi limite di guida fissati per un giorno, sei giorni o due settimane;

 

 abbreviare del 20% o più i tempi minimi previsti per il riposo giornaliero o settimanale;

 

 abbreviare del 33% o più i periodi minimi di interruzione;

 

 superare del 10% o più l’orario massimo di lavoro settimanale fissato in 60 ore.

 

Emendamento 35 (Allegato I, parte A, punto 1)

 

1)  i periodi di guida giornalieri e settimanali, i periodi complessivi di guida cumulati nel corso delle due settimane consecutive, le interruzioni e i periodi di riposo giornalieri e settimanali, nonché i periodi di riposo compensativo, i fogli di registrazione delle due settimane precedenti, che devono trovarsi a bordo del veicolo, conformemente all’articolo 15, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 3821/85 e/o i dati memorizzati per lo stesso periodo nella carta del conducente e/o nella memoria dell’apparecchio di controllo in conformità dell’allegato II di detta direttiva e/o i tabulati degli ultimi 28 giorni;

 

Emendamento 37 (Allegato I, parte B, comma 2)

 

Nel caso venga accertata un’infrazione durante la catena di trasporto, gli Stati membri possono, se opportuno, verificare la corresponsabilità di altri soggetti che hanno istigato o in altro modo contribuito a commettere tale infrazione, ad esempio caricatori, commissionari di trasporto o subappaltatori, compresa la verifica che i contratti per la fornitura di servizi di trasporto siano conformi alle disposizioni dei regolamenti CEE n. 3820/85 e n. 3821/85, nonché della direttiva 2002/15/CE.

 

C O N S I D E R A Z I O N I

 

Il parere dell’ASAPS è quello di ritenere che l’efficacia dei controlli sia un anello essenziale, nonché portante, della catena che va dall’adozione di una legislazione adeguata all’imposizione di sanzioni efficaci.

Nel libro bianco sui trasporti "La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte", la Commissione europea ha indicato che la legislazione CE sul trasporto su strada, in particolare per quanto attiene alle condizioni di lavoro, è applicata in modo estremamente lacunoso.

Pertanto per incoraggiare un migliore coordinamento tra le autorità di controllo, sia all’interno di uno Stato membro che tra differenti Stati membri, non può altro che condividersi la proposta di designare un’autorità di controllo capofila in ciascuno degli Stati membri, con il compito di definire e attuare una strategia nazionale di controllo in cooperazione con altre autorità competenti; inoltre il personale addetto ai controlli dovrà avere una adeguata formazione e un equipaggiamento sufficienti per effettuare le prescritte tipologie di controlli.

Le attuali regole di compensazione dei periodi di riposo ridotti, siano essi giornalieri o settimanali, sono varie e flessibili tanto da rimanere praticamente incontrollabili; pertanto sarà opportuno trovare un nuovo sistema che, pur mantenendo la flessibilità, offra maggiori garanzie per i conducenti e sia di facile computo.

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissi occorre disporre di un insieme di regole più semplici e chiare, di immediata comprensione, che possano essere facilmente interpretate e adottate sia da imprese del settore che dalle autorità preposte alla loro applicazione.

Per quanto riguarda il sistema sanzionatorio relativo all’applicazione del Regolamento CEE 3820/85 e riconducibile agli articolo 174 e 178 del Codice della strada, l’ASAPS ritiene che le sanzioni amministrative applicate siano inadeguate e non persuasive proprio laddove i comportamenti degli autotrasportatori appaiono oscuri ed intesi ad una preordinata volontà dolosa.

Auspicabile sarà un chiaro ed incisivo inasprimento del sistema sanzionatorio con un consistente aumento delle sanzioni amministrative, nonché l’introduzione del fermo amministrativo del veicolo nell’ipotesi di violazioni ai tempi di guida e di riposo come riportati nell’emendamento 29 della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio (superare del 20% o più i tempi limite di guida fissati per un giorno, sei giorni o due settimane; abbreviare del 20% o più i tempi minimi previsti per il riposo giornaliero o settimanale; abbreviare del 33% o più i periodi minimi di interruzione; superare del 10% o più l’orario massimo di lavoro settimanale fissato in 60 ore) che riteniamo appropriata ed attuale alle effettive esigenze.

Nel merito l’ASAPS ritiene auspicabile anche la modifica della legge 13 novembre 1978 n° 727 all’articolo 19 che disciplina la mancanza dei fogli di registrazione al seguito dei conducenti, come prescrive il paragrafo 7 dell’articolo 15 del Regolamento CEE 3820/85 (Il conducente deve essere in grado di presentare, a richiesta di un agente di controllo, i fogli di registrazione della settimana in corso, e in ogni caso il foglio dell’ultimo giorno della settimana precedente durante la quale ha guidato), con una sanzione amministrativa di Euro 43,00 cui seguirà una intimazione ai sensi dell’articolo 180 comma 8 del Codice della Strada affinché siano portati in visione i predetti fogli di registrazione del cronotachigrafo.

Il paradosso consiste nell’eventuale valutazione da parte del conducente di decidere sulla convenienza di ottemperare all’obbligo della presentazione di tali documenti nella consapevolezza di essere sottoposto a più sanzioni amministrative previste dall’articolo 174 (sanzione di Euro 138,00 e decurtazione di punti 2 dalla patente di guida ed eventuale sanzione di Euro 71,00 all’impresa che non fa rispettare le disposizioni contenute nel regolamento CEE 3820/85) per la violazione dei tempi di guida e/o di riposo o non ottemperarvi essendo esclusivamente sottoposto alla sola sanzione prevista dall’articolo 180/8 del Codice della Strada corrispondente ad Euro 357,00.

E’ pur vero che queste tipologie di sanzioni sono segnalate, dall’ufficio da cui dipende l’operatore di Polizia Stradale, alla Direzione Trasporti Terrestri competente per territorio, ma a tale proposito è opportuno modificare il sistema sanzionatorio proponendo l’introduzione della sanzione accessoria della sospensione del titolo autorizzativo al trasporto di merci (iscrizione albo autotrasportatori per il conto terzi e licenza per il conto proprio) per gravi violazioni ai tempi di guida e di riposo effettuate con recidività nell’arco di un anno.

Oltre a ciò, l’ASAPS condivide l’applicazione di una sanzione amministrativa e penale per corresponsabilità nei confronti dei soggetti della catena di trasporto nei casi in cui l’inosservanza delle norme si è tradotta in un guadagno economico, con prevalenza alla figura del committente divenuta soggetto predominante nella determinazione dei costi di trasporto della merce.

Concludendo, premesso che il trasporto su strada continua a riaffermarsi come il più diffuso modo di trasporto dell’Unione Europea e che le regole comunitarie prevedono norme comuni in campo sociale ed anche in vista dell’ingresso di un nuovo strumento di controllo denominato cronotachigrafo digitale, appare opportuno adeguare la professionalità del personale deputato ai controlli, con particolare riferimento a quelli stradali, coinvolgendo tutte le Forze di Polizia di cui all’articolo 12 del Codice della Strada, significando che solo concorrendo all’effettuazione di controlli mirati si potrà raggiungere un livello ottimale di sicurezza stradale che diviene fondamentale per la tutela dell’incolumità dei cittadini e dei conducenti adibiti alla conduzioni di veicoli pesanti quali autocarri, autotreni, ecc..


 

 

 

Martedì, 08 Novembre 2005
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