SICUREZZA E AUTOTRASPORTO
Il Regolamento CEE n. 3820/85 prevede
attualmente un insieme di regole, valide a livello comunitario, che
disciplinano la lunghezza massima dei periodi di guida giornalieri e
settimanali, nonché dei periodi minimi di riposo giornaliero e settimanale
per tutti i conducenti di veicoli adibiti al trasporto merci e passeggeri,
oltre ad eventuali eccezioni e deroghe legate a casi specifici.
Il predetto regolamento disciplina
operazioni alquanto diverse che riguardano fra l’altro il trasporto di
passeggeri e di merci, effettuati sia a livello nazionale che
internazionale, sia sulle lunghe che sulle brevi distanze, sia per conto
di terzi che per conto proprio, sia da autisti salariati che da
padroncini; inoltre tenta di definire in quali circostanze le regole dell’AETR
devono essere applicate ai trasporti internazionali su strada da e per la
Comunità (si tratta di una questione controversa, anche in considerazione
del fatto che il regolamento non ha previsto tutte le possibili situazioni
e che talvolta neppure le sentenze della Corte di Giustizia riescono a
chiarire eventuali dubbi).
Con questa premessa la Commissione delle
Comunità Europee in data 12.10.2001 ha introdotto una serie di proposte
atte a modificare il Regolamento CEE 3820/85 con lo scopo di chiarire,
semplificare ed aggiornare le stesse regole che lo stesso regolamento ha
stabilito, raccogliendole in un testo chiaro e coerente; infatti più volte
sono state riscontrate notevoli difficoltà nell’interpretare ed applicare
le disposizioni del Regolamento CEE 3820/85, ovvero è sempre chiaramente
emersa una mancanza di uniformità nell’interpretazione delle disposizioni
del medesimo (tutte le imprese del settore del trasporto su strada hanno
avuto difficoltà nel dare applicazione alle disposizioni del regolamento
in modo efficace ed uniforme, come è stato costantemente sottolineato in
occasione degli incontri delle parti sociali a livello europeo).
L’imminente adozione del tachigrafo digitale
e la necessità di dotarsi di regole adatte all’impiego del nuovo
strumento, tali da potere essere interpretate ed applicate uniformemente
in tutta l’Unione Europea, richiedono obbligatoriamente la modifica
dell’attuale sistema che regola i periodi di guida e di riposo.
Il Parlamento Europeo nel merito della
questione sta cercando di partorire una apposita Direttiva regolamentare
che dovrà essere qualificata come la nuova fonte normativa per quanto
riguarda le prescrizioni, le tipologie di controllo, nonché l’apparato
sanzionatorio relativo ai tempi di guida e di riposo.
Il Comitato Economico e Sociale Europeo in
riferimento alla proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del
Consiglio sulle norme minime per l’applicazione della Direttiva 2002/15/CE
e dei regolamenti CEE n° 3820/85 e n° 3821/85 del Consiglio ha espresso
in data 03 giugno 2004 un chiaro parere favorevole, ovvero:
- la
proposta mira ad accrescere la quantità, a migliorare la qualità
e a rafforzare l’armonizzazione dei controlli intesi a verificare e nel
contempo a promuovere il rispetto delle disposizioni in materia sociale
nel settore dei trasporti su strada;
- l’osservazione
di tali norme va infatti a beneficio sia della sicurezza dei trasporti
che della concorrenza leale nel settore, nonché della sicurezza
e della salute dei conducenti.
La Direttiva del Parlamento Europeo e del
Consiglio sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti CEE
3820/85 e 3821/85 esprime la volontà prioritaria di aumentare la quantità
dei controlli fino al raggiungimento del 3% (attualmente 1%) del numero
dei giorni di guida di cui almeno il 30% (attualmente 15%) dovrà essere
effettuato sulla rete stradale ed almeno il 50% (attualmente 25%) nei
locali delle imprese di trasporto.
A tal fine dovranno essere introdotte norme
comunitarie armonizzate per garantire la qualità dei controlli, promuovere
una migliore formazione degli addetti ai controlli, organizzare controlli
più frequenti concordati a livello internazionale, il coordinamento delle
operazioni di controllo in ogni Stato Membro, l’armonizzazione della
classificazione dei rischi e della gravità delle infrazioni.
Lo stesso Consiglio Europeo nella relazione
tecnica presentata in data 14 dicembre 2004 ha evidenziato che la
liberalizzazione del settore dei trasporti su strada, l’avvento del
mercato unico, l’aumento dei trasporti terrestri su strada come modo di
trasporto terrestre predominante che ad essa ha fatto seguito e l’accanita
concorrenza che caratterizza attualmente il settore rendono opportuna una
più efficace applicazione delle norme sociali comunitarie.
Pertanto, in linea con queste
considerazioni, la Commissione per i trasporti ed il turismo ha presentato
una proposta volta ad aumentare la quantità di controlli, migliorarne la
qualità e affrontare l’aspetto costituito dall’approccio armonizzato alle
infrazioni e alle sanzioni.
La Commissione, oltre a chiedere una
percentuale maggiore di controlli in senso generale e al fine di
migliorare qualitativamente le attività di applicazione della normativa
vigente (regolamenti CEE 3820/85 e 3821/85), ha proposto livelli minimi di
formazione e attrezzature per il personale a ciò preposto, lo sviluppo e
l’attuazione di una strategia nazionale di controllo da parte degli Stati
Membri, la designazione di un organismo di coordinamento che soprintenda a
tale strategia e istituisca collegamenti con le autorità di controllo di
altri Stati Membri.
In termini di infrastrutture stradali si
dovrebbero allestire aree di parcheggio sufficienti a consentire il riposo
dei conducenti e a facilitare i controlli su strada, mentre in materia di
collaborazione fra le autorità di controllo degli Stati membri si dovrebbe
istituire un comitato destinato a facilitare lo scambio di pratiche
ottimali, predisporre norme comuni sulla valutazione dei rischi delle
imprese al fine di organizzare operazioni di controllo più mirate,
concordare una presentazione uniforme per i documenti giustificativi delle
assenze per malattia o congedo annuale e mettere a punto criteri comuni
per lo scambio elettronico di informazioni e dati.
Per quanto riguarda il sistema comune alle
infrazioni e sanzioni, la Commissione per i trasporti ed il turismo ha
proposto che gli Stati membri concedano, alle rispettive autorità di
controllo, la facoltà di imporre il fermo temporaneo di un veicolo, oltre
ad altre sanzioni da loro specificate; inoltre dovrebbero essere comminate
sanzioni finanziarie proporzionate per i soggetti della catena di
trasporto nei casi in cui l’inosservanza delle norme si è tradotta in un
guadagno.
Sulla stessa linea il Consiglio Europeo ha
inserito nella proposta apparentata di regolamento in materia di tempi di
guida e di riposo, destinato a sostituire l’attuale regolamento CEE n.
3820/85, le disposizioni relative al fermo dei veicoli, alla gamma di
sanzioni disponibile alle autorità competenti nonché alla
corresponsabilità e all’impostazione di adeguate sanzioni finanziarie alla
catena di trasporti per le infrazioni.
Nel progetto di risoluzione legislativa del
Parlamento Europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista
dell’adozione della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulle
norme minime per l’applicazione dei regolamenti CEE n. 3820/85 e n.
3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel
settore dei trasporti su strada del 22 marzo 2005 emergono peculiari
emendamenti proposti dallo stesso Parlamento Europeo di cui:
Settore di applicazione (Articolo 1 bis)
La presente direttiva si applica, a prescindere
dal paese in cui il veicolo è immatricolato, al trasporto su strada
effettuato
-
esclusivamente all’interno del territorio della Comunità;
-
fra la Comunità, la Svizzera e i paesi che sono parte dell’Accordo
sullo Spazio economico europeo;
L’accordo europeo relativo alle prestazioni
degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada
(AETR) si applica, in luogo della presente direttiva, alle operazioni di
trasporto internazionale su strada che si svolgono in parte al di fuori
delle zone di cui al paragrafo 1, ai veicoli immatricolati nella Comunità
o in Stati che sono parte dell’accordo AETR, per la totalità del tragitto.
Qualora l’operazione di trasporto su strada
sia effettuata con veicoli immatricolati in un paese terzo che non ha
sottoscritto l’AETR, la presente direttiva si applica per la parte del
tragitto effettuata nel territorio della Comunità.
Emendamento 11 (Articolo 2, paragrafo
2, comma 1)
Ciascuno Stato membro organizza i controlli
in modo che, a decorrere da....... sia controllato l’1% dei giorni di
lavoro effettivo dei conducenti di veicoli che rientrano nel campo di
applicazione dei regolamenti CEE n. 3820/85 e n. 3821/85. La percentuale
sarà portata al 2% dopo il 1° gennaio 2007
e al 3% dopo il 1° gennaio 2009.
Emendamento 28 (Articolo
9, paragrafo 2 bis nuovo)
Se uno Stato membro viene a conoscenza di
un’infrazione alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3820/85, del
regolamento (CEE) n. 3821/85 o della direttiva 2002/15/CE, commessa nel
territorio di un altro Stato membro, esso ne informa quest’ultimo Stato
membro affinché applichi le sanzioni previste.
Emendamento 29 (Articolo
9, paragrafo 2 ter nuovo)
Gli Stati membri considerano gravi,
in particolare, le seguenti infrazioni al regolamento CEE n.
3820/85, al regolamento CEE 3821/85 o della direttiva 2002/15/CE:
… superare del 20%
o più i tempi limite di guida fissati per un giorno, sei giorni o due
settimane;
… abbreviare del 20%
o più i tempi minimi previsti per il riposo giornaliero o settimanale;
… abbreviare del 33%
o più i periodi minimi di interruzione;
… superare del 10%
o più l’orario massimo di lavoro settimanale fissato in 60 ore.
Emendamento 35 (Allegato I, parte A,
punto 1)
1)
i periodi di guida giornalieri e
settimanali, i periodi complessivi di guida cumulati nel corso delle due
settimane consecutive, le interruzioni e i periodi di riposo giornalieri e
settimanali, nonché i periodi di riposo compensativo, i fogli di
registrazione delle due settimane precedenti, che devono trovarsi a bordo
del veicolo, conformemente all’articolo 15, paragrafo 7 del regolamento
(CEE) n. 3821/85 e/o i dati memorizzati per lo stesso periodo nella
carta del conducente e/o nella memoria dell’apparecchio di controllo in
conformità dell’allegato II di detta direttiva e/o i tabulati degli ultimi
28 giorni;
Emendamento 37 (Allegato I, parte B,
comma 2)
Nel caso venga accertata un’infrazione
durante la catena di trasporto, gli Stati membri possono, se opportuno,
verificare la corresponsabilità di altri soggetti che hanno istigato o in
altro modo contribuito a commettere tale infrazione, ad esempio
caricatori, commissionari di trasporto o subappaltatori, compresa la
verifica che i contratti per la fornitura di servizi di trasporto siano
conformi alle disposizioni dei regolamenti CEE n. 3820/85 e n. 3821/85,
nonché della direttiva 2002/15/CE.
C O N S I D E R A Z I O N I
Il parere dell’ASAPS è quello di ritenere
che l’efficacia dei controlli sia un anello essenziale, nonché portante,
della catena che va dall’adozione di una legislazione adeguata
all’imposizione di sanzioni efficaci.
Nel libro bianco sui trasporti "La politica
europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte", la
Commissione europea ha indicato che la legislazione CE sul trasporto su
strada, in particolare per quanto attiene alle condizioni di lavoro, è
applicata in modo estremamente lacunoso.
Pertanto per incoraggiare un migliore
coordinamento tra le autorità di controllo, sia all’interno di uno Stato
membro che tra differenti Stati membri, non può altro che condividersi la
proposta di designare un’autorità di controllo capofila in ciascuno degli
Stati membri, con il compito di definire e attuare una strategia nazionale
di controllo in cooperazione con altre autorità competenti; inoltre il
personale addetto ai controlli dovrà avere una adeguata formazione e un
equipaggiamento sufficienti per effettuare le prescritte tipologie di
controlli.
Le attuali regole di compensazione dei
periodi di riposo ridotti, siano essi giornalieri o settimanali, sono
varie e flessibili tanto da rimanere praticamente incontrollabili;
pertanto sarà opportuno trovare un nuovo sistema che, pur mantenendo la
flessibilità, offra maggiori garanzie per i conducenti e sia di facile
computo.
Per il raggiungimento degli obiettivi
prefissi occorre disporre di un insieme di regole più semplici e chiare,
di immediata comprensione, che possano essere facilmente interpretate e
adottate sia da imprese del settore che dalle autorità preposte alla loro
applicazione.
Per quanto riguarda il sistema sanzionatorio
relativo all’applicazione del Regolamento CEE 3820/85 e
riconducibile agli articolo 174 e 178 del Codice della
strada, l’ASAPS ritiene che le sanzioni amministrative applicate siano
inadeguate e non persuasive proprio laddove i comportamenti degli
autotrasportatori appaiono oscuri ed intesi ad una preordinata volontà
dolosa.
Auspicabile sarà un chiaro ed incisivo
inasprimento del sistema sanzionatorio con un consistente aumento delle
sanzioni amministrative, nonché l’introduzione del fermo amministrativo
del veicolo nell’ipotesi di violazioni ai tempi di guida e di riposo come
riportati nell’emendamento 29 della Direttiva del Parlamento Europeo e del
Consiglio (superare del 20% o più i tempi limite di guida fissati
per un giorno, sei giorni o due settimane; abbreviare del 20% o più
i tempi minimi previsti per il riposo giornaliero o settimanale;
abbreviare del 33% o più i periodi minimi di interruzione; superare
del 10% o più l’orario massimo di lavoro settimanale fissato in 60
ore) che riteniamo appropriata ed attuale alle effettive esigenze.
Nel merito l’ASAPS ritiene auspicabile anche
la modifica della legge 13 novembre 1978 n° 727 all’articolo 19 che
disciplina la mancanza dei fogli di registrazione al seguito dei
conducenti, come prescrive il paragrafo 7 dell’articolo 15 del Regolamento
CEE 3820/85 (Il conducente deve essere in grado di presentare, a
richiesta di un agente di controllo, i fogli di registrazione della
settimana in corso, e in ogni caso il foglio dell’ultimo giorno della
settimana precedente durante la quale ha guidato), con una sanzione
amministrativa di Euro 43,00 cui seguirà una intimazione ai sensi
dell’articolo 180 comma 8 del Codice della Strada affinché siano portati
in visione i predetti fogli di registrazione del cronotachigrafo.
Il paradosso consiste nell’eventuale
valutazione da parte del conducente di decidere sulla convenienza di ottemperare
all’obbligo della presentazione di tali documenti nella consapevolezza
di essere sottoposto a più sanzioni amministrative previste dall’articolo
174 (sanzione di Euro 138,00 e decurtazione di punti 2 dalla patente di guida
ed eventuale sanzione di Euro 71,00 all’impresa che non fa rispettare le
disposizioni contenute nel regolamento CEE 3820/85) per la violazione
dei tempi di guida e/o di riposo o non ottemperarvi essendo esclusivamente
sottoposto alla sola sanzione prevista dall’articolo 180/8 del Codice
della Strada corrispondente ad Euro 357,00.
E’ pur vero che queste tipologie di sanzioni
sono segnalate, dall’ufficio da cui dipende l’operatore di Polizia
Stradale, alla Direzione Trasporti Terrestri competente per territorio, ma
a tale proposito è opportuno modificare il sistema sanzionatorio
proponendo l’introduzione della sanzione accessoria della
sospensione del titolo autorizzativo al trasporto di merci
(iscrizione albo autotrasportatori per il conto terzi e licenza per il
conto proprio) per gravi violazioni ai tempi di guida e di riposo
effettuate con recidività nell’arco di un anno.
Oltre a ciò, l’ASAPS condivide
l’applicazione di una sanzione amministrativa e penale per
corresponsabilità nei confronti dei soggetti della catena di trasporto
nei casi in cui l’inosservanza delle norme si è tradotta in un guadagno
economico, con prevalenza alla figura del committente divenuta
soggetto predominante nella determinazione dei costi di trasporto della
merce.
Concludendo, premesso che il trasporto su
strada continua a riaffermarsi come il più diffuso modo di trasporto
dell’Unione Europea e che le regole comunitarie prevedono norme comuni in
campo sociale ed anche in vista dell’ingresso di un nuovo strumento di
controllo denominato cronotachigrafo digitale, appare opportuno adeguare
la professionalità del personale deputato ai controlli, con particolare
riferimento a quelli stradali, coinvolgendo tutte le Forze di Polizia di
cui all’articolo 12 del Codice della Strada, significando che solo
concorrendo all’effettuazione di controlli mirati si potrà raggiungere un
livello ottimale di sicurezza stradale che diviene fondamentale per la
tutela dell’incolumità dei cittadini e dei conducenti adibiti alla
conduzioni di veicoli pesanti quali autocarri, autotreni, ecc.. |