Fiscalità
Trasferte esenti IRPEF con estratto conto della carta aziendale
L'estratto conto della carta aziendale è valido, affinché le spese di trasporto durante la trasferta del lavoratore siano considerate non imponibili al fini IRPEF.
lo precisa l'Agenzia delle Entrate rispondendo a specifico interpello (ottobre 2018), di una impresa la quale utilizza una carta di pagamento virtuale, ad addebito sul conto della società e utilizzata tramite portale web, con sistema che fornisce estratto conto mensile completo di dettagli delle transazioni.
Il fisco sottolinea che i documenti di trasporto devono comunque essere conservati dalla società, in modo da poterli produrre in caso di eventuali controlli, ma conferma che l'estratto conto (emesso anche in forma cartacea), è sufficiente ai fini dell'esenzione fiscale.
Il dubbio riguarda il requisito documentale richiesto dall'art. 51, comma 5, del Testo unico imposte sui redditi, in base al quale le spese di trasferta concorrono a formare il reddito del lavoratore al netto delle spese di trasporto.
Queste somme precisa l'Agenzia, devono essere adeguatamente documentate. Non è però strettamente necessario che la documentazione, sia intestata al lavoratore. E' sufficiente che le spese risultino sostenute nei luoghi e nel tempo di svolgimento delle trasferte stesse, e che siano attestate dal dipendente mediante nota riepilogativa.
In sostanza, l'estratto conto della carta aziendale, trasmesso dalla società finanziaria che ha emesso la carta, deve contenere, per ciascuna transazione, tutti i dati ottenibili al fine di identificare; il nome del soggetto; il codice identificativo dello stesso; il prestatore d'opera e ogni altra notizia utile riferibile alla identificazione della trasferta oltre alla valuta e l'importo corrisposto.
Queste informazioni saranno successivamente confermate dal dipendente, nella nota spese, redatta comunque in forma cartacea.
R.G