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Omicidio stradale
REVOCA DELLA PATENTE ANCHE CON IL PATTEGGIAMENTO

Avv. Sergio Vergottini

Questa la vicenda. Il Tribunale di X, con la sentenza, ha applicato a TIZIO, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. Pen. (ossia a seguito di “patteggiamento”), la pena condizionalmente sospesa, di mesi dieci e giorni venti di reclusione in relazione al reato di cui all’art. 589 bis cod. pen. commesso in X il 22 ottobre 2016. 2. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di x ricorre per cassazione deducendo violazione dell’art. 222 d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, avendo il giudice omesso di applicare la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida. Questo afferma la Cassazione: “nel caso in esame il giudice ha illegittimamente omesso di disporre la revoca della patente di guida ai sensi dell’art. 222, comma 2, cod. strada, così come novellato dalla legge 23 marzo 2016 n. 41, che, al quarto periodo, recita: «Alla condanna, ovvero all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589 bis e 590 bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida. La disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena». La nuova formulazione di detto articolo recepisce il consolidato principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione sotto il vigore del previgente testo normativo, secondo cui anche con la sentenza applicativa di pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie che dalla medesima conseguono di diritto (Sez. U, n. 8488 del 27/05/1998, Bosio, Rv. 21098101). 5. Le modifiche apportate dalla legge n. 41/2016 all’art. 222 cod. strada, si inscrivono nell’ambito della complessiva disciplina ispirata, tra l’altro, ad implementare, nell’ottica di un più accentuato rigorismo, la normativa sanzionatoria in precedenza prevista per i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose aggravati dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale di cui agli artt. 589, comma 2, e 590, comma 3, cod. pen.(ovvero la sospensione della patente di guida per un periodo determinato, stabilito dal giudice). La riforma ha, infatti, ampliato la casistica delle ipotesi alle quali deve essere applicata la misura ablativa della revoca della patente di guida, contemplando tale previsione anche in relazione alle due nuove figure di reato contemplate negli artt. 589 bis e 590 bis cod. pen.

E’ noto che la ratio sottesa a detta legge è quella di operare un efficace contrasto al crescente numero di vittime causate da condotte di guida colpose o sotto l’effetto di alcool e di sostanze stupefacenti, al fine di emanare un assetto normativo idoneo a regolamentare specificamente – in maniera indipendente dalle generali figure colpose di omicidio e lesioni – i reati che conseguono alle indicate condotte, caratterizzate dalla violazione della disciplina della circolazione stradale. La norma riproduce quanto già previsto dal capoverso dell’art. 589 cod. pen. che puniva l’omicidio colposo «commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale», inciso che, per evidenti ragioni di coordinamento, è stato soppresso dalla riforma (art. 3, lett. c, legge n. 41/2016). 6. L’impugnata sentenza deve essere pertanto annullata, senza rinvio, limitatamente all’omessa revoca della patente di guida. Tale sanzione amministrativa accessoria, in quanto obbligatoria e non compresa nel patto tra le parti ai fini dell’applicazione della pena ex art. 444 cod.proc.pen., e nemmeno suscettibile di apprezzamenti discrezionali di merito, può ben essere applicata direttamente da questa Corte. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa revoca della patente di guida, sanzione amministrativa accessoria che applica”. (Cassazione penale, 46491/2018)

Venerdì, 26 Ottobre 2018
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