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di Girolamo Simonato*
AUTOTRASPORTATORE STRANIERO SANZIONATO PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO

Il fatto si può delineare a carico di un autotrasportatore cittadino ungherese, il quale esercitava la propria attività professionale alle dipendenza di una Ditta italiana.
Il medesimo era in possesso di regolare Carta di Qualificazione Conducente (CQC) rilasciata in data 13 ottobre 2009 dalla Motorizzazione Civile di Perugia.
Gli operatori di polizia stradale, contestavano due distinte violazioni dell'art. 174, comma 6 del C.d.S., con decurtazione, in entrambi i casi, di 10 punti (per superamento "dei periodi di guida prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006").
Con atto del 14 luglio 2017, il Prefetto di Ravenna, sul presupposto che il ricorrente "nell'arco di tempo di UN ANNO" avesse "commesso alcune violazioni al Codice della Strada che hanno comportato la decurtazione totale del punteggio", disponeva a carico del medesimo, ex art. 24 della L. n. 120/2010, l'inibizione alla guida per un periodo di giorni 730.

Nel caso di specie, il conducente professionale è un cittadino ungherese, dipendente di una ditta di autotrasporto nazionale.
Il Decreto-legge - 27/06/2003 - n. 151 - Modifiche al codice della strada, avente ad oggetto: Modifiche ed integrazioni al codice della strada, all’art.  6-ter, prevede che:
Disposizioni concernenti i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero
1. Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero, che commettono sul territorio italiano violazioni di norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è istituita presso il Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una banca dati che è progressivamente alimentata con i dati anagrafici dei conducenti che hanno commesso le infrazioni, associando a ciascuno di essi i punti di penalizzazione secondo le modalità previste dal medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992. Le infrazioni sono comunicate allo stesso CED dagli organi di polizia di cui all'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 che hanno commesso nell'arco di un anno violazioni per un totale di almeno venti punti è inibita la guida di veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo di due anni. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto nell'arco di due anni, l'inibizione alla guida è limitata ad un anno. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto in un periodo di tempo compreso tra i due e i tre anni, l'inibizione alla guida è limitata a sei mesi.

2-bis. Il provvedimento di inibizione alla guida, di cui al comma 2, è emesso dal prefetto competente rispetto al luogo in cui è stata commessa l'ultima violazione che ha comportato la decurtazione di punteggio sulla base di una comunicazione di perdita totale del punteggio trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento è notificato all'interessato nelle forme previste dall'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed ha efficacia dal momento della notifica ovvero dal ritiro del documento, se questo è stato disposto contestualmente all’accertamento della violazione. Il provvedimento di inibizione è atto definitivo. Chiunque circola durante il periodo di inibizione alla guida è punito con le sanzioni previste dal comma 6 dell'articolo 218 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. In luogo della revoca della patente è sempre disposta un'ulteriore inibizione alla guida per un periodo di quattro anni. In tale ultimo caso, il conducente non residente in Italia è invitato ad eleggere un domicilio sul territorio nazionale, ai fini della notifica del predetto provvedimento.

3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il registro degli abilitati alla guida di nazionalità straniera, al fine di rendere omogenea l'applicazione delle norme e delle sanzioni previste dal presente decreto.

Come si apprende dalla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale, con il secondo motivo, il ricorrente contesta l'entità della misura applicata posto che le due infrazioni contestate venivano commesse in un arco temporale superiore all'anno.
La censura è fondata.
Come già rilevato le infrazioni in questione venivano commesse in data 2 giugno 2014 e 5 luglio 2015 a distanza di oltre 13 mesi (circostanza non controversa nel presente giudizio).
Ciò comporta che si versi nell'ipotesi contemplata nel secondo periodo del comma 2 dell'art. 6 ter del D.L. n. 151/2003 norma del quale "ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto nell'arco di due anni, l'inibizione alla guida è limitata ad un anno" (e non due).
Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente, espone che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 2, bis, del D.L. n. 151/2003 il provvedimento di inibizione doveva essere "notificato all'interessato nelle forme previste dall'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".
Il richiamato art. 201 dispone che "qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall'interessato. Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento".
Il provvedimento impugnato richiama la nota del Ministero dell'Interno del 29 marzo 2017 con la quale venivano trasmessi i tabulati acquisti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ricavati dal CED dai quali erano evincibili gli estremi delle infrazioni commesse.
Per quanto precede il ricorso deve essere accolto limitatamente alle censure formulate con il secondo motivo di ricorso con conseguente necessità, da parte dell'Amministrazione, di adeguare la durata della misura inibitoria adottata a carico del ricorrente.

La sentenza ci indica che in questo caso, l’inibizione è corretta ma può essere applicata per un periodo di tempo annuale.
La cronologia delle due violazioni è ascritta ad un arco temporale superiore all’anno.
I giudici del TAR Emilia Romagna, hanno sentenziato che  non trova applicazione la decurtazione di punti, come previsto dall’art. 126bis del C.d.S. sulla patente di guida, ma bensì solamente sulla carta di qualificazione del conducente.
Questa fattispecie è contenuta all’art. 23 del d.lgs. 286/05 “Sistema sanzionatorio e detrazione dei punti”, il quale prevede:
1. La disciplina sanzionatoria prevista dall'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, si applica anche alla carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 14, nonchè al certificato di abilitazione professionale di tipo KB previsto dall'articolo 311 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
2. La decurtazione del punteggio si applica alla carta di qualificazione del conducente, se gli illeciti sono commessi alla guida dell'autoveicolo per cui è prevista la carta di qualificazione del conducente e nell'esercizio dell'attività professionale.
3. In caso di perdita totale del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente, detto documento è revocato se il conducente non supera l'esame di revisione previsto dall'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. In caso di revoca della patente di guida determinata dall'esito negativo dell'esame di revisione, è revocata anche la carta di qualificazione del conducente o il certificato di abilitazione professionale di tipo KB.

Pertanto, il dettato di cui sopra non può trovare applicazione in caso di titolari di patente di guida straniera, anche se muniti di regolare carta di qualificazione professionale italiana.
TAR Emilia Romagna Parma sez. I 31/7/2018 n. 213


 * Consigliere Nazionale ASAPS

 

Martedì, 30 Ottobre 2018
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