DECRETO-LEGGE SICUREZZA: AL VIA LA DISCUSSIONE IN ASSEMBLEA AL SENATO E LE
NOVITA' PER LE POLIZIE LOCALI
dal Dossier dell'Ufficio Studi del Senato
L'Assemblea di Palazzo Madama, da lunedì 5 novembre, ha in programma la discussione del ddl n. 840, di conversione del decreto-legge n. 113/2018, in materia di protezione internazionale e immigrazione e sicurezza pubblica. La Commissione Affari costituzionali ne ha concluso l'esame mercoledì 31 ottobre, conferendo al Presidente Borghesi, relatore, il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea. Molti gli emendamenti approvati anche di interesse per le Polizie Locali e di cui diamo breve illustrazione.
L’articolo 17 pone in capo agli esercenti di attività di autonoleggio di veicoli senza conducente l'obbligo di comunicare i dati identificativi dei clienti. La comunicazione avviene contestualmente della stipula del contratto e comunque con "congruo anticipo" rispetto al momento della consegna del veicolo. Tali comunicazioni sono oggetto di riscontro con i dati già disponibili presso il CED interforze, all'esito del quale possono essere inviate segnalazioni alle Forze di polizia per gli ulteriori controlli. I dati comunicati sono conservati per un periodo di tempo non superiore a sette giorni. L'articolo esplicita al comma 1 la finalità della disposizione individuandola nella prevenzione del terrorismo.
I destinatari delle disposizioni sono individuati dal medesimo comma mediante rinvio all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 481 del 2001, recante disciplina dell'attività di noleggio di autoveicoli senza conducente. Con l'EMENDAMENTO 17.3 approvato in sede referente si propone di escludere da tale obbligo i contratti di noleggio di autoveicoli per servizi di mobilità condivisa, quali, in particolare il car-sharing, al fine di non compromettere la facilità di utilizzo.
L’articolo 18 amplia la possibilità di accesso del personale della polizia municipale ai dati presenti nella banca dati interforze CED del Ministero dell’interno.
Il comma 1 consente l'accesso al CED (Centro elaborazioni dati) interforze al personale dei Corpi e servizi di polizia municipale dei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, al fine di verificare l'esistenza di eventuali provvedimenti di ricerca o di rintraccio nei confronti delle persone controllate.
La norma si applica al personale della polizia municipale che assolve compiti di polizia stradale ed in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, quando procede al controllo ed all'identificazione delle persone.
L'EMENDAMENTO 18.600 approvato in sede referente propone che tali disposizioni trovino applicazione, "progressivamente" nel corso del 2019, agli altri comuni capoluogo di provincia.
Inoltre, con l'introduzione di un nuovo comma 1-bis al presente articolo, si propone che le disposizioni in esame siano ulteriormente estese ad altri comuni diversi da quelli individuati dal comma 1, sulla base di parametri determinati con un decreto del Ministro dell'interno, previo accordo in Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Tali parametri sono connessi alla classe demografica, al rapporto numerico tra il personale della polizia municipale assunto a tempo indeterminato e il numero di abitanti residenti, al numero delle infrazioni alle norme sulla sicurezza stradale rilevate nello svolgimento dei servizi di polizia stradale (di cui all'articolo 12 del codice della strada). Inserito un nuovo articolo il 18-bis (em. 18.0.5) che tratta le disposizioni in materia di accesso alle banche dati presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che estende agli enti locali la possibilità di accedere gratuitamente al sistema informativo della Direzione generale per la Motorizzazione, limitatamente all'espletamento delle funzioni di polizia locale.
A tal fine propone una novella all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 634 del 1994. Quest'ultimo articolo prevede, al comma 1, che le pubbliche amministrazioni e le persone giuridiche e fisiche private possano accedere alle informazioni contenute nella banca dati della Direzione generale della Motorizzazione. Il comma 2, nel testo vigente, stabilisce che gli organi costituzionali, giurisdizionali e le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato possono usufruire gratuitamente dell'accesso per gli specifici compiti d'istituto.
L’articolo 19 è diretto a consentire alla Polizia municipale di utilizzare, in via sperimentale, armi comuni ad impulsi elettrici. In esito alla sperimentazione, i comuni potranno deliberare, con proprio regolamento, di assegnare in dotazione effettiva di reparto dette armi. Concluso l'esame in sede referente, la Commissione affari costituzionali propone l'approvazione di tre proposte emendative volte ad estendere la platea dei comuni che
potranno fare ricorso alla sperimentazione, sostituire i riferimenti alla "polizia municipale" con quelli alla "polizia locale" e operare un richiamo alla fonte istitutiva della Conferenza unificata citata nel testo.
Inserito altro nuovo articolo, il 19-bis che tratta delle dotazioni della polizia municipale e reca disposizione interpretativa con cui sancire per il personale della polizia municipale la portabilità delle armi senza licenza fuori del territorio dell'ente di appartenenza, per il caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.
Altra novità che la Commissione del Senato ha approvato e che ora dovrà passare il vaglio dell'Assemblea è il nuovo art. 35-bis "Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato di personale della polizia municipale che consente ai comuni, che abbiano rispettato i vincoli di finanza pubblica nell'ultimo triennio, di procedere nell'anno 2019 ad assunzioni di personale della polizia municipale in deroga ai vincoli previsti dalla legge di stabilità per il 2016. Autorizza i comuni ad assumere personale della polizia municipale al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana. La disposizione deroga esplicitamente all'articolo 1, comma 228, della legge di stabilità per il 2016 (L. 208/2015). La L. 208/2015 dispone che le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno possono, per il triennio 2016-2018, assumere a tempo indeterminato personale di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente. L'emendamento stabilisce che, nell'esercizio della facoltà di assumere personale della polizia municipale, i comuni non possano superare la spesa sostenuta per detto personale nell'anno 2016 e debbano conseguire l'equilibrio di bilancio. L'emendamento in esame introduce una norma ad hoc per le assunzioni di personale della polizia municipale, che risulta più favorevole della disciplina riferita al restante personale nella misura in cui la spesa sostenuta nel 2016 dal comune interessato per il personale addetto alla polizia municipale sia superiore alla spesa sostenuta nel 2018 per il proprio personale nel suo complesso.
Seguiremo gli sviluppi già nelle prossime ore.
Un riepilogo delle novità previste dal Decreto Sicurezza, in particolare per le Polizie Locali. (ASAPS)