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Alcol test: nullo senza la verifica annuale

Precedente storico nel Veneto: il dispositivo non era stato tarato da oltre 12 mesi

Gli alcol test eseguiti con etilometri non tarati entro i 12 mesi precedenti non hanno valore di prova. A sostenerlo il Tribunale di Venezia, intervenuto su un incidente stradale occorso a Jesolo.

Alcol test: accuse di reato

Nella fattispecie, a uno dei due conducenti coinvolti era stato rilevato un tasso alcolemico di 1,06 g/l alla prima misurazione e 0.97 g/l alla misurazione più bassa: quanto bastava per sottoporlo a procedimento penale. Ciò configura infatti reato (art. 186, co. II, n. 2. lett. b). L’episodio era avvenuto alle ore 23.15, quindi con l’aggravante delle ore notturne.

Mancata taratura

n apparenza un caso come tanti altri. Col conducente colpevole pronto a chiedere indulgenza. E la difesa che accampava eccezioni standard. A un certo punto ecco il colpo di scena: Giorgio Marcon, consulente del guidatore chiamato in causa, fa saltare le accuse, con un paio di memorie sull’etilometro utilizzato. Le prove a carico erano gravate da una misurazione con etilometro era stato controllato con cadenza superiore ai 12 mesi.

La circolare ministeriale

Un rilievo importante poiché, ai sensi della circolare ministeriale n. 87/91 del MIT, le visite periodiche vanno effettuate annualmente: “Le verifiche periodiche annuali consistono nella verifica del rispetto degli errori massimi tollerati e “gli agenti preposti all’utilizzo degli etilometri (…) avranno cura di verificare prima degli accertamenti che gli apparecchi (…) siano in regola con le prescritte visite sia primitiva che periodiche”.

Sanzione annullata

Pertanto, il Giudice competente pronuncia sentenza di assoluzione. “La mancanza di corretto adempimento delle verifiche annuali, l’effettività di un margine di errore ulteriore comunque insito nella prova e riconosciuto dalla normativa – si legge -, induce a ritenere non formata in modo adeguato e dunque oltre ogni ragionevole dubbio la prova che l’imputato fosse alla guida dell’autovettura in condizioni di assunzione alcolica che, sotto il profilo quantitativo, avesse superato la soglia di punibilità ai fini della sanzione penale”.

di Luca Talotta
da autotoday.it


Una conferma. (ASAPS)

Sabato, 17 Novembre 2018
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