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Pubblichiamo un utile e intelligente  “diagramma di flusso” con le varie casistiche previste D. L.vo n. 286/2005
A cura di Roy Pietrucci*

A seguito dell’abrogazione delle norme del D. L.vo n. 286/2005 in materia di scheda di trasporto, si è posto l’obiettivo di reintrodurre l’obbligo di esibire agli organi di controllo la prova documentale relativa all’origine ed alla destinazione delle merci trasportate imponendo che, durante un trasporto internazionale, effettuato sia in ambito UE che extra UE, sia obbligatorio tenere a bordo del veicolo la documentazione che consenta di verificare con certezza la tipologia e la regolarità della relazione di traffico svolta, quale ad esempio la Lettera di Vettura Internazionale CMR.

 

In particolare, con la Legge di stabilità del 2016, è stato introdotto l’art. 46 ter nella legge n. 298/1974 stabilendo che la mancanza della documentazione relativa allo svolgimento di trasporti internazionali sia oggetto di una sanzione amministrativa pecuniaria e del fermo amministrativo del veicolo fino all’esibizione del documento mancante.

 

Foto Coraggio - Archivio ASAPS

La disposizione si applica a qualsiasi tipo di trasporto internazionale di merci, sia in conto proprio che per conto di terzi, intendendosi con tale indicazione la relazione di traffico che coinvolge due o più Paesi sia membri dell’UE che extracomunitari, che origina o termina in Italia ovvero in cui l’Italia è solo un Paese di transito.

I comportamenti oggetto di sanzione da parte della nuova norma sono diversi; si prevede, infatti, una sanzione per il caso di mancanza momentanea del documento a bordo del veicolo ed un’altra in caso di mancata o incompleta compilazione del documento stesso. In quest’ultimo caso, l’entità della sanzione amministrativa è diversa a seconda che tale inadempimento produca o meno l’impossibilità di accertare la relazione di traffico svolta dal vettore oggetto del controllo e, quindi, la regolarità amministrativa del trasporto internazionale tale da poter esaminare i titoli autorizzativi richiesti nello specifico.

Per questi motivi, allo scopo di facilitare il controllo su strada da parte dell’operatore di Polizia Stradale, ho creato un “diagramma di flusso” con le varie casistiche previste dalla norma.
Il diagramma permette di districarsi al meglio tra le varie ipotesi previste dall’articolo, nei suoi tre commi e relativi periodi e, rispondendo alle domande richieste con la documentazione di trasporto  a portata di mano, di raggiungere con facilità, al termine del controllo, l’esatta infrazione commessa e l’appropriata sanzione da applicare.
 
*Roy Pietrucci V. Ispettore Polizia di Stato
Sottosezione Polizia Stradale Forlì

 

>Scarica qui il diagramma di flusso con le varie casistiche previste D. L.vo n. 286/2005

 
>Leggi il testo
Art. 46-ter. – Documentazione relativa allo svolgimento di trasporti
internazionali. – Legge n. 298/74 (introdotto dalla legge n. 208/15)


Ringraziamo il V.Ispettore Roy Pietrucci della Sottosezione Polizia Stradale di Forlì e consigliere nazionale ASAPS per questo suo contributo professionale che mettiamo a disposizione di tutti gli operatori di polizia che fossero interessati. (ASAPS)

Mercoledì, 21 Novembre 2018
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