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di Girolamo Simonato*
Sistemazione e fissaggio del carico sui camion

Il mondo dell’autotrasporto merci su strada è molto variegato sotto il punto di vista della normativa, infatti, ogni settore ha le sue norme e le sue prerogative. Sappiamo che vi sono delle norme comuni a tutti gli autotrasportatori, quali la disciplina del tachigrafo e i tempi di guida, altra norma che accomuna più titolari del settore è quella varata dal recente Decreto Ministeriale nr. 215 del 18 maggio 2017 (G.U.139 del 17.6.2017), il quale recepisce la Direttiva 2014/47/UE.

La direttiva comunitaria stabilisce in modo chiarificatore le norme per il fissaggio del carico, trovano spunto della linee guida comunitarie del 2014.
Queste ultime sono relative ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali e loro rimorchi di massa superiore alle 3,5 tonnellate circolanti nell’Unione Europea, le quali hanno previsto che dal 20 maggio 2018 vengano effettuati su strada una serie di controlli tecnici, al fine di garantire la sicurezza stradale.

Per questi controlli nell’allegato III, del già citato decreto, sono previsti i principi in materia di fissazione del carico.
La fissazione del carico deve essere svolta con assoluta cautela, aimè spesso lungo le nostre arterie stradali troviamo le c.d. “perdite del carico”, le quali potrebbero tramutarsi in spiacevoli incidenti stradali con esiti anche gravi.

Un buon fissaggio, come oggi previsto dalla normativa può scongiurare che il carico, qualunque esso sia, che questo subisca anche minimi cambiamenti di posizione durante tutte le fasi del trasporto sul veicolo.

In caso di carenze gravi o pericolosità è previsto anche che il veicolo non possa essere rimesso in circolazione se prima non viene rimossa l’anomalia riscontrata.

Il decreto stabilisce i requisiti minimi per i controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nel territorio nazionale, al fine di migliorare la sicurezza stradale e l’ambiente.

Esso si applica ai veicoli commerciali aventi una velocità di progetto superiore a 25 km/h delle seguenti categorie definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE, e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, di recepimento della direttiva 2007/46/CE:

a) veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di persone e dei loro bagagli, aventi più di otto posti a sedere oltre al posto a sedere del conducente - veicoli della categoria M2 ed M3; b) veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di merci e aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate - veicoli della categoria N2 ed N3;

c) rimorchi progettati e costruiti per il trasporto di merci o per l’alloggiamento di persone e aventi massa massima superiore a 3.5 tonnellate - veicoli delle categorie O3 ed O4;

d) trattori a ruote delle categorie T1b, T2b, T3b, T4b e T5 utilizzati principalmente sulle strade pubbliche per il trasporto commerciale di merci su strada ed aventi una velocità massima di progetto superiore a 40 km/h.

Il decreto non pregiudica il diritto dell’autorità competente, di cui all’art. 3, comma 1, lettera p), di sottoporre a controlli tecnici su strada veicoli che esulano dal suo ambito di applicazione, come i veicoli commerciali leggeri della categoria N1 aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate, di controllare altri aspetti del trasporto e della sicurezza stradale, oppure di procedere a controlli in luoghi diversi dalle strade pubbliche. L’autorità competente può, altresì, limitare l’utilizzazione di un particolare tipo di veicolo su determinate parti della rete stradale nazionale per ragioni di sicurezza stradale.

Responsabilità
Nel decreto è previsto che il certificato di revisione relativo al controllo tecnico periodico più recente o la relativa copia o, in caso di certificato di revisione elettronico, una copia cartacea certificata o l’originale cartaceo di tale certificato e la relazione relativa all’ultimo controllo tecnico su strada, sono tenuti a bordo del veicolo.

Le imprese ed i conducenti di un veicolo sottoposto a un controllo tecnico su strada collaborano con gli ispettori e consentono l’accesso al veicolo, alle sue parti ed a tutta la documentazione utile ai fini del controllo. 

Le imprese sono responsabili del mantenimento dei propri veicoli in condizioni di sicurezza e conformità, ferme restando le responsabilità del conducente di tali veicoli.

Valutazione delle carenze
Per ciascun elemento da sottoporre al controllo, l’allegato II fornisce un elenco di possibili carenze e del loro livello di gravità, da utilizzare durante i controlli tecnici su strada.

Le carenze rilevate nel corso dei controlli tecnici su strada sono classificate in uno dei seguenti gruppi:

a) carenze lievi che non hanno conseguenze significative sulla sicurezza del veicolo o ripercussioni sull’ambiente e altri casi lievi di non conformità; 

b) carenze gravi che possono pregiudicare la sicurezza del veicolo o avere ripercussioni sull’ambiente o mettere a repentaglio la sicurezza degli altri utenti della strada e altri casi più significativi di non conformità;

c) carenze pericolose che costituiscono un rischio diretto e immediato per la sicurezza stradale o che hanno ripercussioni sull’ambiente.

Un veicolo, con carenze che rientrano in più di un gruppo di carenze di cui al comma 2, è classificato nel gruppo che corrisponde alla carenza più grave. Un veicolo che presenta diverse carenze relative agli stessi ambiti oggetto di controllo tecnico su strada, definiti al punto 1 dell’allegato II, può essere classificato nel gruppo di carenze del livello di gravità immediatamente superiore, se si ritiene che l’effetto combinato di tali carenze risulti in un rischio più elevato per la sicurezza stradale.

Sanzioni
Il decreto prevede che in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto, si applicano le sanzioni previste dall’art. 79 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Non dimentichiamoci che all’art. 164 “Sistemazione del carico sui veicoli” del C.d.S., è previsto che il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità al conducente nè impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva nè le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio.

Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61 e non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti dall'art. 61.

Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all'art. 61 comma 1 possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo purchè la sporgenza da ciascuna parte non superi centimetri 30 di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.

Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di fuori della sagoma propria del veicolo e non devono strisciare sul terreno.

È vietato trasportare o trainare cose che striscino sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote.

Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all'asse del veicolo.

Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione dei pannelli. Il pannello deve essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell'approvazione.

Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 a euro 338.

Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Perciò l'organo accertatore, nel caso che trattasi di veicolo a motore, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 8, procede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione, del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. I documenti sono restituiti all'avente diritto allorchè il carico sia stato sistemato in conformità delle presenti norme. Le modalità della restituzione sono fissate dal regolamento.

La sistemazione del carico, come si può leggere in queste norme è molto importante per la sicurezza nei luoghi del lavoro e soprattutto in quella stradale.

 * Consigliere Nazionale ASAPS 

Venerdì, 23 Novembre 2018
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