Alcol-blow valido anche senza avviso della facoltà di farsi assistere dal legale
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Gli accertamenti non invasivi diretti alla rilevazione del tasso alcolemico del conducente non necessitano del previo avvertimento della facoltà di avvalersi del difensore di fiducia o di ufficio.
E' quanto emerge dalla sentenza 19 ottobre 2018, n. 47761 della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione...
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di Simone Marani
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E speriamo finalmente che con questa sentenza 19 ottobre 2018, n. 47761 della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, alcuni avvocati, intervenuti anche su questa pagina, con la tesi diversa e contraria, finalmente si convincano che avevamo ragione. (ASAPS)
“In tema di disciplina della circolazione stradale, la polizia giudiziaria non ha l'obbligo di dare avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia alla persona sottoposta all'accertamento qualitativo non invasivo e alle prove previsti dall'art. 186, comma 3, cod. strad. (ai fini della rilevazione dello stato di ebbrezza), in quanto gli stessi hanno funzione meramente preliminare rispetto a quelli eseguiti mediante etilometro e, come tali, restano estranei alla categoria degli accertamenti di cui all'art. 354 c.p.p. (Cass. pen., Sez. Un., 29 gennaio 2015, n. 5396)