Se non c’è l’avvocato, l’alcoltest è da invalidare
Il diritto alla difesa è costituzionalmente inviolabile. E così l’errore delle forze dell’ordine di non comunicare tempestivamente ad un indagato che ha la possibilità di farsi assistere da un avvocato diventa un motivo di nullità di tutto il procedimento penale. Ne ha avuto la prova Arjan Gjoni, 36 anni, astigiano di origine albanese che la notte dell’11 dicembre del 2016 era stato coinvolto in un incidente stradale in viale alla Vittoria alla guida della sua Opel Astra. Erano intervenuti gli agenti della polizia municipale che gli avevano fatto fare l’alcoltest, dal quale era emersa una forte positività.
Al processo per guida in stato di ebbrezza, Gjoni è stato assolto dal giudice Francesca Di Naro. Ancora da depositare le motivazioni della sentenza: nell’arringa l’avvocato difensore Alberto Masoero ha sottolineato soprattutto la circostanza che in nessun atto della polizia compariva la circostanza della comunicazione all’automobilista, prima di sottoporlo al test dell’etilometro, di farsi assistere da un avvocato di fiducia. Nullità assoluta dell’accertamento tecnico e patente restituita senza condanna. Quell’alcoltest, di fatto, è come se non fosse mai stato compiuto.
di Massimo Copper
da lastampa.it
Ovviamente il titolo è inesatto. Perché sembrerebbe che l’avvocato debba essere presente, quando va solo avvertito il conducente della facoltà di farsi assistere da un legale. Questi titoli e a volte contenuti fuorvianti sono sempre più frequenti e ingenerano aspettative sbagliate. (ASAPS)