Per quanto la società stia percependo e sempre più
valorizzando il ruolo dell’operatore di Polizia, investendo
conseguentemente risorse in questo settore, risulta arduo tenere
il passo con la vastità delle sfide criminali e di ordine
pubblico.
Si consideri che negli U.S.A. negli ultimi 50 anni l’impegno
delle forze di sicurezza in generale è quasi quintuplicato
(1). In Italia, più specificamente, a fronte di 54 milioni
di veicoli, Polizia Stradale e Carabinieri esprimono giornalmente
circa 12.700 pattuglie; anche considerando il contributo degli altri
Corpi di Polizia è evidente la sproporzione tra parco circolante
e servizi di vigilanza.
La risposta a queste sfide non può essere cercata in un’inutile
corsa all’infoltimento dei ranghi, sia perché in Italia
il rapporto numerico tra abitanti e Forze dell’Ordine è
già tra i più elevati d’ Europa, sia per la insostenibilità
economica e sociale di tale ipotetica soluzione.
In questo contesto lo strumento ritenuto più idoneo, flessibile
e sostenibile per raggiungere gli obiettivi prefissati è
rappresentato dalla tecnologia.
Quando citiamo tale termine, tuttavia, ci viene naturale associarlo
a efficienza. Anche se questo è ovviamente spesso vero, io
credo che sia più importante concentrarsi sul termine efficacia.
Meadows ha affermato che "la tecnologia può risolvere
i sintomi di un problema senza però affrontarne le cause".
Se il successo di una tecnologia viene misurato solo in termini
di incremento di efficienza, senza che nel contempo risulti un aumento
di efficacia, il problema che si intendeva risolvere rimane irrisolto.
Nel nostro settore ciò potrebbe significare il rischio che,
nonostante l’efficienza delle apparecchiature impiegate, non
si registri alcun aumento degli standard di sicurezza stradale.Così
è necessario che la tecnologia si integri con le condizioni
culturali dell’ambiente e con le attitudini delle persone.
L’attenzione che dobbiamo porre prima di acquisire un nuovo
strumento non deve limitarsi ad una pur necessaria disamina delle
sue caratteristiche tecniche, ma deve anche considerare il contesto
operativo e il suo impatto sull’operatore di polizia. Riconoscere
"X" targhe al secondo", rilevare "Y" infrazioni
al minuto, è inutile se l’impiego dello strumento e
la gestione dei risultati di servizio sono disagevoli, complessi,
innaturali.Il rischio che si corre è quello di un rifiuto
tacito, di un silente boicottaggio che non solo disperde risorse
economiche, ma soprattutto rende meno efficace l’attività
operativa.Ecco quindi la necessità di indirizzarsi verso
tecnologie amichevoli che non rendano necessaria la continua attenzione
dell’operatore di polizia, che siano il più possibile
autonome e eliminino, o almeno riducano, disagi e rischi.Naturalmente
riferendomi alla tecnologia autonoma non intendo sminuire il ruolo
decisorio dell’uomo che, anzi, in questo ambito recupera le
sue qualità elettive asservendo lo strumento ad un servizio,
coordinandone e interpretandone i risultati, piuttosto che limitare
il suo intervento alla manualità necessaria all’impiego
del mezzo tecnico come in passato.Ecco, i sistemi di controllo del
traffico da posto remoto hanno tutti questi requisiti perché
migliorano sia l’efficienza che l’efficacia del servizio.
Infatti consentono di monitorare e documentare con rigore la condotta
di guida di tutti gli utenti che transitano nel luogo ove sono installati.
Utilizzano tecnologie non invasive nei confronti dell’operatore
di polizia perché gli evitano i rischi e i disagi propri
delle modalità tradizionali del servizio su strada e lo esonerano
dalla stesura manuale dei verbali che sono redatti in automatico
mediante collegamenti alle banche dati di Polizia, Motorizzazione
e P.R.A.. Infine con il superamento della necessità di intimare
l’ALT agli utenti sorpresi a violare le norme di comportamento
prevengono il rischio di incidenti talvolta occorsi in passato in
tali situazioni.
In definitiva contribuiscono a migliorare realmente la sicurezza
stradale.
In effetti, tali sistemi sono stati introdotti nel nostro ordinamento
dall’art. 4 del D.L. 121/2002, convertito con la legge 168/2002,
per l’accertamento delle violazioni concernenti limiti di velocità,
sorpassi e manovre sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali,
oltre che su tali arterie anche sulle strade extraurbane secondarie
e su quelle urbane di scorrimento individuate dal Prefetto.
Successivamente, tali previsioni sono state inserite nell’art.
201 C.d.S. il cui comma 1bis prevede che in questi casi la contestazione
immediata non è necessaria, mentre il comma 1ter precisa
che, qualora l’accertamento avvenga mediante apparecchiature
debitamente omologate, non occorre la presenza dell’organo
di polizia (2).
La Corte di Cassazione ha elaborato in materia alcuni principi che,
sebbene spesso disattesi dalla giurisprudenza di merito, appaiono
fondamentali e possono essere così compendiati:
•
L’organizzazione del servizio per il rilevamento degli illeciti
stradali da parte della Pubblica Amministrazione è insindacabile
in sede giurisdizionale (3);
•
Le ipotesi di accertamento con apparecchi di rilevamento che consentono
la determinazione dell’illecito in tempi successivi, ovvero
dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza,
sono ora tipizzate dall’art. 201/1bis lettera e) prima parte
senza margini di apprezzamento in sede giudiziaria, restando salva
solo la possibilità di impugnazione per difetto di veridicità,
con la conseguenza che la loro indicazione sul verbale notificato
implica di per sé l’affermazione ex lege dell’impossibilità
della contestazione immediata (4).
Altra
questione di particolare rilievo è quella dell’applicazione
della patente a punti alle violazioni accertate da remoto.
La formulazione originaria del comma 2 dell’art. 126 C.d.S.
prevedeva che, nel caso di mancata identificazione del conducente,
la segnalazione e, quindi, la decurtazione dei punti/patente, dovesse
essere effettuata a carico del proprietario del veicolo (se persona
fisica), salvo che questi non avesse comunicato entro 30 giorni
all’organo di polizia i dati personali e della patente di chi
si trovava alla guida al momento della violazione.
Con l’ormai celebre sentenza n. 27 del 12 e 24 gennaio 2003
la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima tale previsione.
Però la Corte ha anche precisato che nei confronti del proprietario
che ometta di comunicare i dati personali del conducente trovi applicazione
la sanzione pecuniaria dell’art. 180/8, C.d.S., fermo restando
la possibilità per il legislatore di conferire alla materia
un nuovo assetto.
In effetti con il D.L. 219/2005 n. 184 si è previsto che,
nel caso di mancata identificazione del conducente, il proprietario
del veicolo, ovvero altro obbligato in solido, deve fornire i dati
di chi si trovava alla guida entro 60 giorni. Ove ometta di fornire
tali dati, senza giustificato e documentato motivo, è soggetto
ad una sanzione amministrativa da € 250 a 1.000.
Per completezza mi preme rammentare che in occasione della approvazione
in Senato della legge di conversione del D.L. 21/9/2005 n. 184,
in tema di patente a punti, sono state introdotte alcune novelle
che riguardano i controlli da remoto, in particolare:
•
L’elevazione da € 250 a € 500 della sanzione a carico
del proprietario che non indica il conducente al momento della violazione
e l’eliminazione dell’obbligo per il proprietario stesso
di fornire anche il numero della patente del conducente;
•
La riattribuzione, anche d’ufficio, dei punti decurtati ai
proprietari prima della citata sentenza della Corte Costituzionale;
•
La previsione che le postazioni per il rilevamento della velocità
debbano essere preventivamente segnalate e rese visibili, secondo
modalità che saranno stabilite con decreto da adottarsi a
cura del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto
con il Ministro dell’Interno.
Non
è questa la sede per esprimere valutazioni sulla condivisibilità
di tutte le soluzioni adottate per disciplinare i controlli da remoto,
ma è certo che essi trovano ormai piena cittadinanza nel
nostro ordinamento e rappresentano una strada senza ritorno.
Soprattutto, posto che le pattuglie restano insostituibili per alcune
tipologie di interventi, ma da sole si sono rivelate insufficienti
in rapporto ad un parco circolante imponente come quello italiano,
la loro integrazione con i controlli da remoto rappresenta l’unica
strategia credibile per garantire l’effettività del
sistema.
Tuttavia sarebbe un errore pensare che trovata la strategia giusta
il problema sia risolto.
In tema di controlli da remoto occorre ricordare sempre che l’obiettivo
è la sicurezza e che per conseguirlo non è sufficiente
la ricerca di mezzi super sofisticati né, tantomeno, l’adesione
a logiche di mercato o di bilancio, quanto invece analizzare correttamente
le aree di intervento e selezionare gli strumenti adeguati al contesto.
Bill Gates ha osservato: "esistono due leggi relative all’impiego
della tecnologia. La prima afferma che quando viene applicata da
un sistema efficiente essa è in grado di moltiplicarne l’efficienza.
Purtroppo la seconda legge ci avvisa che qualora essa venga applicata
ad un sistema inefficiente, è in questo caso l’inefficienza
ad esserne moltiplicata!"
Non è sufficiente comprendere la tecnologia affinché
il lavoro produca migliori risultati. L’attenzione verso l’aspetto
umano deve essere il principale interesse di tutti gli sforzi tecnici
tesi a migliorare l’organizzazione del lavoro.
Solo tenendo conto di questo monito riusciremo ad utilizzare la
tecnologia per rendere la rete stradale un posto più protetto,
all’interno di una società resa in questo modo essa
stessa più sicura.
(1)
The Evolution and Development of Police Technology – US Dept.
of Justice.
(2)
Il comma 1ter dell’art. 201 precisa altresì che nei
casi diversi da quelli del comma 1bis il verbale notificato deve
contenere l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile
la contestazione immediata. In realtà, tale previsione va
coordinata con il comma 1, mai abrogato, che contempla l’obbligo
di indicare sempre sul verbale i motivi che hanno reso impossibile
la contestazione. Si ritiene, quindi, che nei casi contemplati dal
comma 1bis (controlli da remoto, attraversamento con il semaforo
rosso, circolazione nelle zone a traffico limitato e sulle corsie
di emergenza) sia sufficiente la semplice indicazione del riferimento
normativo che nella circostanza legittima la notifica successiva,
mentre nei casi diversi occorre descrivere la situazione operativa
che ha reso impossibile la contestazione.
(3)
Cass. Civ. 2494/2001
(4) Cass. Civ. 2494/2001
Piero
Caramelli
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