di Girolamo Simonato*
Guidare è bello, ma non in stato di ebbrezza
Se una persona beve ed è nello stato psicofisico dell’ubriachezza, ma cammina per la strada, il codice stradale non fa menzione sanzionatoria per questa fattispecie.
È però è vietato mettersi alla guida di veicoli a motore con un livello di alcol nel sangue è superiore ai limiti fissati dalla legge.
Le disposizioni legislative sulla guida in stato di ebbrezza, sono contenute nel d.lgs. 285/92, il quale prevede un sistema sanzionatorio contenuto agli articoli 186 e 186-bis.
Lo stato di ebbrezza è una condizione soggettiva del conducente del veicolo a motore, che a causa dell’alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze alcoliche, snatura il comportamento del soggetto.
Precetto normativo:
Art. 186 C.d.S. “Guida sotto l'influenza dell'alcool”, il quale al comma 1, prevede:” É vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche”.
Art. 186-bis C.d.S. “Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose”, il comma 1, prevede: “ è vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:
a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;
c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;
d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonchè di autoarticolati e di autosnodati.”
Per contestare, come previsto dall’art. 200 del C.d.S., quanto prescritto dalla normativa stradale, gli organi di polizia stradale, di cui all’art. 11 del C.d.S., provvedono all’accertamento del superamento del tasso alcolemico, con l’ausilio della strumentazione denominata “etilometro”, la quale, è in grado di misurare la quantità di alcol presente nel soggetto.
In alternativa, la suddetta prova può avvenire attraverso le analisi del sangue.
Sistema sanzionatorio
Art. 186 C.d.S. commi
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 544 a euro 2.174, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter.
2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.
Art. 186bis C.d.S. commi
2. I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168a euro 679, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a O (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate.
3. Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.
Le sanzioni previste per la fattispecie di cui alla guida in stato di ebbrezza variano a seconda del soggetto, conducente neopatentato o professionista, (art. 186bis) e per il tasso alcolemico rilevato. Le sanzioni sono amministrative pecuniari per alcune fattispecie, altre di natura penalistica e per alcuni casi vi è una sanzione accessoria relativa alla patente di guida.
Il comma 2 ter dell’art. 186 prevede la competenza a giudicare i reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.
Quindi guidare ubriachi, come abbiamo visto, si può configurare l’ipotesi di reato, quando il livello di alcol trovato nel sangue supera 0,8 grammi per litro. Da sottolineare che con un tasso superiore a 1,5 grammi per litro, le sanzioni si aggravano.
Diverso è il caso in cui il soggetto si trova tra 0,5 a 0,8 grammi per litro, dove è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, come nel caso di specie di cui al comma 1 dell’art. 186bis, per quelle tipologie di conducenti, dove il loro tasso alcolemico è 0,0 grammi per litro. Nella fascia tra 0 e 0,5 grammi per litro, è prevista solamente una sanzione amministrativa pecuniaria.
Con l’entrata in vigore della Legge 41/2016 Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, anche per la guida in stato di ebbrezza è intervenuta una sostanziale modificata.
Legge 41/2016
Art. 1
1. Dopo l'articolo 589 del codice penale sono inseriti i seguenti: «Art. 589-bis. (Omicidio stradale). - Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.
La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona.
Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
2. L'articolo 590-bis del codice penale è sostituito dai seguenti: «Art. 590-bis. (Lesioni personali stradali gravi o gravissime). –
Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime. Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.
Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.
Le disposizione di cui all’art. 379. Regolamento di Attuazione (D.P.R. 495/92) “Guida sotto l'influenza dell'alcool”, prevede che l'accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi dell'articolo 186, comma 4, del Codice, si effettua mediante l'analisi dell'aria alveolare espirata: qualora, in base al valore della concentrazione di alcool nell'aria alveolare espirata, la concentrazione alcoolemica corrisponda o superi 0,5 grammi per litro (g/l), il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza.
Nel comma secondo, è previsto che la concentrazione di cui al comma 1 dovrà risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti.
L’analisi della giurisprudenza, attraverso le sentenze ci traccia le c.d. linee guida, le quali devono essere ponderate e analizzate in modo professionale al fine di arricchire il bagaglio culturale.
Uso del boccaglio per le misurazioni dell’etilometro
La Corte di Cassazione Civile Penale 26/09/2018 n. 41907, in tema di circolazione stradale, nella fattispecie per guida in stato di ebbrezza, di cui all’art. 186 C.d.S., accertato tramite etilometro.
Il contendere è quello relativo all’utilizzo dello stesso boccaglio per le due misurazioni previste dalla norma.
Il fatto riportato nella sentenza, oggetto del ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, è che l’imputato ha dedotto l’erronea applicazione di norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell’applicazione della legge penale ed in particolare dei punti 3.6 e 10.1 dell’allegato al D.M. n. 196 del 1990, che prescrive il cambio del boccaglio dell’etilometro a soffio dopo ogni misurazione, e la conseguente inosservanza dell’art. 379 del regolamento di attuazione del cod.strada per irregolarità della seconda misurazione eseguita senza previa sostituzione del boccaglio.
I giudici hanno ritenuto che il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento, atteso che la disciplina invocata dal ricorrente non impone la sostituzione del boccaglio, ai fini delle rilevazioni dello stato di ebbrezza, laddove si proceda nei confronti del medesimo individuo. In proposito occorre sottolineare che, come confermato dalla rubrica del punto 3.6 dell’allegato al D.M. n. 196 del 1990 (“Igiene”), la sostituzione attiene a motivi sanitari e mira ad evitare la trasmissione di virus, batteri e malattie, sicché non riguarda l’esecuzione del controllo nei confronti della medesima persona.
A ciò si aggiunga che eventuali anomalie di funzionamento del boccaglio, conseguenti alla precedente misurazione, devono essere evitate, come si desume dal punto 10.1 dell’allegato al D.M. in esame, grazie alla conformazione dello strumento e non alla sua sostituzione nel corso delle operazioni (Punto 10.1. Funzioni: il boccaglio non deve permettere all’utilizzatore d’inspirare aria contaminata delle precedenti utilizzazioni. Il boccaglio deve impedire il deposito nello strumento delle goccioline presenti nell’aria espirata). Può, difatti, evidenziarsi che, ove fosse prescritta la sostituzione del boccaglio per ogni misurazione nei confronti dello stesso individuo, le regole di cui al punto 10.1 sarebbero del tutto superflue e prive di senso.
Del resto, in tale senso si è già orientata Sez. 4, n. 26168 del 19/05/2016 Ud., Rv. 267377 che ha rigettato il ricorso con cui era stato dedotto il vizio motivazionale riguardo l’uso del medesimo boccaglio nei confronti della stessa persona (“la Corte ha risposto alla censura inerente l’utilizzo del medesimo boccaglio per le due misurazioni, adducendo la finalità della disposizione che si assume violata di garanzia dell’igiene, tale da rendere necessario il cambio del presidio solo tra diversi individui, essendo stato altresì garantito un intervallo di tempo le due misurazioni rispettoso dei minimi regolamentari. Tale motivazione non presenta“ alcun connotato di contraddittorietà ed essendo coerente con i dati probatori, oltre che logica, si sottrae al sindacato di legittimità).
In questo caso gli Ermellini hanno rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Aggravanti in caso di incidente per guida in stato di ebbrezza
Le aggravanti che emergono a seguito di un incidente stradale il cui conducente è in stato di ebrezza.
Questo è il caso in cui la Corte di Cassazione, sez. IV penale, con la sentenza 19 ottobre 2018, n. 47750, sentenziava il caso del conducente condannato perché, sotto l’effetto di alcol, in ora notturna, provocava un incidente stradale andando a sbattere con un veicolo, ribaltato sulla strada, già coinvolto in altro incidente stradale.
Interessante è il punto 2 che si riporta:
2. Ora, va premesso che nella giurisprudenza di legittimità esiste, in ordine alla configurabilità della predetta aggravante esiste un contrasto interpretativo da parte della giurisprudenza di legittimità. Secondo alcune sentenze, infatti, per affermarne la sussistenza “è necessario che l’agente abbia provocato un incidente e che, quindi, sia accertato il coefficiente causale della sua condotta rispetto al sinistro, non essendo sufficiente il mero suo coinvolgimento nello stesso (Sez. 4, n. 33760 del 17/05/2017 – dep. 11/07/2017, Magnoni, Rv. 27061201 Sez. 4, n. 37743 del 28/05/2013 – dep. 13/09/2013, Callegaro, Rv. 25620901). Per altre, non è richiesto l’accertamento del nesso eziologico tra l’incidente e la condotta dell’agente, ma il solo collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione dell’agente, alla cui condizione di impoverita capacità di approntare manovre idonee a scongiurare l’incidente sia direttamente ricollegabile la situazione di pericolo (Sez.4, n. 54991 del 24/10/2017 – dep. 07/12/2017, Fabris, Rv. 27155701; Sez. 02/07/2015 – dep. 10/09/2015, Scudiero, Rv. 26441901).
Per questo il ricorso è stato rigettato.
Alcoltest ed intervallo dei minuti
I giudici della Corte di Cassazione, sez. IV Penale, con sentenza 09 ottobre – 21 dicembre 2018, n. 57936, la quale segue quella della Corte di appello di Brescia, che aveva confermato la sentenza di primo grado, dichiarando la penale responsabilità del conducente, in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza alcolica ex art. 186 C.d.S., comma 1 lett. c) come così sentenziato:
Considerato in diritto, i giudici hanno ritenuto che il primo motivo è infondato.
Anche a voler seguire l’interpretazione della norma proposta dal ricorrente, la differenza di tempo esistente fra inizio e fine di prima e seconda prova è talmente limitato da rendere irrilevante la questione ai fini dell’accertamento di responsabilità, considerato che le due prove sono state regolarmente effettuate e la seconda prova ha confermato la prima (1,88 g/l la prima e 1,95 g/l la seconda). La distanza temporale tra le due misurazioni non è argomento idoneo ad introdurre un ragionevole dubbio sulla responsabilità dell’imputato e non costituisce elemento atto ad inficiare l’esito dell’alcoltest.
Peraltro, la norma in disamina fa specifico riferimento ad un intervallo di “5 minuti” fra le due prove e non ad un intervallo di “oltre 5 minuti”, come erroneamente asserito dal ricorrente. Si tratta, comunque, di un intervallo che deve essere interpretato come unità temporale minima, finalizzata ad evitare l’esecuzione di due prove troppo ravvicinate (Sez. 4, n. 36065 del 11/04/2017, Visintin, Rv. 27075501).
Il ricorso è stato rigettato e hanno condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Una cosa è certa, non esistono livelli di consumo di bevande alcoliche sicuri per una buona guida.
La tua sicurezza è anche la sicurezza degli altri, il modo più sicuro per prevenire incidenti e fuoriuscite di strada, anche autonome, è quello di evitare di bere birra, vino e superalcolici.
Perdere la patente di guida per un bicchiere di troppo non è cosa saggia.
* Comandante P.L. Piazzola sul Brenta