Stralcio dei debiti fino a mille euro
L’articolo 4 del Decreto Legge n. 119/2018 prevede “lo stralcio” dei debiti di importo fino a 1.000 euro.
In particolare, è disposto l’annullamento automatico (senza alcuna richiesta da parte del contribuente) dei singoli debiti, affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, di importo residuo fino a mille euro, calcolato al 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto legge), comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.
Una volta effettuato l’annullamento alla data del 31 dicembre 2018, il contribuente potrà verificare l’estinzione del debito anche consultando la sua posizione debitoria all’interno dell’area riservata.
Il Decreto Legge specifica che lo stralcio fino a mille euro non si applica per alcune tipologie di debiti relativi a carichi affidati all’Agente della riscossione. In particolare:
Le eventuali somme versate prima del 24 ottobre 2018 (data dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 119/2018) restano definitivamente acquisite, mentre gli importi versati dopo il 24 ottobre sono imputati in ordine:
In assenza di debiti, gli importi versati dopo il 24 ottobre, saranno rimborsati al contribuente.
da agenziaentrateriscossione.gov.it
L’ADDIO A VECCHIE MULTE, BOLLI E TASSE NON PAGATE
Come si dovrebbero sentire però quelli che hanno regolarmente pagato le sanzioni?