Per
chi, come me, si ritiene uno dei tanti "adepti" dell’Ing.
Mazziotta (Funzionario del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti) e del suo modo di concepire la segnaletica ed il segnalamento,
ha suscitato assai scalpore l’articolo estivo pubblicato alla
pag. 22 del periodico Gente, di giugno. Lì si legge che il
Comune di Riccione ha concluso un accordo per una partnership con
la Citroen; si dice che l’intera città è stata
praticamente affittata per uno spot pubblicitario e persino i cartelli
stradali sono stati modificati per riportare in evidenza il nome
del prodotto (in questo caso un’automobile da "lanciare").
Iniziative come queste diventeranno frequenti?
La stessa domanda del giornalista, me la pongo anche io: ma forse,
con un pizzico in più di preoccupazione e di profondo senso
del rispetto per quel rigore scientifico e professionale che ormai,
come ogni rigore scientifico e professionale degli ultimi tempi,
è destinato ad essere esportato altrove (penso ai centocinquanta
scienziati italiani che minacciano di lasciar l’Italia, per
non potervi professar la scienza), giacché surclassato dal
mero profitto economico e dalla ricerca di consenso elettorale.
SEGNALI DI LOCALITà E DI LOCALIZZAZIONE
Non so che cosa ci sia di vero in questa citazione giornalistica.
Né voglio sapere se quello che qui è riprodotto come
fotografia di repertorio è solo il frutto di uno scherzo
(che potrebbe anche divenire di cattivo gusto, per tutti coloro
i quali seguiranno l’insano proposito) oppure è veramente
l’espressione di un diverso modo di concepire la segnaletica
stradale.
Senz’altro è l’occasione per ricordarci ma,
perché no, per ricordare che tra segnali stradali e
pubblicità, non deve esistere alcuna commistione.
Certamente, il segnale di "centro abitato" di cui alla
fig. II.273 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della
strada è uno dei segnali di località e di localizzazione
di cui all’art. 131, comma 1, lett. a) del regolamento di esecuzione
del nuovo codice della strada.
In quanto tale, non solo è un segnale la cui installazione
è obbligatoria, giacché da utilizzare con lo scopo
di indicare l’inizio e la fine del centro abitato (art. 131,
comma 2, lett. a) reg. cit.). Vieppiù, perché idoneo
ad indicare la zona comunale ove è imposta una velocità
non superiore ai 50 km/h ed il divieto di fare uso dei segnali acustici:
pertanto, non è necessario aggiungere i due segnali di prescrizione
LIMITE DI VELOCITà e di DIVIETO DI SEGNALAZIONI ACUSTICHE.
Non solo.
Infatti, eventuali altre prescrizioni valide per l’intero centro
abitato possono essere rese note con il corrispondente segnale installato
in abbinamento a quello di inizio del centro abitato (art. 131,
comma 4, reg. cit.).
In altre parole, ciò significa che all’interno del centro
abitato così segnalato, non ha senso installare segnali analoghi
a quelli implicati nel segnale di centro abitato o gli altri esplicitati
sul supporto del medesimo segnale: in parole povere, un notevole
risparmio di spesa nell’acquisto della segnaletica stradale.
Purtroppo, si continua a notare nei numerosi centri abitati italiani
un inquinamento da segnaletica stradale (inutile ed ingiustificatamente
gravosa per l’ente locale è la spesa per il suo acquisto)
costituito proprio dalla sistematica ripetizione di tali segnali,
con l’assurda convinzione che il maggior numero di divieti
sortisca l’effetto del loro diffuso rispetto.
Se ancora si credesse nel valore della scienza e nella correttezza
di quelle circolari ministeriali caratterizzate da rigore scientifico,
si potrebbe subito capire l’esatto contrario ed il linea con
la Direttiva LL.PP. 24 ottobre 2000 affermare che l’impiego di segnali
in numero superiore a quello necessario è da evitare, non
solo perché costituisce un maggior onere per apporli e mantenerli,
ma anche perché tende a sminuirne l’efficacia od il valore
cogente. Ciò si verifica specialmente quando si tratta di
segnali di pericolo e di prescrizione (§ 4.2 Dir. cit.).
Piuttosto, sempre tenendo in debito conto i criteri tecnici e giuridici
che dovrebbero essere adottati per la costruzione delle strade,
quali il d.M. 5 novembre 2001, n. 6792 e le norme tecniche del C.N.R.,
sarebbe ben più interessante segnalare come centri abitati
quelli che hanno realmente queste caratteristiche, ovvero modificare
l’arredo stradale, in modo tale da far percepire direttamente
all’utente della strada tale caratteristica intrinseca.
A tal proposito, il Ministro E. Nesi ebbe già modo di esplicitare
di non condividere affatto l’atteggiamento di alcuni comuni di delimitare
il centro abitato, ai fini dell’applicazione delle norme del Codice,
non in relazione all’insieme continuo di edifici che lo costituisce,
ma sovente in posizione largamente anticipata in corrispondenza,
ad esempio, di case sparse, se non addirittura all’inizio del territorio
comunale, senza alcun vantaggio per gli utenti della strada e della
sicurezza più in generale (Dir. LL.PP. cit., § 2.2).
Certamente si parla di tutto questo ma, ahimè, ben difficilmente
ciò accade.
Una baluardo di speranza comunque restava.
Ed era proprio quello che poteva essere realizzato con l’installazione
dei segnali di località, quali appunto quelli di inizio e
di fine del centro abitato.
Se le cose stanno andando come si dice e quindi il fantasioso sindaco
di Riccione (e quanti altri, se passerà il giochino?) ha
utilizzato per così dire l’utile al dilettevole,
la necessità di segnalare con la necessità di guadagnare
denaro e consenso elettorale, c’è di che preoccuparsi.
Di che cosa?
Lo diremo tra breve.
Lo diremo dopo aver chiarito che il regolamento di esecuzione del
nuovo codice della strada, in quanto regolamento governativo, è
una fonte secondaria del diritto; per di più, è fonte
che attua un ben preciso disegno legislativo: in poche parole, è
strumento di esercizio della volontà popolare giacché
le leggi dello Stato, sono emanate in nome del popolo italiano e
non certo dei cittadini di Riccione o di chissà quale altra
città italiana.
Infatti, nell’art. 38, comma 5 della legge dello Stato
il nuovo codice della strada è previsto che nel regolamento
governativo sono stabiliti, per ciascun gruppo, i singoli segnali,
la denominazione, le caratteristiche tecniche (forma, dimensioni,
colori, materiali, rifrangenza, illuminazione), i casi di obbligatorietà
(come per questo caso già si è detto). Sono, inoltre,
indicate le figure di ogni singolo segnale e così come meglio
chiarito al comma che segue quello citato, la segnaletica stradale
risponde a criteri di uniformità (=la stessa segnaletica,
ovunque ci si trovi) sul territorio nazionale, nel rispetto della
normativa comunitaria e internazionale vigente.
Se ciò non bastasse, il comma 8 dell’art. 38 della legge
dello Stato vieta di apporre sui segnali stradali, tutto ciò
che non è previsto dal regolamento governativo.
Insomma, ogni segnale stradale deve essere riprodotto fedelmente,
così come indicato nelle figure allegate al regolamento di
esecuzione del nuovo codice della strada
Se poi si dovesse considerare i segnale di località "made
in Riccione" segnali pubblicitari i loro utilizzo sarebbe da
considerare contrastante con il principio generale stabilito dalla
legge dello Stato (art. 23, comma 1, d. Lgs. N. 285 del 1992) che
vieta in modo categorico l’uso di impianti pubblicitari che
per dimensione, forma, colori, disegno e ubicazione, possono ingenerare
confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne
difficile la comprensione.
Dico questo, giacché è pensabile che qualche "buontempone"
abbia non solo contrattualizzato le modalità di propaganda
della marca automobilistica che sarebbe stata pubblicizzata, ma
abbia anche pensato giusto di emanare un regolamento locale che
vada in barba al regolamento governativo: tutto questo in virtù
di un forte principio autonomistico che ancora la Costituzione repubblicana
non riconosce in toto agli enti locali. Infatti, è ben evidente
il principio sancito dall’art. 1 del nuovo codice della strada:
la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra
fra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite
dallo Stato e non anche dalla Repubblica dei comuni.
Ad ogni buon conto, già al § 4.2 della più volte
richiamata "Direttiva Nesi", venne evidenziato che la
tendenza di taluni Comuni a considerare la circolazione nel proprio
centro abitato come un caso speciale a cui far fronte con l’impiego
di segnali stradali particolari, realizzati all’occorrenza e con
propri autonomi significati. Siffatte situazioni hanno dato luogo
ad una variegata casistica di pannelli integrativi, di lunghe iscrizioni
accessorie, di deroghe ingiustificate o irregolari in quanto riferite
a particolari utenti senza alcun fondato motivo.
IL C.D. "FONDATO MOTIVO"
A questo punto non possiamo non domandarci perché si dovrebbero
utilizzare segnali stradali diversi da quelli conosciuti dalla comunità
internazionale.
Ancora, perché lo si dovrebbe fare proprio nell’ambito
di un comune turistico come Riccione, sol per questo, caratterizzato
dalla presenza di turisti locali, regionali, nazionali ed internazionali.
Ce lo dovremo domandare allorquando i turisti e, soprattutto, i
c.d. "turisti della domenica", giungeranno a Riccione
e anziché percepire il segnale di inizio del centro abitato,
tenderanno ad escluderlo dal loro "repertorio mnemonico"
della circolazione stradale, in quanto inconsapevolmente percepito
come segnale di pubblicità; oppure lo riconosceranno, ma
ne resteranno distratti od attratti o confusi e, magari, a causa
di questo porranno in essere una manovra di guida non conforme alle
comuni regole della circolazione; o ve ne saranno altri ancora che
giungendo a Riccione ne faranno ricerca, per dire poi che l’hanno
visto anche loro e ciò facendo presteranno una ridotta attenzione
a tutto il resto.
Ce lo dovremo domandare, allorquando qualche privato cittadino e
perché no, qualche associazione di consumatori, contesterà
i verbali dei solerti Colleghi riccionesi impegnati a rilevare velocità
elevate, segnalazioni acustiche, accessi non consentiti, sol perché
avvenuti in un centro abitato che non è stato adeguatamente
segnalato e quindi non è percepito e riconosciuto come tale.
E forse, ce lo dovremo domandare anche nel momento in cui qualche
centauro resterà coinvolto in un sinistro stradale, con procurati
danni a persone e/o cose: quale responsabilità avrà
il centauro per non avere moderato particolarmente la velocità
nell’ambito di un centro abitato non segnalato?
Beh, di questo si tratta.
Certamente questi sono solo dei punti di vista.
Magari solo un giudice saprà dirimerli, ma chissà
con quali gravi conseguenze.
Al momento, per chi scrive, l’ipotesi giornalistica, se confermata
nei fatti, originerebbe senz’altro un’attività
illecita da parte dell’ente proprietario della strada.
Senza fondato motivo, infatti, tale attività dell’ente
proprietario della strada andrebbe a configurare la fattispecie
di inadempimento degli obblighi di legge di cui all’art. 38
del codice stradale poc’anzi citati, dovendosi dunque attivare
la procedura prevista dal comma 14 del citato art. 38.
Avrei terminato il mio compito. Ho semplicemente offerto uno spunto
di riflessione e a questo ne aggiungerei altro.
Riguarda il riconoscimento di un diritto o, se vogliamo di un pubblico
interesse.
E sì, perché se l’amministrazione comunale di
Riccione o di qualsiasi altro comune intendesse riconoscere un uso
esclusivo di un bene pubblico ad una determinata azienda privata
(dunque la concessione amministrativa di un bene pubblico), l’esercizio
prolungato di quell’interesse potrebbe dar luogo ad un interesse
diffuso che difficilmente potrebbe essere poi negato ad altri soggetti
che chiedessero di esercitarlo.
Io credo che ciò darebbe luogo senz’altro ad un evidente
imbarazzo politico ma, certamente e non da meno, ad uno amministrativo:
quello dal quale deriverebbe l’esigenza urgente di regolamentare
l’uso di beni demaniali affinché tutti ne possano usufruire
equamente e senza regimi di monopolio.
I miei più sinceri auguri!
(*)
Ufficiale della Polizia Municipale, tecnico del segnalamento attestato
presso il Politecnico di Milano, iscritto all’albo dei docenti
della Scuola di Polizia Locale dell’Emilia Romagna e referente
ASAPS per Forte dei Marmi.
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