Giovedì 21 Novembre 2024
area riservata
ASAPS.it su
Articoli 24/10/2005

Paese che vai… segnali che trovi!

da Il Centauro n.98 - Settembre 2005

Paese che vai… segnali che trovi!

di Giovanni Fontana (*)


Per chi, come me, si ritiene uno dei tanti "adepti" dell’Ing. Mazziotta (Funzionario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) e del suo modo di concepire la segnaletica ed il segnalamento, ha suscitato assai scalpore l’articolo estivo pubblicato alla pag. 22 del periodico Gente, di giugno. Lì si legge che il Comune di Riccione ha concluso un accordo per una partnership con la Citroen; si dice che l’intera città è stata praticamente affittata per uno spot pubblicitario e persino i cartelli stradali sono stati modificati per riportare in evidenza il nome del prodotto (in questo caso un’automobile da "lanciare").
Iniziative come queste diventeranno frequenti?
La stessa domanda del giornalista, me la pongo anche io: ma forse, con un pizzico in più di preoccupazione e di profondo senso del rispetto per quel rigore scientifico e professionale che ormai, come ogni rigore scientifico e professionale degli ultimi tempi, è destinato ad essere esportato altrove (penso ai centocinquanta scienziati italiani che minacciano di lasciar l’Italia, per non potervi professar la scienza), giacché surclassato dal mero profitto economico e dalla ricerca di consenso elettorale.


SEGNALI DI LOCALITà E DI LOCALIZZAZIONE
Non so che cosa ci sia di vero in questa citazione giornalistica. Né voglio sapere se quello che qui è riprodotto come fotografia di repertorio è solo il frutto di uno scherzo (che potrebbe anche divenire di cattivo gusto, per tutti coloro i quali seguiranno l’insano proposito) oppure è veramente l’espressione di un diverso modo di concepire la segnaletica stradale.
Senz’altro è l’occasione per ricordarci ma, perché no, per ricordare che tra segnali stradali e pubblicità, non deve esistere alcuna commistione.
Certamente, il segnale di "centro abitato" di cui alla fig. II.273 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada è uno dei segnali di località e di localizzazione di cui all’art. 131, comma 1, lett. a) del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada.
In quanto tale, non solo è un segnale la cui installazione è obbligatoria, giacché da utilizzare con lo scopo di indicare l’inizio e la fine del centro abitato (art. 131, comma 2, lett. a) reg. cit.). Vieppiù, perché idoneo ad indicare la zona comunale ove è imposta una velocità non superiore ai 50 km/h ed il divieto di fare uso dei segnali acustici: pertanto, non è necessario aggiungere i due segnali di prescrizione LIMITE DI VELOCITà e di DIVIETO DI SEGNALAZIONI ACUSTICHE.
Non solo.
Infatti, eventuali altre prescrizioni valide per l’intero centro abitato possono essere rese note con il corrispondente segnale installato in abbinamento a quello di inizio del centro abitato (art. 131, comma 4, reg. cit.).
In altre parole, ciò significa che all’interno del centro abitato così segnalato, non ha senso installare segnali analoghi a quelli implicati nel segnale di centro abitato o gli altri esplicitati sul supporto del medesimo segnale: in parole povere, un notevole risparmio di spesa nell’acquisto della segnaletica stradale.
Purtroppo, si continua a notare nei numerosi centri abitati italiani un inquinamento da segnaletica stradale (inutile ed ingiustificatamente gravosa per l’ente locale è la spesa per il suo acquisto) costituito proprio dalla sistematica ripetizione di tali segnali, con l’assurda convinzione che il maggior numero di divieti sortisca l’effetto del loro diffuso rispetto.
Se ancora si credesse nel valore della scienza e nella correttezza di quelle circolari ministeriali caratterizzate da rigore scientifico, si potrebbe subito capire l’esatto contrario ed il linea con la Direttiva LL.PP. 24 ottobre 2000 affermare che l’impiego di segnali in numero superiore a quello necessario è da evitare, non solo perché costituisce un maggior onere per apporli e mantenerli, ma anche perché tende a sminuirne l’efficacia od il valore cogente. Ciò si verifica specialmente quando si tratta di segnali di pericolo e di prescrizione (§ 4.2 Dir. cit.).
Piuttosto, sempre tenendo in debito conto i criteri tecnici e giuridici che dovrebbero essere adottati per la costruzione delle strade, quali il d.M. 5 novembre 2001, n. 6792 e le norme tecniche del C.N.R., sarebbe ben più interessante segnalare come centri abitati quelli che hanno realmente queste caratteristiche, ovvero modificare l’arredo stradale, in modo tale da far percepire direttamente all’utente della strada tale caratteristica intrinseca.
A tal proposito, il Ministro E. Nesi ebbe già modo di esplicitare di non condividere affatto l’atteggiamento di alcuni comuni di delimitare il centro abitato, ai fini dell’applicazione delle norme del Codice, non in relazione all’insieme continuo di edifici che lo costituisce, ma sovente in posizione largamente anticipata in corrispondenza, ad esempio, di case sparse, se non addirittura all’inizio del territorio comunale, senza alcun vantaggio per gli utenti della strada e della sicurezza più in generale (Dir. LL.PP. cit., § 2.2).
Certamente si parla di tutto questo ma, ahimè, ben difficilmente ciò accade.
Una baluardo di speranza comunque restava.
Ed era proprio quello che poteva essere realizzato con l’installazione dei segnali di località, quali appunto quelli di inizio e di fine del centro abitato.
Se le cose stanno andando come si dice e quindi il fantasioso sindaco di Riccione (e quanti altri, se passerà il giochino?) ha utilizzato per così dire l’utile al dilettevole, la necessità di segnalare con la necessità di guadagnare denaro e consenso elettorale, c’è di che preoccuparsi.
Di che cosa?
Lo diremo tra breve.
Lo diremo dopo aver chiarito che il regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, in quanto regolamento governativo, è una fonte secondaria del diritto; per di più, è fonte che attua un ben preciso disegno legislativo: in poche parole, è strumento di esercizio della volontà popolare giacché le leggi dello Stato, sono emanate in nome del popolo italiano e non certo dei cittadini di Riccione o di chissà quale altra città italiana.
Infatti, nell’art. 38, comma 5 della legge dello Stato il nuovo codice della strada è previsto che nel regolamento governativo sono stabiliti, per ciascun gruppo, i singoli segnali, la denominazione, le caratteristiche tecniche (forma, dimensioni, colori, materiali, rifrangenza, illuminazione), i casi di obbligatorietà (come per questo caso già si è detto). Sono, inoltre, indicate le figure di ogni singolo segnale e così come meglio chiarito al comma che segue quello citato, la segnaletica stradale risponde a criteri di uniformità (=la stessa segnaletica, ovunque ci si trovi) sul territorio nazionale, nel rispetto della normativa comunitaria e internazionale vigente.
Se ciò non bastasse, il comma 8 dell’art. 38 della legge dello Stato vieta di apporre sui segnali stradali, tutto ciò che non è previsto dal regolamento governativo.
Insomma, ogni segnale stradale deve essere riprodotto fedelmente, così come indicato nelle figure allegate al regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada
Se poi si dovesse considerare i segnale di località "made in Riccione" segnali pubblicitari i loro utilizzo sarebbe da considerare contrastante con il principio generale stabilito dalla legge dello Stato (art. 23, comma 1, d. Lgs. N. 285 del 1992) che vieta in modo categorico l’uso di impianti pubblicitari che per dimensione, forma, colori, disegno e ubicazione, possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione.
Dico questo, giacché è pensabile che qualche "buontempone" abbia non solo contrattualizzato le modalità di propaganda della marca automobilistica che sarebbe stata pubblicizzata, ma abbia anche pensato giusto di emanare un regolamento locale che vada in barba al regolamento governativo: tutto questo in virtù di un forte principio autonomistico che ancora la Costituzione repubblicana non riconosce in toto agli enti locali. Infatti, è ben evidente il principio sancito dall’art. 1 del nuovo codice della strada: la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra fra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato e non anche dalla Repubblica dei comuni.
Ad ogni buon conto, già al § 4.2 della più volte richiamata "Direttiva Nesi", venne evidenziato che la tendenza di taluni Comuni a considerare la circolazione nel proprio centro abitato come un caso speciale a cui far fronte con l’impiego di segnali stradali particolari, realizzati all’occorrenza e con propri autonomi significati. Siffatte situazioni hanno dato luogo ad una variegata casistica di pannelli integrativi, di lunghe iscrizioni accessorie, di deroghe ingiustificate o irregolari in quanto riferite a particolari utenti senza alcun fondato motivo.
IL C.D. "FONDATO MOTIVO"
A questo punto non possiamo non domandarci perché si dovrebbero utilizzare segnali stradali diversi da quelli conosciuti dalla comunità internazionale.
Ancora, perché lo si dovrebbe fare proprio nell’ambito di un comune turistico come Riccione, sol per questo, caratterizzato dalla presenza di turisti locali, regionali, nazionali ed internazionali.
Ce lo dovremo domandare allorquando i turisti e, soprattutto, i c.d. "turisti della domenica", giungeranno a Riccione e anziché percepire il segnale di inizio del centro abitato, tenderanno ad escluderlo dal loro "repertorio mnemonico" della circolazione stradale, in quanto inconsapevolmente percepito come segnale di pubblicità; oppure lo riconosceranno, ma ne resteranno distratti od attratti o confusi e, magari, a causa di questo porranno in essere una manovra di guida non conforme alle comuni regole della circolazione; o ve ne saranno altri ancora che giungendo a Riccione ne faranno ricerca, per dire poi che l’hanno visto anche loro e ciò facendo presteranno una ridotta attenzione a tutto il resto.
Ce lo dovremo domandare, allorquando qualche privato cittadino e perché no, qualche associazione di consumatori, contesterà i verbali dei solerti Colleghi riccionesi impegnati a rilevare velocità elevate, segnalazioni acustiche, accessi non consentiti, sol perché avvenuti in un centro abitato che non è stato adeguatamente segnalato e quindi non è percepito e riconosciuto come tale.
E forse, ce lo dovremo domandare anche nel momento in cui qualche centauro resterà coinvolto in un sinistro stradale, con procurati danni a persone e/o cose: quale responsabilità avrà il centauro per non avere moderato particolarmente la velocità nell’ambito di un centro abitato non segnalato?
Beh, di questo si tratta.
Certamente questi sono solo dei punti di vista.
Magari solo un giudice saprà dirimerli, ma chissà con quali gravi conseguenze.
Al momento, per chi scrive, l’ipotesi giornalistica, se confermata nei fatti, originerebbe senz’altro un’attività illecita da parte dell’ente proprietario della strada.
Senza fondato motivo, infatti, tale attività dell’ente proprietario della strada andrebbe a configurare la fattispecie di inadempimento degli obblighi di legge di cui all’art. 38 del codice stradale poc’anzi citati, dovendosi dunque attivare la procedura prevista dal comma 14 del citato art. 38.
Avrei terminato il mio compito. Ho semplicemente offerto uno spunto di riflessione e a questo ne aggiungerei altro.
Riguarda il riconoscimento di un diritto o, se vogliamo di un pubblico interesse.
E sì, perché se l’amministrazione comunale di Riccione o di qualsiasi altro comune intendesse riconoscere un uso esclusivo di un bene pubblico ad una determinata azienda privata (dunque la concessione amministrativa di un bene pubblico), l’esercizio prolungato di quell’interesse potrebbe dar luogo ad un interesse diffuso che difficilmente potrebbe essere poi negato ad altri soggetti che chiedessero di esercitarlo.
Io credo che ciò darebbe luogo senz’altro ad un evidente imbarazzo politico ma, certamente e non da meno, ad uno amministrativo: quello dal quale deriverebbe l’esigenza urgente di regolamentare l’uso di beni demaniali affinché tutti ne possano usufruire equamente e senza regimi di monopolio.
I miei più sinceri auguri!

(*) Ufficiale della Polizia Municipale, tecnico del segnalamento attestato presso il Politecnico di Milano, iscritto all’albo dei docenti della Scuola di Polizia Locale dell’Emilia Romagna e referente ASAPS per Forte dei Marmi.

 



di Giovanni Fontana

da Il Centauro n.98 - Settembre 2005
Lunedì, 24 Ottobre 2005
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK