Responsabile Tecnico dei Rifiuti: il Comitato Centrale dell’Albo gestori ambientali ne definisce i compiti e le responsabilità
Il Comitato nazionale, con delibera n. 1 del 23 gennaio 2019, ha definito le prime disposizioni relative ai compiti ed alle responsabilità del Responsabile Tecnico (RT) delle imprese iscritte all’albo gestori ambientali.
Dopo aver declinato in attuazione del proprio Regolamento la responsabilità generale del Responsabile Tecnico (colui che deve “porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa, nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa”), la delibera in oggetto definisce, negli articoli successivi al primo, i compiti specifici che ogni RT deve eseguire per ciascuna tipologia di impresa iscritta all’albo gestori.
Per quanto riguarda le imprese di trasporto dei rifiuti appartenenti alle categorie 1, 4, 5 e 6 i compiti del Responsabile Tecnico sono stai così stabiliti:
I compiti del Responsabile Tecnico sono così definiti:
a. redigere e sottoscrivere l'attestazione relativa all'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;
b. controllare e verificare la permanenza delle caratteristiche dei mezzi di trasporto, nonché il rispetto delle modalità e delle condizioni di trasporto in relazione alle diverse tipologie di rifiuti;
c. definire le procedure per:
d) garantire ai conducenti adeguata formazione e informazione, se del caso anche tramite linee guida, sul corretto svolgimento delle attività di trasporto dei rifiuti con particolare riferimento alla sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto dei rifiuti, alla verifica della rispondenzadi cui alla lettera c) punti i) e ii), e sulla normativa applicabile;
e) garantire ai conducenti e agli addetti dell'impresa adeguata formazione sulla corretta compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico e della documentazione che accompagna i rifiuti (formulari di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, ove prevista, documentazione riguardante il trasporto delle merci pericolose o specifiche tipologie di rifiuti o le spedizioni transfrontaliere di rifiuti);
f) coordinare l'attività dei conducenti nel caso di difformità del carico dei rifiuti da trasportare o delle modalità di confinamento, etichettatura o imballaggio riscontrate in fase di carico o scarico o per la fase di trasporto o nel caso di incidente o eventi imprevisti.
Le mansioni del Responsabile Tecnico potranno poi incrementarsi con l’evolversi della normativa di settore, specie in previsione della imminente digitalizzazione dei FIR e dei registri C/S, nonché anche in virtù dell’introduzione del nuovo sistema di tracciabilità telematica che prenderà il posto del SISTRI, abrogato dal 1° gennaio scorso.
L’articolo 7 della delibera (l’ultimo) stabilisce una disposizione transitoria che si applicherà fino a quando il Comitato nazionale non stabilirà il limite massimo di incarichi che un RT può ricoprire.
Fino a quel momento il RT che svolge contemporaneamente più incarichi per più imprese deve rappresentare ad ogni impresa che si avvale dei suoi servizi tutti gli altri incarichi contestualmente svolti, utilizzando il modello allegato alla delibera, specificando che il nuovo incarico risulta compatibile con quelli già svolti.
Questa dichiarazione va sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa che si avvale del Responsabile Tecnico e deve essere prodotta da quest’ultima, a pena di improcedibilità, con la domanda di iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali o in fase di rinnovo o variazione della stessa Sezione competente.