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Notizie brevi 13/02/2019

Trasporto rifiuti: ecco compiti e obblighi del Responsabile Tecnico
da uominietrasporti.it

Utili indicazioni (delibera n.1, 23 gennaio 2019)da parte del Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali per definire i compiti e le responsabilità del Responsabile Tecnico (RT) delle imprese iscritte all’albo stesso.

Oltre ad indicarne la definizione generale (colui che deve “porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa, nel rispetto della normativa vigente, e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa”), la delibera stabilisce i compiti specifici che ogni Responsabile Tecnico deve eseguire per ciascuna tipologia di impresa iscritta all’albo gestori.

Innanzitutto, per quanto riguarda le imprese di trasporto dei rifiuti appartenenti alle categorie 1, 4, 5 e 6, le azioni del Responsabile Tecnico sono le seguenti: vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni riportate o richiamate nei provvedimenti d'iscrizione; verificare la validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni dei soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti; definire, per quanto di competenza, le procedure per gestire eventuali situazioni d'urgenza, incidenti o eventi imprevisti e per evitare l'eventuale ripetersi degli stessi; coordinare l'attività degli addetti dell'impresa.

Numerosi poi i compiti specifici del Responsabile Tecnico. Innanzitutto deve redigere e sottoscrivere l'attestazione relativa all'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare. Poi deve controllare e verificare la permanenza delle caratteristiche dei mezzi di trasporto, nonché il rispetto delle modalità e delle condizioni di trasporto in relazione alle diverse tipologie di rifiuti.

L’RT deve quindi definire le procedure per tutta una serie di attività di seguito elencate:

  1. controllo che il codice dell'EER (Elenco europeo dei rifiuti) relativo al rifiuto da trasportare sia riportato nel provvedimento d'iscrizione all'Albo;
  2. verifica, da parte dei conducenti, prima delle operazioni di carico del veicolo, del rispetto della normativa applicabile e, nei limiti di un esame visivo, della rispondenza dei rifiuti da trasportare alle indicazioni del produttore/detentore;
  1. esecuzione corretta, ove previsto, delle operazioni di carico, scarico e trasbordo dei rifiuti da trasportare;
  2. garanzia della sicurezza del carico durante il trasporto dei rifiuti;
  3. assicurazione della presenza, a bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto dei rifiuti.

 

Ulteriore compito è quello di garantire ai conducenti adeguata formazione e informazione, se del caso anche tramite linee guida, sul corretto svolgimento delle attività di trasporto dei rifiuti, sensibilizzandoli sui rischi connessi al trasporto dei rifiuti e sulla verifica della rispondenza dei punti 1) e 2) sopra richiamati e normativa applicabile. I conducenti e gli addetti dell'impresa dovranno inoltre essere adeguatamente formati sulla corretta compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico e della documentazione che accompagna i rifiuti (formulari di identificazione dei rifiuti, art. 193 dl 3 aprile 2006, n. 152, e ove prevista documentazione riguardante il trasporto delle merci pericolose o specifiche tipologie di rifiuti o le spedizioni transfrontaliere di rifiuti).

Infine l’RT deve coordinare l'attività dei conducenti nel caso di difformità del carico dei rifiuti da trasportare o delle modalità di confinamento, etichettatura o imballaggio riscontrate in fase di carico o scarico o per la fase di trasporto o nel caso di incidente o eventi imprevisti.

Le mansioni del Responsabile Tecnico potranno poi incrementarsi con l’evolversi della normativa di settore, specie in previsione della imminente digitalizzazione dei FIR (Formulari Identificazione Rifiuti) e dei registri C/S, nonché anche in virtù dell’introduzione del nuovo sistema di tracciabilità telematica che prenderà il posto del Sistri, abrogato dal 1° gennaio scorso.

L’ultimo articolo (art. 7) della delibera stabilisce una disposizione transitoria che si applicherà fino a quando il Comitato nazionale non stabilirà il limite massimo di incarichi che un RT può ricoprire. Fino a quel momento il RT che svolge contemporaneamente più incarichi per più imprese deve rappresentare a ogni azienda che si avvale dei suoi servizi tutti gli altri incarichi contestualmente svolti, utilizzando il modello allegato alla delibera, specificando che il nuovo incarico risulta compatibile con quelli già svolti. Questa dichiarazione va sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa che si avvale del RT e deve essere prodotta da quest’ultima, a pena di improcedibilità, insieme alla domanda di iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali o in fase di rinnovo o variazione della stessa sezione competente.

da uominietrasporti.it

Mercoledì, 13 Febbraio 2019
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