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Notizie brevi 13/02/2019

Autostrade viaggianti, il MIT precisa i limiti delle autorizzazioni bilaterali per Paesi non UE
da uominietrasporti.it

Opportuni chiarimenti sono arrivati da parte della Direzione generale per il trasporto stradale del ministero dei Trasporti in merito all’utilizzo delle autorizzazioni bilaterali rilasciate ogni anno a Paesi non-UE e valide per le “autostrade viaggianti”. Il rilascio di queste autorizzazioni è andato aumentando nel corso degli anni, per favorire lo sviluppo dell’intermodalità ferroviaria nel trasporto internazionale extracomunitario di merci, con ricadute positive in termini di congestione, sicurezza stradale e sostenibilità ambientale.

Con la nota 2170 del 30 gennaio 2019 la Direzione ha chiarito agli organi di controllo che le autorizzazioni in esame sono quelle che riportano la dicitura: «Valida per autostrada viaggiante con obbligo di discesa dal treno e di risalita sul treno sul territorio italiano per il vettore…., accompagnata da documentazione che comprovi l’intero percorso ferroviario».

«I sistemi di prenotazione informatizzati, di composizione ed organizzazione dei convogli ferroviari – si legge nella nota – sono migliorati. È perciò prassi ormai diffusa che il viaggio su ferrovia sia organizzato quando il gestore del servizio ha verificato tramite il sistema di prenotazione di avere un numero sufficiente di veicoli da caricare sul treno, la cui partenza viene decisa con poco preavvisorispetto a quanto avveniva in passato. Ne consegue che la conferma della prenotazione avviene a breve termine rispetto alla data effettiva di partenza del treno». 

«Al momento dell’inizio della circolazione su strada in territorio italiano e fino al termine della prima fase del viaggio (consegna della merce nel caso di ingresso a carico ovvero carico della merce nell'ipotesi di ingresso a vuoto) – continua il documento – il vettore non-UE è tenuto ad esibire la documentazione che provi però soltanto l’ingresso su treno in territorio nazionale. Una volta invece intrapreso il viaggio di ritorno, lo stesso vettore è tenuto ad esibire anche i documenti comprovanti l’uscita con il treno - fornendo quindi la prova dell’intero percorso ferroviario effettuato - solo dopo aver consegnato (o preso in carico) la merce ed una volta intrapreso il viaggio di ritorno. La prova consiste nell’esibizione del biglietto ferroviario o di documenti idonei a dimostrare l’avvenuta prenotazione, con l’indicazione della targa del veicolo isolato e del complesso veicolare».

da uominietrasporti.it

Mercoledì, 13 Febbraio 2019
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