di Girolamo Simonato*
Sinistro stradale all’intersezione priva di segnaletica
I giudici della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4161 del 13 febbraio 2019, si sono pronunciati in merito alla responsabilità dell'Ente proprietario e nello stesso momento custode della strada, ritenuto responsabile per un sinistro stradale verificatosi in una intersezione stradale priva della rispettiva segnaletica.
Il caso di specie, trova fondamento nella condanna risarcitoria per i danni subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi per lo scontro tra due autovetture.
La dinamica del sinistro regista infatti la responsabilità di cui all’art. 2051 cod. civ., in quanto l'amministrazione comunale non avere ripristinato la segnaletica prima esistente su via Y, che obbligava le auto provenienti da quest'ultima a dare la precedenza ai veicoli procedenti sulla via X.
La natura del ricorso in Cassazione è stata prodotta per la violazione degli artt. 7, 14, 15, 37 e 38 C.d.S.:
Il danno, di cui si è chiamati a rispondere, deve dunque essere causato dalla cosa (l'art. 1384 del Code Napoleon richiedeva, con espressione concettualmente impropria ma assai efficace, una derivazione causale dal "fatto della cosa": "dommage... qui est causè par le fait des choses que l'on a sous sa garde", art. 1384).
Da tale previsione si ricavano due corollari.
Il primo è l'irrilevanza di ogni profilo comportamentale del responsabile.
Responsabile del danno cagionato dalla cosa è sì colui che essenzialmente ha la cosa in custodia, ma il termine non presuppone nè implica uno specifico obbligo di custodire la cosa, e quindi non rileva la violazione di detto obbligo. Qui la nozione di "custodia" non ha la stessa valenza del diritto romano, nè quella propria della responsabilità contrattuale, per cui non comporta l'obbligo comportamentale del soggetto di controllare la cosa per evitare che essa produca danni: essa non descrive null'altro che la relazione tra un soggetto e la cosa che gli appartiene. Il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente se la cosa ha provocato danni a terzi (v. Cass. 06/07/2006, n. 15383).
La deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso.
La responsabilità è esclusa (solo) dal caso fortuito, che però rileva - anch'esso - solo sul piano oggettivo e causale, quale fattore interruttivo del nesso di causa che lega la cosa al danno.
Esso può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo o dello stesso danneggiato e deve essere connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere (v. Cass. 01/02/2018, n. 2481; v. anche Cass. 01/02/2018, n. 2477; Cass. 01/02/2018, n. 2478; Cass. 01/02/2018, n. 2479; Cass. 01/02/2018, n. 2480; Cass. 01/02/2018, n. 2482).
Il secondo corollario attiene al nesso di causalità ed è quello che viene maggiormente in rilievo nella fattispecie.
Esso deve coinvolgere, con ruolo efficace e diretto, la cosa in custodia.
Questa, per la sua consistenza materiale e fisica o per la sua conformazione o per le sue anche contingenti condizioni, deve inserirsi nella sequenza causale e non rappresentare mera circostanza esterna o neutra o elemento passivo di una serie causale che si esaurisce in realtà all'interno e nel collegamento di altri e diversi fattori.
Il concetto è stato a volte espresso con l'affermazione che il danno, per essere causa di responsabilità ex art. 2051 cod. civ., deve essersi verificato nell'ambito del "dinamismo connaturato alla cosa o dallo sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa".
E' pure ricorrente, nella giurisprudenza, la precisazione che nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano (di un terzo o dello stesso danneggiato) si unisca al modo di essere della cosa, di per sè statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass., 05/02/2013, n. 2660, in un caso nel quale il danneggiato aveva inciampato in un cordolo, lasciato dagli operai che stavano eseguendo lavori stradali, andando a sbattere contro alcune pietre).
In realtà, come questa Corte ha già chiarito, il requisito prescinde dalle caratteristiche della cosa custodita, sia quindi essa o meno pericolosa, c.d. se-agente (ovvero dotata di intrinseco dinamismo) oppure no e comprende sia i casi in cui la cosa, per il suo "intrinseco dinamismo", viene a svolgere un ruolo di attiva interazione con la condotta umana, fino a diventare preponderante od esclusiva (casi in cui cioè l'apporto concausale della condotta dell'uomo è persino assente), sia all'opposto i casi in la cosa è del tutto inerte ed in cui l'interazione del danneggiato è indispensabile per la produzione dell'evento (v. Cass. n. 2481 del 2018, cit., in motivazione p. 5.13).
L'inerzia vale però, nel detto contesto argomentativo, a descrivere solo l'inattitudine della cosa a sprigionare una propria autonoma energia o dinamismo nella serie causale; non anche a qualificare come insussistente il contributo in essa della cosa medesima. Il cordolo o l'ostacolo non segnalato è cosa inerte, ma nondimeno è certamente causa della caduta del soggetto che in esso inavvertitamente inciampi: non da esso, nell'esempio dato, origina per legge fisica il processo causale che al suo termine determina l'evento dannoso, ma piuttosto questo nasce dal movimento della stessa vittima che interagendo e scontrandosi con l'ostacolo, di per sè fermo e inerte, determina la caduta.
Nel caso di specie non è possibile identificare un ruolo siffatto della cosa in custodia (l'incrocio stradale), costituendo essa mero teatro o luogo dell'incidente che, dal modo di essere fisico della strada medesima, non ha ricevuto alcun contributo causale.
La serie causale determinativa dell'evento origina e si esaurisce, infatti, interamente nel comportamento dei conducenti dei veicoli che non ha trovato alcun contributo causale oggettivo riferibile alla fisica conformazione o modo di essere della cosa o nelle sue condizioni di manutenzione.
Nella parte conclusiva della sentenza, i giudici così affermano: “prova ne sia che nella stessa prospettazione dei danneggiati l'evento non si sarebbe (probabilmente) verificato se fosse stata presente la segnaletica, con il che però:
a) da un lato, si attribuisce non già alla cosa ma, come detto, a un comportamento umano omissivo un ruolo causale (esso stesso peraltro di regola non configurabile, alla stregua del principio prima ricordato, per l'esistenza della sussidiaria regolamentazione comunque dettata dal cod. strada oltre che dalla norme di comune prudenza);
b) dall'altro, come pure s'è già detto, supponendosi la violazione di obblighi di regolamentazione dell'area, ci si muove nel campo della responsabilità per colpa del tutto estraneo alla fattispecie invocata.
Il ricorso deve in definitiva essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
A prescindere dal PQM, secondo il principio di specialità dettato dall’art. 145 C.d.S. “Precedenza”, si riportano i commi:
1. I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.
2. Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione.
* Consigliere Nazionale ASAPS