Deroghe ai divieti di circolazione: il MIT chiarisce il funzionamento del trasporto per cicli produttivi continui
da uominietrasporti.it
«La deroga per il trasporto di una determinata tipologia di merce deve essere giustificato dalla finalità produttiva per cui è richiesta la medesima e potrà essere concessa solo nel caso di completamento del ciclo produttivo».
È questa la nota con cui il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito chiarimenti relativamente alle deroghe, contenute all'art. 9 punto 4 del decreto 4 diccembre 2018 in cui si fissano i divieti di circolazione per il 2019, che interessano i trasporti di prodotti destinati ad alimentare un ciclo produttivo a flusso continuo (art.9, n.4 del DM 4 dicembre 2018), quelli basati cioè su un’unica varietà di prodotto, da un flusso ininterrotto di materiali senza ricorrere a scorte e da un ritmo vincolato o comunque poco flessibile. È quanto accade, per esempio, nella produzione di prodotti chimici o anche in molta industria alimentare.
La precisazione del ministero si rendeva opportuna in quanto alcuni prefetti avevano fornito un’interpretazione eccessivamente rigida e restrittiva della deroga, includendo nei trasporti in deroga soltanto quelli di materie prime e di semilavorati e non anche quelli di prodotti finiti.
Il chiarimento invece serve a chiarire che non è tanto importante l'oggetto del trasporto, ma la funzione delle merce trasportata ai fini della continuità del ciclo produttivo. Ragion per cui ogni qualvolta questo ciclo si interrompe perché non arriva il prodotto trasportato, non importa che sia materia prima o prodotto finito, l'importante - come a dire - è che arrivi.