La sentenza: "Parcheggi, grattino scaduto: multa va annullata"
BRINDISI - "Non c'è nessuna norma che sanziona il mancato rinnovo del ticket". Di conseguenza, la multa va annullata. A stabilirlo è stato il giudice di pace di Brindisi, in una recente sentenza con la quale è stata accolta l'opposizione all'ordinanza di ingiunzione al pagamento, dopo la contestazione mossa a un automobilista brindisino, costretto a fare i conti con la sanzione dopo essere tornato a prendere l'auto, in ritardo rispetto all'orario stabilito sul "grattino".
La sentenza
Stando a quanto risulta dalla sentenza depositata lo scorso 28 febbraio, il Comune di Brindisi potrà solo "recuperare l’importo per il tempo non coperto dal pagamento". La pronuncia, quindi, riveste particolare importanza, e per questo è destinata a costituire un precedente, come ha evidenziato il presidente dello Sportello dei diritti, Giovanni D'Agata.
"Per il magistrato onorario, in casi di questo tipo, non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’articolo 7 comma 1 lettera f) e comma 15 del Codice della Strada, in quanto la stessa norma disciplina e sanziona l’omesso pagamento del ticket per la sosta a pagamento, mentre nessuna normativa disciplina il mancato rinnovo del ticket quando lo stesso si protrae oltre il tempo per cui è stato effettuato il pagamento", mette in evidenza D'Agata.
Il Codice della Strada
Per il giudice brindisino, «il prolungamento della sosta oltre l’orario di competenza non è sanzionabile per violazione delle norme del Codice della strada, ma consente all’ente proprietario dell’area (quindi il Comune di Brindisi, ndr) il recupero delle somme dovute per il tempo non coperto dal pagamento del ticket, maggiorate delle eventuali penali stabilite da apposito regolamento comunale». La sanzione era stata applicata dagli ausiliari del traffico, addetti della società partecipata Multiservizi, ai quali è delegata la gestione dei parcheggi a pagamento.
Tecnicamente il giudice si è pronunciato su una opposizione all’ordinanza – ingiunzione, alla Prefettura, in veste di convenuto in senso sostanziale in quanto resistente alla pretesa della pubblica amministrazione autrice del provvedimento opposto, nella fattispecie l’amministrazione comunale di Brindisi. La Prefettura dovrà pagare anche le spese sostenute per il contributo unificato versato dall’automobilista.
Il Comune
Da Palazzo di città, sarebbe stata anticipata la volontà di impugnare la sentenza del giudice di pace, anche con riferimento a recenti pronunce della Corte di Cassazione, univoche, e a direttive dei Ministeri, Interno e Trasporti. Si tratta di pronunce che vanno nella direzione contraria rispetto a quella emersa nella sentenza del giudice di pace.