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Articoli 12/03/2019

di Luigi Altamura*
IN ARRIVO SANZIONI PIU' PESANTI PER I TIFOSI VIOLENTI: PRESENTATO IL DDL DEL GOVERNO

Foto Lettera 43

E' stato depositato alla Camera dei Deputati il DDL nr. 1603 che il Governo intende portare avanti velocemente perchè tratta del nuovo ordinamento sportivo, di professioni sportive nonchè di misure di contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive e di semplificazione, insomma una riforma sistematica e strutturale in materia di sport sia con disposizioni di diretta applicazione e sia con specifiche deleghe al Governo per una disciplina di dettaglio e coordinata. Quattordici articoli e quattro capi formano il testo appena divulgato. Qui tratteremo il capo III (artt. da 6 a 11) dove si interviene in maniera organica sulla disciplina complessiva della lotta alla violenza negli stadi in occasione di eventi sportivi, prevedendo il rafforzamento degli strumenti di contrasto. All'art. 6 viene novellato il comma 1 dell' art 6 della legge nr. 401/1989 al fine di chiarire i presupposti applicativi del provvedimento con il quale il Questore dispone il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive ("DASpo"). Viene infatti introdotto alla lett. c) il cd "DASpo fuori contesto", ossia il divieto di accesso conseguente a comportamenti posti in essere in ambiti non ricollegabili ad eventi sportivi, come ad esempio nelle manifestazioni politiche. Si intende colpire coloro che hanno palesato una potenziale pericolosità o in caso di denuncia o condanna, anche non definitiva, per determinati reati che indicano una attitudine al compimento di ulteriori reati di particolare allarme sociale.

E'una misura preventiva che vuole impedire a determinati soggetti di accedere nei luoghi dove potrebbero creare rischi alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Trai reati indicati quali indici di pericolosità vi è anche quello di rissa ex art 588 e, dopo la legge nr. 132/2018, anche per i reati di terrorismo. Altre novità riguardano i provvedimenti analoghi al DASpo disposti dalle competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione Europa, sono applicabili anche in relazione a manifestazioni sportive che si svolgono in Italia. Poi viene messo in chiaro come i fatti commessi all'estero dai tifosi possano essere accertati non solo dalle autorità straniere ma anche dalle Forze di Polizia italiane, con un maggior coordinamento internazionale.

Aumenta la durata del DASpo, che per i recidivi, passa dal minimo di sei anni al massimo di dieci anni (oggi va dai 5 agli 8 anni). Sanzioni ancora più pesanti per chi viola il divieto, con la durata della misura che passa dagli 8 anni ai 12 anni. Novità anche per la riabilitazione, attraverso cui l'interessato, dopo tre anni dalla cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli del DASpo, potrà essere concessa dal Questore in caso di prova costante ed effettiva di buona condotta. Saranno però fondamentali per l'ottenimento della riabilitazione, le condotte di ravvedimento operoso, quali la riparazione integrale del danno eventualmente prodotto e la concreta collaborazione con l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria per l'individuazione degli altri autori o partecipanti ai fatti per i quali è stato adottato il divieto.

Il Questore potrà imporre alle persone condannate in via definitiva, il divieto di possedere o utilizzare qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, rada, visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, armi di modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti in libera vendita in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti, non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme, nonché programmi informatici e altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi. Tale disposizione riproduce la disciplina già prevista in materia di avviso orale e sorveglianza speciale. Linea dura anche su altri aspetti legati ai protagonisti delle manifestazioni come gli arbitri: le condotte di violenza, minaccia o lesioni personali gravi o gravissime, poste in essere nei confronti dell’arbitro e degli altri soggetti deputati a verificare la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive, siano assoggettate alla medesima pena già prevista per gli analoghi comportamenti diretti contro gli addetti ai controlli.

Il DDL poi specifica meglio il divieto di agevolazioni nei confronti dei soggetti destinatari del provvedimento di cui all’articolo 6 della legge n. 401 del 1989, al fine di eliminare ogni dubbio circa la necessità che il soggetto sottoposto a DASpo non più efficace (e non destinatario di sentenza di condanna) ottenga la riabilitazione del questore per poter avere accesso a sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, compresa l’erogazione a prezzo agevolato o gratuita di biglietti e abbonamenti o di titoli di viaggio. La nuova formulazione della disposizione, infatti, chiarisce che tale soggetto può avere accesso alle citate agevolazioni solo una volta ottenuta la riabilitazione del Questore. L’articolo 7 modifica l’articolo 77 del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 al fine di estendere l’applicabilità del fermo di indiziato di delitto ai reati commessi in occasione o a causa delle manifestazioni sportive, la cui pena edittale non consentirebbe il ricorso al fermo di cui all’articolo 384 del codice di procedura penale. Molti di questi reati, infatti, prevedono una pena edittale minima inferiore al limite di due anni previsto dall’articolo 384 per l’applicazione della misura cautelare.

L’articolo 8 stabilisce che le norme sull'arresto in flagranza differito siano permanenti e non più temporanee, peraltro prorogate dal 2001 (scadono nel giugno del 2020). La novità della stabilizzazione della disciplina sull'arresto differito verrà applicata anche per reati commessi con violenza sulle cose o sulle persone, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche. L'aver commesso il fatto in occasione o a causa di eventi sportivi  oppure durante o a causa di trasferimenti da o verso i luoghi in cui le stesse si svolgono, saranno inserite tra le aggravanti comuni. Il Governo dovrà adottare un decreto legislativo per un testo unico delle disposizioni in materia di contrasto dei fenomeni di violenza nelle manifestazioni sportive e molte altre norme tra cui l'adozione di codici di condotta  per le società con cui definire i comportamenti per i quali le società stesso possano rifiutare la vendita del titolo di accesso. Al momento il DDL non risulta essere stato calendarizzato in alcuna Commissione alla Camera dei Deputati dove è stato presentato lo scorso 15 febbraio.

>In allegato il DDL nr. 1603

 

*Comandante Corpo Polizia Municipale di Verona
Dirigente Unità Organizzativa Protezione Civile Comune di Verona

 

Martedì, 12 Marzo 2019
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