Guidare in stato di ebbrezza, essere sanzionati e, per di più,
rifiutare il test per l’alcolemia supporta la «valutazione della
pericolosità sociale» e «un comportamento lesivo di
beni primari per la sicurezza della comunità».
Lo ha stabilito il Tar della Liguria confermando il diniego al rinnovo
del permesso di soggiorno a un cittadino ecuadoriano, Jorge R., che aveva
impugnato di fronte ai giudici amministrativi il no espresso dalla Questura
alla sua richiesta. In altri termini, il comportamento sociale specifico
(l’abitudine all’alcool o il comportamento reiterato della guida sotto
l’effetto dell’alcool) configura una pericolosità dannosa per la
comunità e la sicurezza: elemento questo che è tra i più
ricorrenti nelle motivazioni di rifiuto dei permessi di soggiorno.
Jorge R. con i legali Ballerini e Vano aveva contestato il "no"
della Questura espresso nel novembre scorso ricordando la mancata valutazione
«dell’inserimento sociale del giovane che può comunque contare
sulle risorse economiche della famiglia» e «la scarsa pericolosità
sociale del comportamento addebitato». Elementi respinti dall’Avvocatura
dello Stato che assisteva il Ministero degli Interni e il Questore.
Il Tar ha cassato ogni contestazione.
«Il ricorrente ha subìto una condanna non per un isolato
caso di guida in stato di lieve ubriachezza - scrivono i giudici - ma
per due episodi che per la loro ripetizione e, soprattutto, per le circostanze
in cui si sono svolti e per la condotta tenuta in tali casi (rifiuto del
testo alcolimetrico) sono di per sé significativi di un comportamento
del ricorrente che può ben ritenersi lesivo dei beni primari per
la sicurezza della comunità (...). I fatti configurano dei comportamenti
che mettono gravemente a rischio sia la sicurezza della circolazione stradale
sia lo svolgimento delle funzioni della polizia stradale. La sussistenza
di tali gravi, ripetuti fatti configura sicuramente il presupposto della
pericolosità sociale».
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