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Notizie brevi 20/09/2004

Sentenza del Tar Guida in stato d’ebbrezza sudamericano espulso

da "Secolo XIX"

Sentenza del Tar Guida in stato d’ebbrezza sudamericano espulso

Guidare in stato di ebbrezza, essere sanzionati e, per di più, rifiutare il test per l’alcolemia supporta la «valutazione della pericolosità sociale» e «un comportamento lesivo di beni primari per la sicurezza della comunità».
Lo ha stabilito il Tar della Liguria confermando il diniego al rinnovo del permesso di soggiorno a un cittadino ecuadoriano, Jorge R., che aveva impugnato di fronte ai giudici amministrativi il no espresso dalla Questura alla sua richiesta. In altri termini, il comportamento sociale specifico (l’abitudine all’alcool o il comportamento reiterato della guida sotto l’effetto dell’alcool) configura una pericolosità dannosa per la comunità e la sicurezza: elemento questo che è tra i più ricorrenti nelle motivazioni di rifiuto dei permessi di soggiorno.
Jorge R. con i legali Ballerini e Vano aveva contestato il "no" della Questura espresso nel novembre scorso ricordando la mancata valutazione «dell’inserimento sociale del giovane che può comunque contare sulle risorse economiche della famiglia» e «la scarsa pericolosità sociale del comportamento addebitato». Elementi respinti dall’Avvocatura dello Stato che assisteva il Ministero degli Interni e il Questore.
Il Tar ha cassato ogni contestazione.
«Il ricorrente ha subìto una condanna non per un isolato caso di guida in stato di lieve ubriachezza - scrivono i giudici - ma per due episodi che per la loro ripetizione e, soprattutto, per le circostanze in cui si sono svolti e per la condotta tenuta in tali casi (rifiuto del testo alcolimetrico) sono di per sé significativi di un comportamento del ricorrente che può ben ritenersi lesivo dei beni primari per la sicurezza della comunità (...). I fatti configurano dei comportamenti che mettono gravemente a rischio sia la sicurezza della circolazione stradale sia lo svolgimento delle funzioni della polizia stradale. La sussistenza di tali gravi, ripetuti fatti configura sicuramente il presupposto della pericolosità sociale».

 

Lunedì, 20 Settembre 2004
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