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di Luigi Altamura*
SENTENZA NR. 88/2019 DELLA CORTE COSTITUZIONALE SUL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE PER OMICIDIO STRADALE E LESIONI PERSONALI STRADALE: DEPOSITATE LE MOTIVAZIONI

(ASAPS) Sono state rese pubbliche oggi le motivazioni con la sentenza nr. 88/2019 della Corte Costituzionale, che nello scorso febbraio aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, (questione sollevata dal Giudice del Tribunale ordinario di Forlì)  il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell’art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.. Oltre a ciò aveva dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 222, comma 3-ter, cod. strada, sollevata dal Tribunale ordinario di Torino, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe e dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 590-quater cod. pen., inserito dall’art. 1, comma 2, della legge 23 marzo 2016, n. 41 (Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27 Cost., dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma e dal Tribunale ordinario di Torino, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Una sentenza molto importante, dove la Corte evidenzia come "non vi sia dubbio che la legge n. 41 del 2016, al culmine del progressivo sviluppo normativo lungo la direttrice costante del sempre più incisivo contrasto delle condotte gravemente colpose nella conduzione di veicoli a motore, che maggiormente pongono a rischio la vita e l’integrità fisica delle persone, ha inasprito la risposta sanzionatoria in termini di pene irrogabili, soprattutto nel minimo.Si tratta - proseguono i giudici - di sanzioni indubbiamente severe perché nelle ipotesi attenuate all’esame dei giudici rimettenti la pena minima per l’omicidio è di quattro anni di reclusione e quella minima per le lesioni gravi è di nove mesi di reclusione. Esse rientrano, però, nell’ambito dell’esercizio non irragionevole della discrezionalità del legislatore che ha ritenuto, secondo una non sindacabile opzione politica in materia penale, di contrastare in modo più energico condotte gravemente lesive dell’incolumità delle persone, che negli ultimi anni hanno creato diffuso allarme sociale.Il legislatore del 2016 – innovando rispetto ai precedenti interventi normativi (del 1966, del 2006 e del 2008), che si erano mossi nel solco del reato comune di omicidio colposo introducendo solo specifiche circostanze aggravanti – ha reso autonoma la fattispecie penale dell’omicidio stradale.

Ciò costituisce tipico esercizio di discrezionalità legislativa, espressione di una scelta politica in materia penale, in ragione di una diversa valutazione del rischio al quale sono esposti i beni della vita e dell’incolumità personale a causa di condotte giudicate particolarmente pericolose e quindi da contrastare con più severe
sanzioni. Molto importante un ulteriore passaggio delle motivazioni della sentenza, in cui si specifica che "porsi alla guida in stato di ebbrezza alcolica (oltre la soglia di tasso alcolemico prevista dal secondo e dal terzo comma sia dell’art.589-bis, sia dell’art. 590-bis cod. pen.) o sotto l’effetto di stupefacenti costituisce un comportamento altamente pericoloso per la vita e l’incolumità delle persone, posto in essere in spregio del dovuto rispetto di tali beni fondamentali; e, pertanto, si giustifica una radicale misura preventiva per la sicurezza stradale
consistente nella sanzione amministrativa della revoca della patente nell’ipotesi sia di omicidio stradale, sia di lesioni personali gravi o gravissime. Al di sotto di questo livello vi sono comportamenti pur gravemente colpevoli, ma in misura inferiore sicché non è compatibile con i principi di eguaglianza e proporzionalità la previsione della medesima sanzione amministrativa. In tal caso, l’automatismo della sanzione amministrativa più non si giustifica e deve cedere alla valutazione individualizzante del giudice.

La Corte Costituzionale spiega ancora come "la revoca della patente di guida non può essere “automatica” indistintamente in ognuna delle plurime ipotesi previste sia dall’art. 589-bis (omicidio stradale) sia dall’art. 590-bis cod. pen. (lesioni personali stradali), ma si giustifica solo nelle ben circoscritte ipotesi più gravi sanzionate con la pena rispettivamente più elevata come fattispecie aggravate dal secondo e dal terzo comma di entrambe tali disposizioni (guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti). Negli altri casi, che il legislatore stesso ha ritenuto di non pari gravità, sia nelle ipotesi non aggravate del primo comma delle due disposizioni suddette, sia in quelle aggravate dei commi quarto, quinto e sesto, il giudice deve poter valutare le circostanze del caso ed eventualmente applicare come sanzione amministrativa accessoria, in luogo della revoca della patente, la sospensione della stessa come previsto – e nei limiti fissati – dal secondo e dal terzo periodo del comma 2 dell’art. 222 cod. strada."
Una vera pietra miliare per la sicurezza stradale che impone ora a tutti una seria riflessione, legata al comportamento alla guida, grazie alle nuove norme della Legge nr. 41/2016. (ASAPS)

*Comandante Corpo Polizia Municipale di Verona
Dirigente Unità Organizzativa Protezione Civile Comune di Verona


>Qui le motivazioni della sentenza nr. 88/2019

 


Omicidio stradale. Ecco le motivazioni della Corte Costituzionale.
Una vera pietra miliare per la sicurezza stradale che impone ora a tutti una seria riflessione, legata al comportamento alla guida, grazie alle nuove norme della Legge nr. 41/2016,
In allegato la sentenza nr. 88/2019. (ASAPS)

 

Mercoledì, 17 Aprile 2019
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