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Articoli 02/05/2019

di Luigi Altamura*
Ecco il decreto relativo alla sperimentazione della micromobilità elettrica Quattro nuovi veicoli autorizzati a circolare in alcune aree urbane hoverboard, segway, monopattini e monowheel

I dirigenti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti hanno inviato, in questi giorni, a varie Istituzioni lo schema di decreto relativo alla sperimentazione della micromobilità elettrica,  previsto dalla Legge di Bilancio 2019, al fine di condividerne il testo e di ricevere osservazioni utili a migliorarne il testo, prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Molte le novità del decreto, composto da 7 articoli e 3 allegati anche con fotografie e la descrizione dei modelli dei veicoli, fino ad oggi non contemplati dal Codice della Strada, ma ormai utilizzati da decine di migliaia di persone ogni giorno. L'intento è quello di indicare le modalità di attuazione e gli strumenti operativi per la sperimentazione della circolazione su strada, che sarà consentita solo in ambito urbano e limitatamente a determinate infrastrutture stradali. Alla sperimentazione sono ammessi esclusivamente hoverboard, segway, monopattini e monowheel. Dovranno essere dotati di segnalatore acustico e con un motore elettrico avente potenza nominale massima non superiore a 500watt. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante la notte e di giorno, quando le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i mezzi sprovvisti di luce bianca o gialla fissa e posteriormente di catarifrangenti rossi o di luce rossa fissa, non potranno essere utilizzati ma solo condotti o trasportati a mano.

Obbligo di giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità di sera e notte per il segway e il monopattino elettrico quando circolino su strade ricadenti in zona 30 o su pista ciclabile. I dispositivi in grado di sviluppare velocità superiori ai 20 km/h dovranno essere dotati di regolatore di velocità, mentre per poter essere utilizzati nelle aree urbane, attraverso il regolatore,  non potranno superare la velocità di 6 km/h. Tutti i dispositivi dovranno avere la marchiatura CE, ai sensi della direttiva eurooea 2006/42/CE. Saranno i comuni, con apposita ordinanza ai sensi dell'art. 7 del Codice della Strada ad autorizzarne la sperimentazione,  in base ad una apposita tabella che indica per ogni tipo di mezzo, l'area ammessa alla circolazione (ad esempio le piste ciclabili, i percorsi promiscui pedonali e ciclabili, aree pedonali e le zone 30), e la relativa velocità consentita. Sarà prima una apposita delibera di Giunta comunale ad approvare il piano della sperimentazione della micromobilità elettrica, andando a regolamentarne oltre che la circolazione anche la sosta. E a tal proposito i comuni dovranno installare nuova segnaletica indicata nell'allegato 3 al decreto. Particolare attenzione i comuni dovranno porre in caso di istituzione di servizi a noleggio dei dispositivi in condivisione,  con obbligo di copertura assicurativa per l'espletamento del servizio stesso. I dispositivi elettrici in argomento possono essere condotti solo da maggiorenni o, se minorenni, (ed è clamorosa la proposta del MIT) che siano titolari almeno di patente categoria AM.

Vietato inoltre il trasporto di passeggeri o cose e ogni forma di traino. Va mantenuto un andamento regolare e devono essere evitate manovre brusche ed acrobazie. Vengono richiamate le norme dell'art. 182 del Codice della Strada (circolazione dei velocipedi), quando vengono percorse le piste ciclabili o i percorsi promiscui pedonali e ciclabili, con riferimento al comma 10 , mentre l'utilizzo in aree pedonali vedrà l'applicazione dell'art. 190 del CdS (comportamento dei pedoni). I limiti di velocità indicati nel decreto non valgono per i mezzi elettrici in dotazione agli organi di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del CdS, nel rispetto dei limiti ivi previsti. La sperimentazione potrà essere autorizzata entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, e non potrà avere una durata superiore ai 24 mesi dalla predetta data, con un minimo di 12 mesi. I comuni dovranno comunicare al MIT la volontà di accedere alla sperimentazione entro 30 giorni dall'adozione dei provvedimenti,  ed entro tre mesi dal termine della sperimentazione andrà inviata una relazione sui risultati conseguiti. Nell'allegato 1 al decreto, sono indicate le componenti  che costituiscono i dispositivi auto-bilanciati e non autobilanciati. Ora i tempi stringono e i contributi delle varie Istituzioni potranno migliorare il decreto, molto atteso da tante amministrazioni comunali,  attente alla micromobilità elettrica e sostenibile, anche in funzione di tutela dell'ambiente,  ma prive di poteri regolamentari, a causa dell'assenza fino ad oggi di norme specifiche nel Codice della Strada e di appositi decreti ministeriali. (ASAPS)


* Comandante Corpo Polizia Municipale di Verona
 
 
>Scarica la bozza dello schema di decreto relativo alla sperimentazione della micromobilità previsto comma 102 art. 1 della L. 145 del 30/12/2018


Qui in esclusiva tutte le novità per la sperimentazione da parte dei comuni degli hoverboard, segway, monopattini e monowheel con tutte le nuove regole che li riguardano. (ASAPS)

Giovedì, 02 Maggio 2019
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