Verona
ASAPS, SEMINARIO SULLA SICUREZZA NEI CANTIERI STRADALI
di Girolamo Simonato*
Nel fine settimana si è tenuto a Verona il seminario informativo sulla sicurezza dei cantieri stradali, organizzato dall’ASAPS e dall’I.P.A. Veneto.
All’iniziativa hanno partecipato, oltre agli appartenenti della forze di polizia, giunti anche da fuori regione, diversi enti, ditte operanti nel settore della cantieristica, studi tecnici di progettazione, nonché la presenza del personale operante in autostrada.
La tematica tratta è stata quella delle novità legislative e giurisprudenziali del settore, in particolare, le norme contenute nel codice della strada, nel famoso “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” del 10 luglio 2002, nel Decreto del 19 gennaio 2019, il quale è entrato in vigore 15 marzo 2019.
Le finalità e campo di applicazione del decreto si possono individuare, ai sensi dell'art. 161, comma 2-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il quale, prevede i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. L'applicazione dei criteri di cui al presente decreto non preclude l'utilizzo di altre metodologie di consolidata validità.
Le attività lavorative dei cantieri stradali, fanno riferimento alle situazioni descritte nei principi per il segnalamento temporaneo del disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002.
Le procedure di apposizione della segnaletica stradale, per le attività di apposizione della segnaletica per la delimitazione di cantieri stradali in presenza di traffico veicolare, i gestori delle infrastrutture, come definiti dall'art. 14 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie, applicano almeno i criteri di sicurezza di cui all'allegato I, ovvero criteri equivalenti per le situazioni non disciplinate nel medesimo allegato.
Dell'adozione e applicazione dei criteri minimi, i gestori delle infrastrutture, come definiti dall'art. 14 del Codice della strada, le imprese appaltatrici, esecutrici e affidatarie e i coordinatori, ove nominati, danno evidenza nei documenti della sicurezza di cui agli articoli 17, 26, 96 e 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
Interessante è il dettato di cui all’art. 3: Informazione e formazione, il quale prevede che i datori di lavoro del gestore delle infrastrutture e delle imprese esecutrici e affidatarie, ferme restando le previsioni del decreto legislativo n. 81 del 2008, assicurano che gli addetti all'attività di apposizione, integrazione e rimozione della segnaletica oggetto del presente decreto ricevano una informazione, formazione e addestramento specifici relativamente alle procedure. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione e dell'addestramento sono individuati nell'allegato II.
Per quanto attiene ai D.P.I. (Dispositivi di protezione individuale), fermo restando gli obblighi di formazione e addestramento, i datori di lavoro mettono a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale conformi alle previsioni di cui al Titolo III del decreto legislativo n. 81 del 2008. Gli indumenti ad alta visibilità devono rispondere a quanto previsto dal decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 9 giugno 1995, dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, e dalla norma UNI EN ISO 20471. Tali indumenti devono essere di classe 3 per tutte le attività lavorative eseguite su strade di categoria A, B, C, e D e almeno di classe 2 per le attività lavorative eseguite su strade di categoria E ed F urbane ed extraurbane, secondo la classificazione di cui all'art. 2, comma 3, del Codice della strada. Non sono più ammessi indumenti ad alta visibilità di classe 1.
I veicoli operativi di cui all'art. 38 del Regolamento del Codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, devono essere segnalati con dispositivi supplementari a luce lampeggiante, o pannelli luminosi, o segnali a messaggio variabile, ovvero mediante la combinazione di questi segnali, in relazione alla categoria della strada e alla tipologia di intervento.
La segnaletica della zona di intervento deve avere le caratteristiche di cui all'art. 3 del disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002.
Una importante riflessione è stata quella sulla responsabilità degli enti e delle ditte, che a vario titolo lavorano sulla strada e nelle sue pertinenze, in caso di segnalamento non consono e posizionamento della segnaletica non in linea con le normative. Bene ha fatto la relatrice sottolineare l’importanza dei segnali duranti i lavori, i quali devono essere rimossi alla fine degli stessi e non rimanere sulla sede stradale, dopo la chiusura del cantiere stradale.
Sotto l’aspetto dell’infortunistica stradale, osservata la presenza anche di esperti del settore, si è analizzato l’aspetto dell’incidente, visto sia come fatto sancito delle norme stradali, sia come fatto correlato all’infortunio sul lavoro. Qui vi è da sottolineare, come bene è stato detto nell’incontro, l’importanza dei rilievi anche alla luce delle nuove sentenze post Legge 41/16.
Quello che è emerso dall’assise veronese è che la sicurezza su strada deve essere un obiettivo da raggiungere assieme senza destinazione di ruoli o enti, qui calza ad hoc il moto dell’I.P.A. “Servo per Amikeco”, il quale si può modificare in “Servire per la sicurezza”.
* Consigliere Nazionale ASAPS