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Articoli 10/05/2019

di Luigi Altamura*
LA NUOVA DIRETTIVA DEL MINISTERO DELL'INTERNO SUI CANNABIS-SHOP

È stata divulgata giovedì 9 maggio, una nuova direttiva ai Prefetti da parte del Ministro dell'Interno, avente ad oggetto la commercializzazione della canapa e gli indirizzi operativi. Un tema molto delicato, che ha l'obiettivo di contrastare la vendita in negozi autorizzati, della cannabis-light, cioè delle infiorescenze, olio, resine estratte dalla Canapa Sativa. Sono molti i prodotti che vengono venduti legalmente,  con basso contenuto di principio attivo, il tetraidrocannabinolo (Thc), con la concentrazione che va dallo 0,2 % allo 0,6 %. Il Ministero dell'Agricoltura nel 2017 aveva infatti dato precise indicazioni ai produttori e ai coltivatori per evitare responsabilità di ordine penale. Il numero di negozi in cui vengono venduti questi prodotti è in continua crescita, si trovano infatti anche rivenditori automatici.

La direttiva dispone che il tema venga sottoposto al Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica alla presenza di rappresentanti di Regione, Sindaci e membri della Magistratura per effettuare una "approfondita analisi del fenomeno". Saranno coinvolte anche le Polizie Locali per una ricognizione di tutti gli esercizi e le rivendite, con una analisi sulla loro localizzazione vicino a punti sensibili come scuole, ospedali, centri sportivi, parchi giocho. La direttiva indica anche una distanza minima di 500 mt. da luoghi sensibili per le nuove aperture, ma non si comprende quali siano i poteri di questa disposizione ministeriale verso le Amministrazioni comunali che in casi di diretta applicazione (occorre sicuramente una modifica a regolamenti comunali), rischiano ricorsi da parte delle aziende.

Occorre ricordare poi che gli addetti del settore della cannabis-light attendono il prossimo 31 maggio, quando le Sezioni Unite della Cassazione dovranno dare risposte definitive a seguito di divergenze di due Sezioni Penali della Suprema Corte, legate a sequestri di prodotti e negozi che vendono la cannabis-light. A differenza di altri pronunciamenti, con la sentenza recente della Cassazione, Sez. VI, 29 novembre 2018 (dep. 31 gennaio 2019), n. 4920, Pres. Fidelbo, Rel. Costanzo, ric. Castignani, i giudici hanno considerato legittima la commercializzazione al dettaglio della c.d. cannabis light, proveniente dalle coltivazioni contemplate dalla legge n. 242/2016 e recante un quantitativo di THC (tetraidrocannabinolo) inferiore alla soglia dello 0,6%. La legge n. 242/2016, ha stabilito che particolari varietà di tale pianta – quelle iscritte nel Catalogo di cui all’articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002– non rientrano nell’ambito di applicazione del T.U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope e possono essere coltivate liberamente, senza necessità di autorizzazione, a condizione che le varietà coltivate non superino lo 0,6% di THC. Ma la stessa legge non tratta esplicitamente della commercializzazione di tale prodotto, che secondo la Cassazione non integra gli estremi di una condotta penalmente rilevante, e i giudici di legittimità concludono per l’insussistenza del fumus delicti, e quindi hanno annullato l’ordinanza che aveva in precedenza disposto il sequestro preventivo. Alla prossima puntata.

 

* Comandante Corpo Polizia Municipale di Verona

 

>Ministero dell'Interno
Commercializzazione di canapa e normativa sugli stupefacenti. Indirizzi operativi
 (Circ. n. 11013/110(4))


Una questione diventata di grande attualità. (ASAPS)

 

Venerdì, 10 Maggio 2019
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