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Articoli 31/05/2019

FUMATA BIANCA: la cannabis light è tutta illecita, anche col minimo contenuto di THC

La questione sulla liceità della vendita di infiorescenze della cannabis, emersa dopo l’emanazione della L.242/2016, aveva interessato quasi da subito la Corte di Cassazione, che però aveva espresso due orientamenti tra di loro contrari, tra la quarta e la sesta sezione, tanto che da ultimo, la Sez. IV della Cassazione, nella sentenza n. 8654 (ud. 08.02.2019, dep. 27.02.2019) aveva riepilogato i due orientamenti nella materia in esame, di fatto parificando sul piano logico le ragioni a fondamento di entrambe, rilevando “un contrasto giurisprudenziale, onde si ritiene necessario rimettere alle Sezioni unite la risoluzione del quesito di diritto”.

In data 30.05.2019 le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno emanato l’informazione provvisoria n.15, che testualmente scrive: “integrano il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, le condotte di cessione, di vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L., salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante”. Il percorso motivazionale riprende sostanzialmente l’orientamento restrittivo della VI Sez. Penale, che già aveva inteso come la citata L. 242/2016 prevedesse tassativamente gli scopi della coltivazione e che tra questi non vi fosse la commercializzazione delle infiorescenze. Le Sezioni Unite infatti scrivono: “la commercializzazione di cannabis sativa L, e in particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell’ambito di applicazione della l. n. 242/2016, che qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa delle varianti iscritte nel Catalogo comune della specie di piante agricole, ai sensi dell’art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio del 13 giugno 2002 e che elenca tassativamente i derivati dalla predetta coltivazione che possono essere commercializzati

La questione è quindi definitivamente risolta, in realtà in maniera ancor più restrittiva di quanto non ci si aspettasse. Se infatti il dubbio principale era se fosse lecito o meno vendere derivati della cannabis contenenti lievi percentuali di THC, molto si era discusso anche sulle percentuali stesse, questo perché la L.242 prevedeva la possibilità di coltivare canapa avente contenuto di THC non superiore allo 0,2%, prevedendo per il coltivatore una causa di non punibilità ove le piante avessero sviluppato un principio attivo nei limiti dello 0,6%. Il dubbio era quindi se l’esimente dello 0,6 si applicasse anche a chi commercializzasse tali prodotti o se quest’ultimi potessero vendere infiorescenze con un THC non superiore allo 0,2%, ma vi era sempre l’orientamento della IV Sez. della Corte, per cui, stante che la legge stessa prevedeva gli scopi della coltivazione, non ricomprendendovi la vendita di foglie e infiorescenze, fosse proibito a prescindere.

La decisione delle Sezioni Unite risolve ora definitivamente il problema, chiarendo che non è lecito vendere, a qualsiasi titolo, i prodotti derivati dalla cannabis contenenti una qualunque percentuale di THC. Ne conviene che diventano illecite e pertanto sottoponibili a sequestro penale tutte le confezioni di infiorescenze, foglie, olio e resina in vendita nei vari cannabis shop e tabaccherie.
 

>Leggi la decisione delle Sezioni Unite

 

>il Centauro n. 221 - Giugno 2019


La questione è quindi definitivamente risolta, in realtà in maniera ancor più restrittiva di quanto non ci si aspettasse. La decisione delle Sezioni Unite risolve ora definitivamente il problema, chiarendo che non è lecito vendere, a qualsiasi titolo, i prodotti derivati dalla cannabis contenenti una qualunque percentuale di THC. Ecco i dettagli. Fa seguito al nostro articolo apparso su il Centauro di giugno n.221 a firma di Roberto Russo Maggiore della Guardia di Finanza (ASAPS)

 

 

 

Venerdì, 31 Maggio 2019
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